Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8795 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26946/2019 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2904/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 12/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.O. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia emessa il 19 dicembre 2017;

– la corte d’appello aveva rilevato la tardività del gravame ed notificato iscritto a ruolo il 26 giugno 2018 ben oltre il termine di 30 giorni dalla pronuncia lettura dell’ordinanza avvenuta il 31 gennaio 2018;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di 4 motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’error in procedendo, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non avere considerato che, come da documento facente parte del fascicolo telematico di primo grado ed acquisito al fascicolo d’appello, vi era la comunicazione a mezzo PEC ed effettuata dalla cancelleria il 30 maggio 2018 con cui si comunicava il rigetto da parte del tribunale del ricorso promosso avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria sancito dalla competente Commissione territoriale di Verona;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine, nonchè la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che la corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi nonchè l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza e, ancora, l’omesso esame informativo delle fonti relativamente alla condizione socio-economica della Nigeria;

– così richiamati i motivi di ricorso, osserva il Collegio che il primo motivo è fondato;

-in tema di procedimento sommario di cognizione, qual è quello instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, ratione temporis vigenti, con l’opposizione al provvedimento della Commissione Territoriale competente in materia di protezione internazionale, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (cfr. Cass. 1471/2018; id. 14478/2018; id. 20833/2019);

– nel caso di specie il verbale dell’udienza del 31 gennaio 2018, acquisito dal collegio in ragione della natura del vizio processuale denunciato, dà conto della lettura dell’ordinanza e tale adempimento equivale alla comunicazione, essendo irrilevante a tale fine la comunicazione successivamente effettuata a distanza di mesi dall’integrale decorso del termine per l’impugnazione;

– poichè la notifica dell’impugnazione avverso la predetta ordinanza e l’iscrizione della causa d’appello, avvenuta il 26/6/2018, sono ampiamente successivi al termine di trenta giorni decorrente dal 31/1/2018, la censura della statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività è destinata al rigetto;

– ciò posto, deve rilevarsi che il rigetto del primo motivo è assorbente rispetto l’esame degli altri tre motivi di censura e comporta il rigetto del ricorso;

– nulla è dovuto per le spese di lite stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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