Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8795 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTASRIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, e

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

B.G., F., A., P., e C.

C.;

– intimati –

avverso la decisione n. 26/64/05 della Commissione tributaria

regionale di Milano, sez. distaccata di 2009 Brescia, emessa il 22

febbraio 2005, depositata il 19 aprile 2005, R.G. 20141/1998;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate di Mantova all’istanza di chiusura della lite pendente in appello e avente ad oggetto l’opposizione ad avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del Registro di Mantova all’esito di un contenzioso concernente la revoca dei benefici concessi a C.I. ai sensi della normativa agevolativa della formazione della proprietà contadina;

2. la CTR ha dichiarato la illegittimità del diniego opposto alla definizione della lite;

ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16.

Diritto

RILAVATO IN DIRITTO

che:

la parte ricorrente non ha depositato le ricevute di ricevimento dei ricorsi per cassazione notificati dall’ufficiale giudiziario oltre la scadenza del termine annuale di impugnazione;

ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, con la conseguenza che ove tale forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per cassazione, la mancata allegazione della predetta ricevuta determina l’inesistenza della notificazione e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass. civ. 16934 del 26 novembre 2002).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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