Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8795 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11637/2012 proposto da:

B.S., in proprio e nq di legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 118, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO GIANDOMENICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA DAL BO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

B.S., in proprio e quale legale rappresentante della Esseti Service srl, propone due articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 180/14/11 del 15 marzo 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro notificatogli dall’agenzia delle entrate in relazione alla cessione aziendale operata dalla società il 16 settembre 2004. La commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che correttamente l’avviso di liquidazione in oggetto: – avesse ravvisato la cessione di un’intera azienda, e non soltanto di un ramo di essa; – avesse rettificato (in Euro 1.092.118,00) il valore di avviamento dichiarato in atto (Euro 50.000,00), non potendosi prendere a riferimento il valore indicato nell’atto di provenienza 19 marzo 2001, finalizzato a condono.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo di causa, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente interpretato l’atto 16 settembre 2004 in termini di cessione di un’intera azienda, invece che del solo ramo aziendale costituito dal punto-vendita corrente in (OMISSIS). Inoltre, la commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente dato per non contestate talune circostanze probanti della cessione dell’intera azienda (cessazione dell’attività successivamente all’atto mediante chiusura delle utenze e risoluzione dei contratti di lavoro), nonostante che tale contestazione dovesse desumersi dagli atti di causa e dalle produzioni effettuate.

1.2 Il motivo in esame non può trovare accoglimento, risultando per più profili finanche inammissibile.

In primo luogo, esso si basa sulla interpretazione di un atto negoziale – la vendita aziendale effettuata il (OMISSIS) dalla società ricorrente alla Gail sas – che non viene riprodotto, quantomeno nel suo contenuto essenziale relativo all’oggetto del trasferimento, nel ricorso per cassazione; nè viene qui indicato se ed in quale momento del giudizio esso sia stato prodotto, così da poter essere prontamente reperito ed esaminato (la sentenza impugnata dà anzi conferma del fatto che tale produzione non sia mai stata in realtà eseguita dalla società contribuente). Il ricorso per cassazione richiama infatti, inglobandoli al proprio interno (peraltro senza una puntuale rielaborazione critica dei contenuti e della loro pretesa valenza dimostrativa), atti diversi da quello al quale la censura si riferisce: – l’atto di provenienza 19 marzo 2001; – la visura camerale dell’11 settembre 2006; – il bilancio Esseti Service srl al 31 dicembre 2005. Ciò denota un evidente difetto di specificità ed autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6; tanto più grave in considerazione del fatto che l’intera censura si incentra ed esaurisce proprio intorno alla corretta ricostruzione della scrittura di cessione mancante. Ciò impedisce di espletare – con i dovuti caratteri di concentrazione, immediatezza ed attinenza al decisum – il sollecitato controllo di legittimità.

In secondo luogo, il motivo non indica quali specifici criteri di interpretazione negoziale, tra quelli qui rilevanti (anche ex artt. 1362 c.c. e segg.), la commissione di merito avrebbe violato o falsamente applicato. Il ricorrente si limita infatti a semplicemente contrapporre all’interpretazione negoziale recepita dalla commissione tributaria regionale la propria diversa interpretazione, secondo cui l’oggetto del trasferimento andrebbe individuato soltanto in un ramo aziendale (punto vendita) e non nell’intera azienda. Senonchè, in assenza della deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, non è in questa sede ammissibile la riconsiderazione degli elementi probatori e fattuali in forza dei quali la commissione tributaria regionale è addivenuta al proprio convincimento.

Nè può dirsi che quest’ultimo non sia stato adeguatamente motivato dal giudice di appello, posto che questi ha fatto richiamo alla convergenza di vari elementi idonei a sostenere l’interpretazione del contratto nel senso della cessione dell’intera azienda: la “lettera” del contratto, facente appunto riferimento all’azienda in quanto tale; – la chiusura delle utenze di esercizio, da parte della società cedente, dopo la cessione; la risoluzione dei rapporti di lavoro dipendente.

Si tratta di elementi volti a logicamente e giuridicamente sostenere la decisione del giudice di merito; e che non potrebbero essere qui smentiti se non a prezzo di una appunto inammissibile – rivisitazione del quadro istruttorio. In forza, per giunta, di elementi dimostrativi, principalmente di natura contabile, che – come rilevato dalla CTR – la società omise di mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria in sede di risposta al questionario da quest’ultima preventivamente propostole.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – carenza motivazionale e violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4 e art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale affermato l’inattendibilità del valore dell’avviamento indicato nell’atto di provenienza, in quanto asseritamente basato sul condono; nonostante che quest’ultima circostanza non fosse stata ritualmente dedotta dall’amministrazione finanziaria.

2.2 Non sussiste la lamentata violazione normativa, posto che l’amministrazione finanziaria ha rideterminato il valore aziendale in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 e, per quanto segnatamente concerne il valore di avviamento, in applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4; facente richiamo alla percentuale di redditività sulla media dei ricavi accertati, ovvero dichiarati, nei tre anni anteriori al trasferimento.

Su tale presupposto (i cui fattori economici di calcolo non sono stati specificamente contestati sulla base della contabilità sociale rilevante), non può trovare censura l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui il criterio così adottato non era di per sè smentito dal valore dell’avviamento indicato nell’atto di provenienza del 19 marzo 2001; del resto risalente ad oltre tre anni prima dell’atto di trasferimento che costituisce oggetto precipuo ed esclusivo del presente giudizio.

Ciò basta a sostenere – sull’assunto che il valore di avviamento dell’azienda debba essere riguardato all’attualità del trasferimento oggetto di accertamento – la ratio decidendi di congruità del maggior valore stabilito dall’ufficio; e ciò anche indipendentemente dal fatto che il valore indicato nell’atto di provenienza non fosse nella specie utilizzabile, in quanto determinato in sede di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11. Affermazione, quest’ultima, che riguarda un elemento secondario della fattispecie, e non costituente autonoma ratio decisoria.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000,00; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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