Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8794 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

SPARTACO 139, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTE CARLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro TEMPORE

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LECCE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 189/2 008 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2010 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che D.C.T. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Lecce in data 13.9.2007;

che il giudice di pace di Lecce, con decreto del 21 gennaio 2008, rigettava l’opposizione;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso D. C.T. affidato a tre motivi con i quali:

a) denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il decreto ha ritenuto irrilevante la mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua conosciuta dall’opponente, presumendo la conoscenza della lingua italiana dalla circostanza che egli era da sette anni in Italia e che di tale conoscenza sarebbe stato dato atto nella relata di notifica del provvedimento;

b) denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), dolendosi l’istante che soltanto parte del decreto di espulsione sarebbe stato tradotto nelle tre lingue veicolari;

c) denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui, benche’ egli avesse dedotto di lavorare regolarmente in Italia da anni, ma di non essere riuscito ad ottenere dai datori di lavoro la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, il giudice di pace non ha ammesso la prova per testi sul punto, senza motivare;

che hanno resistito con controricorso il Ministero dell’interno ed il Prefetto di Lecce.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il controricorso del Ministero dell’interno e’ inammissibile, dato che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta esclusivamente al Prefetto, quale autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella fase di legittimita’ (Cass. n. 25360 del 2006; n. 16206 del 2004; n. 28869 del 2005; n. 1748 del 2003);

che in ordine ai primi due motivi, da esaminare congiuntamente, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, impone di assicurare che la traduzione del provvedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall’espulso e, solo ove cio’ non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta “in lingua francese, inglese o spagnola”, ritenute lingue “universali”, in qualche modo accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. n. 13833 del 2008;

n. 274 del 2006); e che, e’ riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in questa sede se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici ed incongruenze, accertare se la traduzione sia avvenuta in una lingua comprensibile all’espulso (Cass. n. 13833 del 2008; n. 274 e n. 275 del 2006), poiche’ il precetto di legge e’ da ritenersi pienamente soddisfatto tutte le volte in cui lo straniero, conosca o meno la lingua nella quale e’ tradotto il testo della misura emessa a suo carico, abbia comunque perfettamente compreso il testo italiano del decreto che, unitamente alla traduzione, gli viene comunicato: e’ infatti significativo che la norma imponga la traduzione non gia’ nella lingua nazionale dell’espellendo bensi’ “nella lingua da lui conosciuta”, esplicitando la ratio che e’ quella di assicurare comprensione e difesa (Cass. n. 27791 del 2005); che l’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso e’ derogabile tutte le volte in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, cit.; siffatta attestazione e’ condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. n. 6101 del 2008; n. 25362 del 2006; n. 25026 del 2005; n. 13032 del 2004; n. 5465 del 2002);

che infine, all’infuori delle predette ipotesi, la traduzione del decreto prefettizio di espulsione si configura, sul piano sostanziale, come condizione di validita’ del provvedimento, quindi l’eventuale omissione ne determina la nullita’, senza che possa invocarsi in contrario la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto allorquando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso avverso il decreto espulsivo difendendosi nel merito, dato che l’art. 156 c.p.c., comma 3, (che prevede la sanatoria della nullita’ degli atti processuali) non puo’ applicarsi a un atto amministrativo (Cass. n. 275 del 2006; n. 15236 del 2006); che in applicazione di detti principi il primo mezzo e’ manifestamente fondato, in quanto il giudice di pace ha ritenuto la conoscenza della lingua italiana, limitandosi ad affermare che “si presenta verosimile che dopo sette anni l’opponente abbia imparato la lingua italiana”, con motivazione palesemente insufficiente, illogica ed incongrua e che il secondo motivo e’ invece manifestamente inammissibile nella parte relativa alla censura concernente l’ordine del Questore, che non e’ suscettibile di impugnazione del decreto di espulsione (Cass. S.U. n. 20121 del 2005; n. 25026 del 2005; n. 23009 del 2004) ed e’ manifestamente infondato nella parte in cui sostiene la necessita’ dell’intergale traduzione, posto che il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 stabilisce che deve essere operata (e tradotta) una sintesi del contenuto del provvedimento che, infine, il terzo motivo e’ manifestamente inammissibile perche’, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in virtu’ del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte che denunzia l’esistenza di vizi della motivazione correlati al rifiuto di dare ingresso a mezzi istruttori ha l’onere di indicarle specificamente, trascrivendole, in uno alle circostanze che ne costituiscono oggetto di prova (tra le molte, Cass., 10493 del 2001; n. 3284 del 2003), non potendo svolgere una funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad atti o scritti difensivi depositati nel giudizio di merito (Cass., n. 7909 del 2001;

n. 2894 del 2001; n. 10897 del 1998);

che nella specie il ricorrente ha omesso di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnato provvedimento (Cass. n. 6440 del 2007);

che in accoglimento del primo e del secondo motivo, nei termini precisati, rigettato il terzo, il provvedimento potra’ essere cassato e la causa andra’ rinviata al giudice di pace di Lecce, sezione di Brenta, in persona di diverso magistrato, che dovra’ procedere al riesame della controversia in applicazione dei principi sopra enunciati, anche in riferimento alla necessita’ di verificare l’esistenza dell’attestazione della mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’espulso, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo e del secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, rigettato il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Lecce, sezione di Brenta, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA