Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8794 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall’avv.to FRANCO ROSA ed

elettivamente domiciliato in Roma Via Verona 9, presso lo studio

dell’avv.to Italo Mastrolia come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimata –

avverso la decisione n. 151/02/04 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 6 maggio 2004, depositata il 5

novembre 2004, R.G. 6002/03;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. all’udienza dell’8 novembre 2007 la Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza (emessa in data 8 novembre 2007 e notificata il 28 novembre 2007);

2. come risulta dalla attestazione in data 18 agosto 2009, ex art. 144 disp. att. c.p.c., della Cancelleria della Corte non risulta che sia stato depositato l’atto di rinnovo della notifica;

3. con istanza del 2 ottobre 2009 il Pubblico Ministero ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. il ricorso sia da dichiararsi inammissibile per le ragioni esposte in precedenza non avendo proceduto la parte ricorrente ad adempiere a quanto prescritto dalla ordinanza emessa dalla Corte in data 8 novembre 2007.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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