Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8793 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8793 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ROSELLI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17275-2014 proposto da:
CARROZZINI FABIO C.F. CRRFBA59R23E506C, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VAINER BURANI;
– ricorrente 2015
670

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 642/2014 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 24/04/2014 R.G.N. 25/2014;

Data pubblicazione: 30/04/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;
udito l’Avvocato BRAMATI FEDERICO per delega BURANI
VAINER;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine accoglimento.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

P 2 -7-5 il ti
SENTENZA
Con ricorso del 14 maggio 2013 al Tribunale di Reggio Emilia Fabio
Carrozzini, cancelliere nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria,
esponeva che con provvedimento del 26 gennaio 2000 il Dipartimento
dell’organi77azione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero
della giustizia aveva aperto e contemporaneamente sospeso un
penale, defmito con sentenza 5 dicembre 2011 della Core d’appello di
Bologna, confermata dalla Cassazione.
Con provvedimento del 3 novembre 2012 il Dipartimento aveva riaperto il
procedimento disciplinare in relazione ai fatti di falso in atto pubblico, per i
quali era stata pronunciata condanna penale, e con provvedimento del 19
marzo 2013, notificato il successivo giorno 21, il Ministero aveva inflitto la
saqnzione del licenziamento senza preavviso.
Il Carrozzini sosteneva il mancato rispetto dei termini sia per la
riattivazione del procedimento disciplinare sia per l’inflizione della
sanzione.
Nel merito egli negava la giusta causa di licenziamento e comunque la
proporzione di questa sanzione rispetto ai fatti contestati. Chiedeva
pertanto, oltre alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, la
condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegra
nel posto di lavoro ed alla contribuzione previdenziale; in alternativa,
all’indennità risarcitoria di cui al quinto comma dell’art.18 1.20 maggio
1970 n.300.
Costituitosi il Ministero, il Tribunale accoglieva il ricorso con ordinanza
poi confermata con sentenza del 12 dicembre 2013.
La decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che con
sentenza del 24 aprile 2014 rigettava le pretese del lavoratore.
Contro questa ricorre per cassazione il Carrozzini mentre il Ministero della
giustizia non si è costituito.

procedimento disciplinare contro di lui per fatti di cui ad un procedimento

19 2 – 5 1114
Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza della procura
speciale (art.365 cod. proc. civ.).
Sulle spese non si provvede poiché l’intimato non si è costituito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi
dell’art.13, comma 1 quater d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma 1’11 febbraio 2015
Il Presidente ed estensore

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

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