Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8793 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8079/2020 proposto da:

H.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO CEROLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA U.T.G. DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 154/2019 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1276/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con provvedimento in data 11 settembre 2019 il Giudice di Pace di Ancona ha respinto il ricorso H.J., cittadino della (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, dal Prefetto di Ancona;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso H.J. sulla base di un unico articolato motivo; il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria con la quale, fra l’altro, ha eccepito la tardività del controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, per avere, in sintesi, il Giudice di Pace, fatto derivare in va automatica la pericolosità sociale del ricorrente dalla commissione di determinati reati connesso in via automatica la pericolosità sociale del ricorrente in il giudice di pace omesso di valutare l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie ritenute pericolose dalla legge facendo discendere la pericolosità sociale in maniera automatica dalla commissione di determinati reati;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;

2.2. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato (Cass. n. 20075/2020);

3. non si fa luogo alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Ancona, stante la tardività del controricorso notificato a mezzo pec in data 8 ottobre 2020 a fronte della notifica del ricorso per cassazione perfezionatasi nei confronti degli odierni controricorrenti in data… e quindi oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1 (Cass. 22269/2010).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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