Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8792 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9890/2009 proposto da:

EDIL SERVICE SRL già FARMA SERVICE SRL in persona del suo

amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIRCUMVALLAZIONE 46, presso lo studio dell’avv. MATARAZZO

Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

all’istanza di regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

BANCA DELLA CAMPANIA SPA (già Banca Popolare dell’Irpinia) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio

dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TEDESCHI Mario, giusta mandato speciale a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

T.G., GEI SPA, M.I., TELE SRL, EDIL

COSTRUZIONI GESTIONI SRL, CONDOMINIO di

(OMISSIS), FALLIMENTO FIN EUROPA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G.A.C. 137/90 del TRIBUNALE di AVELLINO

dell’1.4.09, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “La soc. Edil Service s.r.l., (già Farma Service s.r.l.), in persona del suo amministratore unico p.t. Ing. T.G., ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Avellino in data 3.4/7.4.2009 con la quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente di sospensione del processo esecutivo n. 137/90 promosso dalla Banca della Campania (già Banca Popolare dell’Irpinia) contro la soc. Edil Costruzioni Gestioni s.r.l. ed altri.

La Banca della Campania ha depositato scrittura difensiva con la quale eccepisce l’inammissibilità dell’istanza di regolamento.

Osserva:

L’istanza di regolamento è inammissibile sotto vari profili.

Innanzitutto è priva del quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Inoltre, il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l’ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che – come nel caso di specie – abbia negato la sospensione medesima, disponendo la prosecuzione del processo (Sez. 1^, Sentenza n. 8354 del 3/04/2007; Cass. 22 marzo 2005, n. 6174; Cass., 3 febbraio 1997, n. 1010).

A ciò si aggiunga che a differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l’art. 42 cod. proc. civ. espressamente prevede l’impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l’effetto indicato dall’art. 626 cod. proc. civ., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili – a seconda del regime applicabile ratione temporis l’opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies cod. proc. civ., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza (Sez. U., Ordinanza n. 21860 del 19/10/2007).

Pertanto, ove si condividano i rilievi innanzi enunciati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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