Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8792 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 12/05/2020), n.8792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28480/2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.M., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA BORDONE, FERDINANDO FELICE PERONE, PAOLO

PERUCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2015 r.g.n. 1280/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 452 del 13 – 28 maggio 2015, nel rigettare l’interposto gravame (atto depositato il 22 luglio 2013), confermava la pronuncia, n. 230/13, emessa dal locale giudice del lavoro, riteneva illegittimo il termine apposto al primo (dei due) contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritto il 25 maggio 2010 per l’arco temporale primo giugno 2010 – 31 maggio 2011, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, con riferimento ad esigenze sostitutive, relative ad altri piloti già adibiti ad aeromobili MD80, che erano stati avviati ai corsi di pilotaggio degli aeromobili A321 e A330 (a far luogo dai mesi di giugno, luglio e settembre 2010), di modo che era stata dichiarata la sussistenza, tra l’attore C.M. (con qualifica di 1 ufficiale pilota) e la convenuta ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dal primo giugno 2010, ordinando alla Società di provvedere alla riammissione in servizio del predetto nonchè al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria di importo corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

a fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, essenzialmente (dopo aver disatteso in via preliminare l’eccezione di decadenza opposta dalla società resistente con riferimento all’impugnativa stragiudiziale del 24 febbraio 2012 ed al ricorso introduttivo del giudizio in data 16 novembre 2012), che il termine fosse illegittimamente apposto, in quanto dalla documentazione prodotta da parte convenuta unitamente alla dedotta prova testimoniale non era stato dimostrato che per tutta la durata del contratto l’attore fosse stato adibito alla guida di aeromobili in luogo dei piloti avviati ai menzionati corsi di abilitazione per gli altri aeromobili, però limitatamente all’anno 2010, mentre il contratto de quo aveva previsto una durata, a tempo determinato sino a tutto maggio 2011 (“Come emerge dall’atto di appello i nominativi dei dipendenti indicati nel doc. 11 sono diversi da quelli indicati nel cap. 5 – e nel doc. 5, vale a dire i piloti che, nella stessa allegazione di Alitalia, C. sarebbe stato chiamato a sostituire nel periodo di vigenza del primo contratto e per i quali, invece, i corsi non risultano proseguiti oltre il 2010. La prova dedotta non è dunque rilevante ai fini della decisione e, correttamente, non è stata ammessa dal primo giudice”). Peraltro, dalla prodotta documentazione emergeva che dei sei lavoratori indicati come sostituiti dal C. ben cinque ricoprivano all’epoca la qualifica di comandante, sicchè doveva escludersi che l’appellato, assunto con la qualifica di pilota primo ufficiale, avesse sostituti gli indicati comandanti durante la vigenza del rapporto in questione, non risultando per altro verso allegazioni di sostituzioni a scorrimento. Inoltre, come pure da citata giurisprudenza, nella specie risultava applicabile la disciplina della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma 2, donde l’instaurazione sin dall’origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

per la cassazione della succitata pronuncia d’appello ha proposto ricorso la COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a. (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a.), come da atto di cui alla richiesta di notificazione ricevuta dall’ufficiale giudiziario il 2711-2015, quindi eseguita a mezzo posta come da relata del successivo 28-11-15 (v. anche l’avviso di ricevimento, pervenuto il 3 dicembre 2015 al domicilio eletto in (OMISSIS) dai procuratori costituitisi in primo grado per l’attore, recante altresì l’annotazione di spedita comunicazione L. n. 890 del 1982, ex art. 7 e s.m.i. con l’indicazione pure del numero della raccomandata spedita il 9 dicembre 2015), ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il sig. C.M. mediante controricorso notificato a mezzo p.e.c. l’undici gennaio 2016;

la società ricorrente ha in seguito depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza fissata per il 16 aprile 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso in sintesi vengono formulate le seguenti doglianze:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 1 e 1 bis (introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54), L. n. 183 del 2010, art. 2, art. 3, comma 4, con riferimento al rigetto dell’eccepita decadenza dal termine dei 60 giorni (impugnativa del 24 febbraio 2012 a fronte cessazione prevista al 31 maggio 2011);

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 2697 c.c., art. 115 nonchè art. 116 c.p.c., per aver la Corte d’Appello “imputato alla Società presunte carenze allegatorie nonostante la medesima avesse compiutamente dimostrato fin dalla memoria difensiva di primo grado il reale verificarsi della esigenza organizzativo-produttiva indicata nel contratto individuale

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in base alle seguenti ragioni; invero, quanto alla prima censura, la Corte territoriale ha correttamente interpretato la normativa di riferimento, applicabile nel caso di specie, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla decadenza introdotta, per la prima volta, dalla L. n. 183 del 2010, pure con riferimento alle impugnazioni dei contratti a tempo determinato (cfr. Cass. sez. VI civ. – L n. 25103 del 14/12/2015: la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 – data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro” – e il 23 gennaio 2011 – scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale – si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza.

In senso conforme, v. in part. Cass. sez. un. civ. n. 4913 del 14/03/2016, “…Considerato che la ratio del differimento dell’applicabilità del nuovo regime decadenziale risiede nell’esigenza di evitare che l’immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32 cit., si trovasse ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza, non sarebbe giustificata, a fronte del principio di eguaglianza, una differenziazione che limitasse tale differimento alla sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento ed escludesse le altre, tra cui la contestazione della legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro. Deve pertanto ritenersi che il legislatore abbia inteso posticipare l’applicabilità del nuovo regime decadenziale nel suo complesso con riferimento a tutti i termini introdotti dall’art. 32 cit.”. V. ancora Cass. VI civ. – L in data 20/11/2014 – 10/02/2015: “…In definitiva e con specifico riferimento ai contratti di lavoro a termine la disciplina dettata nel nuovo testo della L. n. 604 del 1966, art. 6, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 (il 24 novembre 2010), a tutti i contratti, a quelli ancora in corso ma anche a quelli già conclusi, stipulati sia ai sensi della L. n. 368 del 2001, che in base alle norme previgenti.

Viene disegnato un sistema omogeneo di termini di impugnazione sia stragiudiziale che giudiziale. E’ introdotto ex novo un rigoroso regime di decadenze anche per l’impugnazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Si interviene su un sistema, da lunghissimo tempo consolidato, fino ad allora assoggettato alla sola disciplina della prescrizione dei diritti. E’ in tale quadro normativo che si inserisce il c.d. decreto “mille proroghe”, vale a dire il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2011, n. 10. In particolare, con il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, nel testo integrato dalla Legge di Conversione n. 10 del 2011, è stato introdotto alla L. n. 183 del 2010, art. 32 il comma 1 bis, con il quale si dispone che “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”. La norma, assai poco organica rispetto al contenuto dell’art. 32, che intende differire, ha determinato il formarsi di orientamenti di merito tra loro del tutto opposti. Nel tentativo di ricondurre a sistema le norme che si sono succedute, questa Corte ha ritenuto che “La L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “In sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. 15 luglio 1966, n. 604, novellato art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista del medesimo art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.” Nel fare riferimento alla “prima applicazione” delle “disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 (…)” la Corte ha evidenziato che si deve avere riguardo “all’ambito di novità insito nelle disposizioni in parola”. La chiave di lettura da utilizzare va rinvenuta, appunto, nelle novità introdotte con la disposizione da prorogare. Va osservato allora che l’art. 32 citato, nei suoi primi quattro commi, da un canto introduce ex novo un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale di impugnazione dei licenziamenti prima non previsto, dall’altro estende il regime delle decadenze ad una serie di fattispecie che prima non ne erano interessate. Come ritenuto da questa Corte, nelle prime pronunce che hanno applicato tale disciplina intervenute con specifico riguardo a fattispecie di impugnazione di licenziamenti (Cfr. Cass. n. 9203/2014 e poi anche n. 15434/2014, n. 24233/2014 e n. 24232/2014), la novità introdotta dalla norma va ravvisata nella previsione di un termine entro il quale depositare il ricorso giudiziario o comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Tale termine è stato prorogato al 31.12 2011. Con riguardo a tutte le altre fattispecie per le quali l’art. 32, ai commi 2, 3 e 4, ha introdotto dei termini di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale e la proposizione dell’azione giudiziaria, il tratto di novità è costituito proprio da tale articolato regime. Ciò premesso, per i contratti conclusi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, i cui termini non fossero ancora scaduti alla data di entrata in vigore del decreto “mille proroghe” (il 26 febbraio 2011), il sistema di decadenze previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, nel testo modificato della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, più volte ricordata, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2011.

Altrettanto deve ritenersi, induttivamente, per tutti quei contratti il cui termine fosse già scaduto alla data di entrata in vigore della proroga rispetto ai quali però la decadenza non fosse ancora maturata. Occorre verificare se, con riguardo ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro – stipulati anche in base alla normativa vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001 – e con riferimento a quelli i cui termini siano comunque decorsi prima dell’entrata in vigore della L. n. 10 del 2011, possa trovare applicazione la proroga dei termini di decadenza. Al riguardo si osserva, ancora una volta, che la chiave di lettura da utilizzare sia il riferimento alle novità introdotte con la disposizione da prorogare.

Si è ricordato che costituisce novità la previsione di termini di decadenza anche per l’impugnazione dei contratti a termine. E’ questa la disposizione della quale si intende differire la “prima applicazione” con la proroga al 31.12.2011.

Ritiene allora la Corte che escludere dalla sua applicazione i contratti a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni del tutto omogenee. Si giustificherebbe la situazione in cui “una norma di cui è stata differita, senza ulteriore specificazione, l’entrata in vigore, resterebbe non di meno in vigore in alcuni casi; si verrebbe cioè, in via ermeneutica, a determinare la contemporanea vigenza e non vigenza di una medesima disposizione di legge, il che costituisce un risultato illogico e, al tempo stesso, contrario alla lettera della legge stessa” (cfr. Cass. n. 9203/2014 cit). Al contrario deve essere privilegiata una interpretazione delle norme che assicuri, in maniera uniforme, una generale e contestuale applicazione dell’intero sistema di decadenze a tutte le fattispecie alle quali si riferisce posto che il legislatore si è evidentemente determinato a differire l’applicazione delle novità introdotte con l’art. 32, comma 1 citato per evitare un passaggio traumatico al nuovo rigoroso regime di decadenze (v. con riguardo ad una diversa disciplina della decadenza la cui entrata in vigore era stata pure prorogata Cass. n. 9038 del 2011). Una diversa interpretazione presterebbe il fianco a rilevanti dubbi di costituzionalità.

Di recente la Corte Costituzionale nell’esaminare sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., la disposizione contenuta nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. b), (cfr. Corte Cost. n. 155 del 2014) ha ritenuto che la previsione dell’applicazione del nuovo regime di decadenze, previsto dal comma 1 della stessa norma, ai contratti a termine già conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 e non anche a tutte le altre fattispecie elencate nella citata norma esauritesi prima di quella data, fosse legittima e non presentasse profili di irragionevolezza sul rilievo che le situazioni rispetto alle quali si pretendeva di ravvisare la violazione del principio di uguaglianza non presentavano quei caratteri di omogeneità rispetto ai quali era possibile ritenere irragionevole un trattamento differente. Argomentando proprio da tale decisione, allora, si deve ritenere che ove, nella prima applicazione del nuovo testo della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, non si ritenesse applicabile la proroga della decadenza a tutti i contratti a termine, e dunque anche a quelli che si siano conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto “Mille proroghe” e per i quali, in ipotesi, sia già decorso il termine di decadenza, si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni tra loro identiche.

In conclusione, privilegiando una interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 225 del 2010, art. 1, comma 54, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Conversione n. 10 del 2011, la proroga al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore della disciplina delle decadenze si applica anche a tutti i contratti ai quali tale regime è esteso….”);

anche il secondo motivo di ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (quindi, senza nemmeno ritualmente dedurre un eventuale omesso esame di fatti decisivi e rilevanti, ex art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso;

invero, nel caso di specie qui in esame la Corte milanese con adeguata motivazione (di certo non meramente apparente – v. sul punto in part. Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 3/11/2016. Cfr. altresì Cass. III civ. n. 11892 del 10/6/2016, secondo cui anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) ha ritenuto, con valutazione dunque sottratta al controllo di legittimità, che nel caso esaminato le allegazioni di parte appellante in ordine alla lamentata mancata ammissione della prova testimoniale non erano idonee a dimostrare il nesso tra la causale indicata nel contratto in questione e l’assunzione a tempo determinato dell’appellato, argomentazione che quindi risultava assorbente di ogni altra questione ai fini della invocata declaratoria di nullità del termine apposto al contratto. E sul punto vanno pure ricordati i principi affermati in materia da Cass. lav. 27-04-2010 n. 10033, riguardo all’esigenza di specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa, per cui spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto;

la Corte d’Appello ha motivato specificamente anche sull’irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla convenuta parte datoriale, osservando tra l’altro che il C. aveva sostituito i sei piloti all’uopo nominativamente indicati dalla società, 5 dei quali avevano peraltro la qualifica di comandante (mentre il C. era solo un primo ufficiale pilota), laddove i sostituiti avevano frequentato un corso di riqualificazione terminato comunque entro il 2010, mentre il C. era stato assunto (in effetti le rilevate suddette esigenze sostitutive) ma fino a maggio 2011, donde l’insussistenza della causale indicata nell’impugnata assunzione a tempo determinato. Non essendo stati ritualmente dedotti vizi sussumibili nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (ipotesi sub. n. 5 peraltro anche preclusa ex art. 348-ter c.p.c., u.c., da doppia conforme), non è possibile, ad ogni modo, rimettere in discussione, in sede di legittimità, l’accertamento in punto di fatto operato dalla Corte territoriale, laddove tra l’altro nemmeno risulta specificamente denunciata una errata o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2;

i giudici di merito, dunque, aditi si sono motivatamente pronunciati circa la mancanza di prova del nesso di causalità tra la ragione del ricorso al tempo determinato, indicata nel suddetto contratto, e l’assunzione in concreto avutasi. Ne deriva che non è consentito a questa Corte di legittimità, alla stregua delle precedenti argomentazioni, riesaminare in punto di fatto e diversamente quanto per contro reputato sul punto in sede di merito; pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

infine, stante l’esito del tutto negativo dell’impugnazione, ricorrono i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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