Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8791 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8791 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

ha pronunciato la seguente

>67

SENTENZA

sul ricorso 22080-2008 proposto da:
SCALABRINO

ALBERTO

c.f.

scllrt42p08d6l2j,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13,
presso lo studio dell’avvocato LIVIO BUSSA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
GIUSTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
558

contro

TERME DI MONTECATINI IMMOBILIARE S.P.A. (ora Terme di
Montecatini s.p.a.) P.I. 00467800470, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/04/2015

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ENRICO CECCARELLI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 712/2008 della CORTE D’APPELLO
J /
R.G.N. 261/2006;
di FIRENZE, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;
udito l’Avvocato BUSSA ANDREA per delega BUSSA LIVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1.1

A

– controricorrente

RG.22080/08 – Scalambrino c. Terme Montecatini immobiliare

1. Con sentenza 18/7/08, la Corte d’appello di Firenze,
confermando la sentenza 26/9/05 del tribunale di Pistoia,
rigettava la domanda volta al pagamento dell’indennità
sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto
dirigente in posizione apicale, vincolato per contratto solo a
non fruire di ferie in agosto settembre ed ottobre, il
lavoratore aveva autonomia nella determinazione del
periodo feriale.
2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi,
resiste il datore con controricorso, illustrato da memoria.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n.3
c.p.c.), violazionq degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost., per avere
trascurato che «( esclusione ferie in un dato periodo è
ingerenza idonea a far sorgere diritto ad indennità
sostitutiva.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3
e 5 c.p.c.) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di
motivazione, per non aver considerato il riconoscimento di
un numero di ferie residue in busta paga e in documenti
dell’azienda.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 e 5
c.p.c.) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2109 cc e
36 Cost., per aver richiesto l’eccezionalità delle ragioni di
esclusione della fruizione delle ferie e per aver escluso che
tali eccezionali situazioni possono riguardare anche lo
svolgimento quotidiano ordinario della prestazione qualora
vi sia un enorme carico di impegni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. L, Sentenza
n. 4855 del 28/02/2014) che, nel rapporto di impiego alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del
mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un
corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova
che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate
esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.
Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si è
affermato (Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 e
Sez. L, Sentenza n. 11786 del 07/06/2005) che il dirigente
che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie
senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il
potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di
riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

6.

7.

8.

9.

p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di lite, che si liquidano in C tremilacinquecento per
compensi, C 100 per spese, oltre accessori come per legge e
spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio
2015. Il Presi ente

> k0

5.

ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di
necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive
ostative alla suddetta fruizione.
La sentenza impugnata ha evidenziato che gli accordi tra le
parti, precludendo il godimento di ferie nei soli mesi da
agosto ad ottobre, intendevaXlasciare la più ampia libertà di
scelta al direttore sanitario nell’individuazione del periodo di
ferie nei restanti nove mesi dell’anno; per (litro verso, la
corte ha escluso la ricorrenza di un diniego di ferie in
passato da parte del datore o di qualsiasi contrasto per la
fruizione di ferie, escludendo anzi che il ricorrente dovesse
far domanda scritta.
rilevarsi l’autonomia di cui disponeva il
Deve dunque
ricorrente quale dirigente nell’assegnarsi le ferie. Infatti, con
la sola esclusione del periodo estivo, il ricorrente aveva
potere di scegliere lui quando godere di ferie, salvo
necessità aziendali eccezionali ostative della fruizione.
Nella specie, il ricorrente che vi era onerato non ha allegato
e provato in alcun modo la ricorrenza di circostanze
obiettive eccezionali, come tali non programmabili o
prevenibili, ostative della fruizione.
Il secondo motivo è infondato. Non è in questione infatti la
maturazione di un dato numero di giorni di ferie o il
mancato pagamento della retribuzione per il periodo di ferie
(problemi rispetto ai quali l’indicazione delle ferie da fruire in
busta paga può assumere valenza probatoria), ma le
conseguenze della mancata fruizione delle ferie, sicché si
rientra nella problematica di cui al precedente motivo di
ricorso.
Il terzo motivo è infondato. La corte ha infatti correttamente
valutato che la mancata fruizione delle ferie da parte del
ricorrente è dipesa in larga misura dalla presenza di impegni
extralavorativi del ricorrente, che venivano svolti nell’ambito
della sua attività libero professionale, per quanto talora negli
stessi locali aziendali.
Le spese seguono la soccombenza.

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