Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8791 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.05/04/2017),  n. 8791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25284-2010 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO LOVISETTI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per cessata

materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione del 17.2.1995, l’Ufficio Imposte dirette di Brescia notificava a R.F., esercente l’attività di amministratore di condomini, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1993, con il quale, sulla base dei risultanti degli accertamenti bancari, determinava un reddito di Lire 2.506.051.000 a fronte di un reddito dichiarato di Lire 61.692.000.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che lo accoglieva con sentenza n. 103 del 2002, annullando l’avviso impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 27.1.2010, dichiarando fondato l’avviso di accertamento limitatamente alla somma di Lire 1.795.667.000; dichiarava la nullità della sentenza della Commissione tributaria provinciale nella parte in cui aveva annullato la ripresa fiscale di Lire 13.002.000 non impugnata dalla contribuente.

Contro la sentenza di appello R.F. propone ricorso per tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Successivamente la ricorrente deposita istanza con la quale chiede di dichiarare cessata la materia del contendere poichè la sentenza impugnata con il presente ricorso per cassazione è stata oggetto di revocazione, disposta con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 116 del 9.6.2011, passata in giudicato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.. Le spese devono essere compensate in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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