Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8790 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1049/2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10016/2019, del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 21/11/2019 R.G.N. 9508/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con Decreto n. 10016/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da S.G., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria da questi presentata;

1.1. dal decreto emerge che l’odierno ricorrente, nato e vissuto in un villaggio a (OMISSIS), fino al (OMISSIS), aveva dichiarato di svolgere attività di meccanico ed aveva giustificato l’allontanamento dal paese di origine con il fatto che la mattina del (OMISSIS), mentre portava un’autovettura in officina, aveva investito due fratelli dei quali uno era morto e l’altro rimasto ferito; nel tentativo di soccorrere i ragazzi era stato aggredito e minacciato di morte dal padre dei due ragazzi ed inoltre il proprietario dell’autovettura, che si era incendiata, aveva reclamato il risarcimento del danno; la originaria udienza del processo era stata rinviata e prima della nuova udienza era morto suo padre che gli era stato consentito di seppellire; in tale occasione aveva deciso di scappare in un altro villaggio aiutato da uno dei poliziotti sotto la cui custodia era andato al funerale del padre; un amico gli aveva chiesto di accompagnarlo in Libia e gli aveva pagato il viaggio; in caso di rientro nel paese di origine temeva di finire in prigione e temeva inoltre la reazione del padre dei ragazzi e del proprietario dell’autovettura;

1.2. il giudice di merito ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente, mancando aspetti persecutori diretti e personali per motivi anche latamente politici o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra; per quanto attiene alla protezione sussidiaria ha osservato che la ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), non era stata neppure evocata; in tesi sarebbe potuta ricorrere la fattispecie di cui alla lett. b) per il timore espresso dal richiedente di essere imprigionato e di subire un trattamento inumano e degradante per la condizione delle carceri in Nigeria; in concreto tuttavia, tale pericolo era da escludere alla luce della scarsa credibilità del racconto del ricorrente (in tema di fuga ai funerali del padre, in punto di pagamento del viaggio da parte di un amico ecc.); con riguardo all’ipotesi sub c) dell’art. 14 cit. il giudice di merito ha escluso i presupposti per la protezione sussidiaria in quanto nella regione dell’Edo State le fonti consultate non consentivano di configurare una situazione di violenza generalizzata in presenza di conflitto armato; quanto alla protezione umanitaria, premesso l’onere dell’interessato di allegare i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero, in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità non potendosi tali fattori desumere dal contesto di provenienza, il giudice di merito ha osservato che nessuna specifica ragione di vulnerabilità risultava configurabile stante la complessiva non credibilità del ricorrente, dovendosi escludere la possibilità di valorizzare l’integrazione sociale e lavorativa in Italia dello stesso; nello specifico, la breve durata di ciascuno dei rapporti di impiego documentati, da ritenersi di tipo stagionale, la retribuzione percepita non consentivano di ritenere raggiunta in Italia la necessaria integrazione sociale e lavorativa;

2. S.G. ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censurando la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sotto il profilo della non corretta applicazione delle disposizioni di legge che regolano tale valutazione; il giudice di merito non aveva dato atto della verifica della circostanza relativa all’onere del ricorrente di presentare gli elementi in suo possesso e non aveva valutato la veridicità del racconto alla stregua dei parametri imposti dalla legge;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente, omessa cooperazione istruttoria, omessa consultazione di fonti informative attualizzate ed erronea applicazione dell’onere della prova; in particolare, in relazione alla protezione sussidiaria, censura il fatto che sia stato utilizzato un rapporto EASO del 2017, quindi non attuale al momento della decisione; il Tribunale, inoltre, non aveva chiarito se le dichiarazioni del ricorrente erano o meno attendibili; infine, tenuto conto della allegazione della persecuzione da parte di un privato e del rischio di subire un ingiusto processo da parte del ricorrente, si delineava una situazione di pericolo di vita per lo stesso che avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad esaminare la posizione del richiedente anche alla luce di informazioni aggiornate sul sistema giudiziario e criminale della Nigeria;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omessa applicazione dell’art. 10 Cost., contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte dal giudicante; denunzia, inoltre, apparenza di motivazione e omesso esame delle fonti informative attualizzate; assume che l’ipotesi sub b) e c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ben si attagliavano al caso di specie; denunzia quindi incongruità tra il contenuto della fonte richiamata e le conclusioni attinte;

4. con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; denunzia, inoltre, difetto di motivazione e travisamento dei fatti nonchè motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria, censurando la assoluta assenza di istruttoria in merito alla condizione del ricorrente anche relativa alla situazione socio-economica del Paese di origine;

5. con il quinto motivo censura la mancata applicazione della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi; denunzia omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nonchè omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra le condizioni raggiunte in Italia e quella del paese di provenienza; deduce violazione del dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla domanda di protezione umanitaria sottolineando in particolare la situazione di estrema povertà e compromissione assoluta dei diritti primari inviolabili nello Stato nigeriano;

6. il primo motivo di ricorso è da respingere;

6.1. si premette che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018, n. 26921/2017);

6.2. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c) – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 2960/2020, n. 2956/2020, n. 10922/2019);

6.3. da tanto scaturisce che una volta effettuata la suddetta valutazione – sulla sussistenza o meno della credibilità soggettiva con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (v. tra le altre, Cass. n. 14674/2020, n. 3340/2019);

6.4. il giudice di appello ha mostrato di ancorare la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente alla intrinseca implausibilità delle circostanze narrate, in particolare con riferimento alle modalità della fuga, al pagamento del viaggio da parte di un amico ed alla riferita circostanza relativa all’essersi trattenuto per ben un mese in un villaggio vicino dopo essere scappato al momento del funerale del padre; la decisione non contiene alcuna enunciazione in diritto in contrasto con la esigenza di “procedimentalizzazione” della verifica di credibilità del narrato ed il mancato, esplicito, riferimento agli ulteriori parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non inficia la conclusione attinta posto che parte ricorrente nulla allega per dimostrare che sulla base dei parametri di cui dell’art. 3 cit., comma 5, asseritamente trascurati dal giudice di merito, il racconto effettuato doveva ritenersi credibile;

7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

7.1. in primo luogo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, manca la trascrizione o la esposizione per riassunto delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale ed in sede giudiziale, delle quali si assume omesso od errato esame; in secondo luogo, l’assunto che le ragioni della fuga risiedevano nel timore di non potere trovare protezione da parte delle autorità contro eventuali tentativi di giustizia sommaria oltre che dal pericolo di vita non è sorretta dalla esposizione del fatto processuale in termini idonei a dare contezza della avvenuta allegazione di tali elementi sulla base della lettura del solo ricorso per cassazione; in terzo luogo, non è vero che il giudice di merito, nell’escludere la esistenza di una generalizzata situazione di violenza nel paese di origine non aveva indicato la relativa fonte stante lo specifico riferimento al Rapporto EASO 2017;

8. il terzo motivo di ricorso è infondato;

8.1. non sussiste apparenza di motivazione con riferimento alla verifica della situazione riconducibile all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il giudice di merito ha argomentato in maniera articolata in ordine alla insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ai sensi della disposizione richiamata; in particolare, ha fatto riferimento alle condizioni del paese di origine del richiedente che ha ricostruito in base al rapporto EASO 2017;

8.2. quanto poi alla doglianza che le informazioni sulla base delle quali il giudice di merito ha deciso non troverebbero riscontro nel sito di Amnesty International si rileva che parte ricorrente non indica il periodo al quale si riferiscono le osservazioni tratte dal detto sito, nè il contesto nel quale sono state rese; il relativo contenuto peraltro non appare in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di merito in relazione all’Edo State, regione di provenienza del richiedente; neppure può tenersi conto delle risultanze tratte da una non meglio specificata nota MAE marzo 2019 non essendo chiarito lo specifico contesto e la relativa finalità; in ogni caso, dalle fonti richiamate non emerge nella regione di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato e comunque questa Corte non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati, come nel caso di specie, precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate (Cass. n. 26728/2019);

9. il quarto ed il quinto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono da respingere;

9.1. parte ricorrente, laddove lamenta la assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni anche relative alla situazione socio economica del Paese di origine non si confronta con la circostanza alla base della ragioni del diniego della protezione umanitaria, relativa alla valutazione di non credibilità del racconto effettuato dal ricorrente e quindi degli specifici elementi di vulnerabilità in astratto evincibili dal narrato; tanto comportava, non avendo parte ricorrente, evocato ulteriori specifici profili di vulnerabilità in caso di rientro in patria ed avendo addotto, anzi, quale ragione della fuga, una vicenda eminentemente privata, che non vi era alcun obbligo da parte del giudice di merito di approfondimento istruttorio di elementi neppure allegati dal ricorrente;

9.2. quanto al profilo di vulnerabilità scaturente dalla comparazione tra la condizione del richiedente in caso di ritorno in patria e la situazione di integrazione socio-economica raggiunta in Italia, la Corte di merito, con accertamento di fatto incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale, neppure formalmente dedotto dall’odierno ricorrente in termini coerenti con l’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha escluso che la documentazione prodotta relativa all’espletamento di attività lavorativa, rivelasse una effettiva integrazione in Italia;

10. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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