Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8790 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.Q., rappresentato e difeso dall’Avv. BATTOCLETTI Rino,

come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso

la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona del Prefetto pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Trieste

depositato in data 18 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.Q. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione n. 145/07 notificatogli in data 17 luglio 2007 emesso dal Prefetto di D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione degli artt. 295 e 297 c.p.c., e difetto di motivazione per avere il giudice di pace omesso di procedere alla sospensione del giudizio in seguito a riassunzione mentre era ancora pendente il giudizio pregiudiziale è inammissibile.

Premesso che il procedimento di opposizione all’espulsione è stato in un primo tempo sospeso in attesa dell’esito del giudizio iniziato avanti al Tribunale dei Minorenni di Trieste da Z.Q. al fine di ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 31, l’autorizzazione a permanere temporaneamente nel territorio italiano e quindi, all’esito della pronuncia della Corte di appello che ha confermato la reiezione dell’istanza, è stato riassunto in seguito ad iniziativa della Prefettura, il ricorrente si duole che il procedimento non sia stato nuovamente sospeso all’esito alla proposizione del ricorso per cassazione.

La censura è inammissibile in quanto “La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione:

pertanto, ove una sentenza venga censurata in Cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di Cassazione nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso” (Cassazione civile, sez. 1^, 1 agosto 2007, n. 16992) e nessuna prova è stata fornita circa l’attualità della pendenza del giudizio.

Il motivo è altresì inammissibile laddove censura l’impugnato provvedimento sotto il profilo del difetto di motivazione in quanto il medesimo viene individuato nell’omessa valutazione delle censure dedotte in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici per la revoca della sospensione mentre il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere unicamente la carenza motivazionale concernente un fatto materiale controverso tra le parti.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 297 c.p.c., per avere il giudice di pace disposto la prosecuzione del giudizio pur in presenza di un atto di riassunzione privo dei requisiti di legge in quanto consistente in una nota della Prefettura comunicata alla cancelleria a mezzo fax, priva degli elementi identificativi del procedimento e senza alcun richiamo all’atto introduttivo.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che, non riportando testualmente l’atto contestato, non mette la Corte in grado di valutare la fondatezza della doglianza.

Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e carenza di motivazione per avere il giudice di pace escluso ogni legame del ricorrente con il territorio italiano per essere assente dallo Stato il figlio minore la cui cura giustificava, secondo l’assunto difensivo, la sua presenza in (OMISSIS).

Il motivo è manifestamente infondato dal momento che dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente risulta che il minore è stato riportato in (OMISSIS) fin dal (OMISSIS) e vive con i nonni paterni per cui nessuna incongruità è dato ravvisare nella motivazione del giudice a quo che ha escluso che sussista la necessità della permanenza nello Stato del ricorrente ai fini della cura del minore sia perchè non avevano trovato alcuna conferma le allegazioni del ricorrente stesso secondo cui si era assunto la cura continuativa e indispensabile del figlio sia perchè era stato documentato l’affidamento ad altri e fuori dal territorio dello Stato italiano con conseguenza smentita della necessità della permanenza dello Z.Q. in difformità dal decreto di espulsione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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