Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8790 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26433/2018 R.G. proposto da:

L.C.G.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea

D’Amicis, Luigi Roberto Maria Pinetto, Roberta Casulini e Pietro

Claudio Antonio Morelli, per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Elena

Vaccari alla Piazza Adriana n. 5;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma

presso

gli uffici della stessa alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 1082,

depositata il 13 luglio 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

uditi l’Avv. Andrea D’Amicis e l’Avv. Luigi Roberto Maria Pinetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 10 marzo 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetteva nei confronti di L.C.G.L. D. Dirig. n. 63287 recante sanzione amministrativa di Euro 863.248,00 per aver costei, quale legale rappresentante di EB & M s.r.l., effettuato transazioni in contanti extra soglia nel periodo 1999-2002 senza il tramite degli intermediari abilitati.

Nel corso del giudizio di opposizione, svoltosi innanzi al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, il Ministero emetteva D. Dirig. n. 63287/bis, rideterminando la sanzione in Euro 530.467,00, per esser stata la L.C. legale rappresentante di EB & M s.r.l. soltanto dal 2001, anzichè dal 1999.

L’ingiunta impugnava anche il Decreto n. 63287/bis e il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione per difetto di prova dell’illecito, col favore delle spese all’opponente.

La sentenza era appellata dal Ministero sulla prova dell’illecito e incidentalmente dalla L.C. sulla misura delle spese.

La Corte d’appello di Brescia dichiarava cessata la materia del contendere, argomentando che il Decreto n. 63287/bis era stato da essa stessa confermato come legittimo in altro giudizio, quello originato dall’opposizione al Decreto n. 63287.

L.C.G.L. ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, con seguito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., per aver la Corte d’appello di Brescia dichiarato cessata la materia del contendere sul gravame inerente il Decreto n. 63287/bis, ad effetto della propria sentenza inerente il Decreto n. 63287, pur non essendo quest’ultima passata in giudicato, mentre la Corte avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa che il giudicato si formasse.

1.1. Il motivo è inammissibile, perchè il giudice d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere “per sopravvenuta carenza di interesse” del Ministero appellante (pag. 7 della sentenza), e la L.C. non ha interesse ad impugnare questa declaratoria, la cui cassazione restituirebbe effetto ad un appello diretto contro di lei.

L’interesse ad impugnare postula una soccombenza sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente l’impugnazione dall’eventuale suo accoglimento (Cass. 6 agosto 2002, n. 11778; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).

1.2. Il motivo è inammissibile, altresì, perchè il giudizio sul decreto n. 63287 pregiudica quello sul Decreto n. 63287/bis, in senso meramente logico, e non in senso tecnico-giuridico, trattandosi non di un solo atto strutturalmente unitario, bensì di atti sequenziali in funzione integrativa.

La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., concerne unicamente la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non anche quella in senso meramente logico, quest’ultima disciplinata dall’art. 336 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione (Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass. 3 maggio 2007, n. 10185; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4442; Cass. 15 maggio 2019, n. 12999).

2. Pur non formulando al riguardo un apposito motivo di censura, la L.C. sembra dolersi dell’assorbimento dell’appello incidentale da lei proposto sulla misura delle spese liquidatele dal giudice di primo grado, e a tal fine ella riporta lo stralcio della comparsa d’appello recante il gravame incidentale (pag. 11-13 di ricorso); d’altronde, la memoria ex art. 378 c.p.c., illustra la “riproposizione dell’appello incidentale rimasto assorbito” (pag. 2).

2.1. La denuncia di illogico assorbimento di un motivo d’appello si risolve in una denuncia di omessa pronuncia (Cass. 30 aprile 2019, n. 11459): così intesa, essa risulta qui inammissibile per carenza di decisività, poichè omette di specificare le voci tariffarie sulle quali il Tribunale, disattendendo la notula di parte, sarebbe incorso in errore.

Invero, anche la denuncia di omessa pronuncia deve evidenziare il carattere decisivo della violazione, non essendo ipotizzabili cassazioni inutili o solo formali (Cass. 2 agosto 2016, n. 16102).

3. Il ricorso va respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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