Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 879 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Zanardelli 26, presso l’avv. Filippucci Fabrizio, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano – Sez. staccata di Brescia), Sez. 63, n. 209/63/06

del 13 giugno 2006, depositata il 20 giugno 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente medesimo di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta accolta in primo grado, ma rigettata in secondo grado per intervenuto condono;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su cinque motivi: con il primo, terzo, quarto e quinto motivo si censura sotto vari profili la sentenza impugnata in relazione al ritenuto carattere assorbente del condono;

con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all’autonoma organizzazione;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato. Quanto al primo, terzo, quarto e quinto motivo in base al principio affermato da Cass. n. 3682/07: “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria”.

Quanto al secondo motivo esso va ritenuto inammissibile essendo relativo a questione ritenuta assorbita dal giudice di merito;

Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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