Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 879 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15096/2018 proposto da:

O.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Luponio,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 20/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto n. 5181 depositato il 20.4.2018 nella controversia iscritta all’RGN 7774/2017 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da O.P., nato in (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione emesso il 18.5.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

In particolare, in sentenza si legge che il ricorrente deduceva di essere originario di (OMISSIS), nella città di (OMISSIS), nel (OMISSIS).

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 15.5.2018 ricorso, affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – senza esplicitazione del pertinente paradigma, comunque individuabile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il richiedente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata reale verifica della situazione politica della (OMISSIS) attraverso l’esercizio dei poteri-doveri di integrazione istruttoria da parte del Tribunale, con riferimento tanto al riconoscimento dello status di rifugiato, quanto alla protezione sussidiaria, quanto infine al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Il motivo è destituito di fondamento. La Corte rammenta che “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01).

Orbene, nel caso di specie non emerge una carenza istruttoria, in quanto la decisione censurata ha ampiamente citato studi e report aggiornati sulle condizioni del paese di provenienza, mentre è l’accertamento in fatto secondo cui il Tribunale non ritiene che il grado di violenza nel paese sia così alto da comportare un pericolo per i civili per la loro sola presenza a non essere stato censurato dal ricorrente;

Con il secondo motivo – senza esplicitazione del pertinente paradigma, comunque individuabile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e della circolare n. 346 del 2014, per mancata valutazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)), ai fini del riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con il terzo motivo – senza esplicitazione del pertinente paradigma, comunque individuabile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nella parte in cui ha ritenuto che la versione da lui offerta fosse incoerente, anche in relazione alla situazione generale della sicurezza nell’area della (OMISSIS) di provenienza del richiedente.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, violazione del principio di non refoulement, per mancata concessione della protezione umanitaria, non potendo essere il richiedente espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate.

I motivi, sono esaminabili congiuntamente e sono inammissibili. E’decisiva al riguardo non solo la loro estrema genericità, ma anche il fatto che il Tribunale, anche ai fini dell’individuazione di possibili profili di vulnerabilità generali, non ha omesso di valutare le condizioni socio-politiche della zona e del Paese d’origine del richiedente e di valutare compiutamente la situazione soggettiva dello stesso anche facendo uso di poteri-doveri officiosi in punto di prova, ma ha preso una decisione nel merito, supportata da specifiche fonti informative, sfavorevole al richiedente, non censurato con vizio motivazionale e deduzione di un fatto decisivo e contrarlo ritualmente introdotto nel processo e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessuna statuizione va adottata circa le spese di lite, in assenza di costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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