Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 879 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 879 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 7150-2008 proposto da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018, in persona del
Direttore Servizio Affari legali Avv. GIORGIO MARIA
LOSCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato SCOFONE CARLINO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1939
contro

ORLANDO ANGELINA RLNNLN63M59B935N, LIETO DOMENICO
LTIDNC37A031234K,

ROSA

CECERE

1

CCRRS0331451234A,

Data pubblicazione: 17/01/2014

TREPICCIONE MARIA TRPMRA37E64I234N,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13/C, presso lo studio
dell’avvocato LETIZIA GABRIELE, rappresentati e difesi
dall’avvocato DE FRANCISCIS CARMELA giusta delega in
atti;

nonché contro

PALMIERI PASQUALINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 465/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/02/2007 R.G.N. 4817/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto.

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 9 marzo 1994

i

signori Cecere Gennaro,

Cecere Rosa, Lieto Domenico, Trepiccione Maria e Orlando
Angelina, beneficiari di una polizza cauzionale n.3249 emessa
dalla Società Reale Mutua assicurazioni nello interesse della

fallita il 15 luglio 1993, convenivano dinanzi al Tribunale di
Napoli la detta assicuratrice tale Palmeri Pasqualino, e
chiedevano la condanna della assicurazione al pagamento di un
indennizzo sino alla concorrenza di 200 milioni di lire,per i
danni subiti in conseguenza del mancato adempimento degli
obblighi e degli oneri da parte della società Casalino, obblighi
e adempimenti derivanti da un contratto di permuta garantito,
stipulato il 17 aprile 1991 con la società in bonis. La durata
della polizza, di due anni, era con scadenza fissata al 18
luglio 1993. Gli attori, con lettera raccomandata, del 10
gennaio 1994, avevano richiesto la escussione della garanzia,
avvalendosi delle clausole contrattuali di cui alla polizza.
La assicurazione convenuta aveva replicato a tale richiesta
deducendo una diversa interpretazione delle clausole e sosteneva
di essersi impegnata in garanzia solo dopo la escussione del
debitore principale e sosteneva che erano intervenute decadenze
che comportavano la estinzione della garanzia.
La Reale Mutua chiedeva ed otteneva la chiamata in causa di
Casalino Giuseppe Alessandro e di Palmieri Pasqualino dai quali
intendeva essere rimborsata di eventuali debenze verso gli

3

società Casalino Giuseppe Alessandro s.a.s. successivamente

attori. La chiamata in causa era posta in essere nei confronti
del solo Palmieri, che restava contumace.
2.11 tribunale di Napoli con sentenza del 28 febbraio 2002
accoglieva la domanda attrice e condannava la Reale Mutua al
pagamento di euro 103.291,98, oltre rivalutazione secondo indici

nonché al pagamento i favore degli attori, delle spese del
giudizio: accoglieva anche la domanda di rivalsa proposta
dall’assicurazione nei confronti di Palmieri Pasqualino.
3.Contro la decisione proponeva appello l’assicuratore deducendo
tre motivi di censura e chiedendo il rigetto delle pretese dei
garantiti; resistevano le controparti appellate, tra cui Cecere
Rosa costituitasi anche quale erede di Cecere Gennaro, mentre
restava contumace il Palmieri.
3.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 febbraio
2007 ha rigettato lo appello dell’assicurazione condannandola
alle spese del grado in favore delle controparti costituite.
4.Contro la decisione ricorre la Reale Mutua con controricorso
illustrato da memoria, resistono le controparti garantite con
controricorso, non si è costituito il Palmieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

5.11 ricorso, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti,
deve essere dichiarato inammissibile.
Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi dei
motivi ed a seguire la confutazione in diritto.
5.1.SINTESI DEI MOTIVI.

4

Istat ed interessi legali semplici dalla domanda al soddisfo,

Con il primo motivo si deduce error in iudicando per violazione
e falsa applicazione degli artt.1994,1945,1952 cc, nonché degli
artt.1362, 1362 c.c. con riferimento agli articoli 5,6,8 delle
condizioni generali di polizza; nonché omessa o insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia.

“Dica la Corte se la polizza fideiussoria nella quale si
preveda:
A.che il risarcimento sarà corrisposto dalla società solo dopo
la escussione del debitore principale; in particolare la società
provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal
verificarsi di uno dei seguenti eventi: a.presentazione di una
documentazione comprovante che le azioni esecutive esperite nei
confronti del contraente, in via mobiliare e immobiliare, non
hanno consentito lo integrale recupero del credito assicurato;
b.ovvero ammissione del credito dello assicurato alla eventuale
procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico
del contraente;
B.che l’importo del risarcimento sarà versato dalla società dopo
semplice avviso al contraente senza bisogno di un preventivo
consenso da parte di questo ultimo, che nulla potrà eccepire
alla società in ordine al pagamento effettuato;
C.che l’assicurato, prima di valersi della cauzione costituita
con la presente polizza dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento dovuto allo assicurato la società avrà diritto
di dedurre lo importo di ogni eventuale credito del contraente

5

Il quesito, a ff 16 del ricorso, è nei seguenti termini:

verso lo assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da
questo ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte
della società,
costituisca un contratto autonomo di garanzia ovvero una
fideiussione accessoria.”

per intero la clausola 8 e non è riprodotto il contratto nel suo
intero contesto.
Il vizio della motivazione, omessa e contraddittoria su
elementi decisivi ed equivoci, non reca la indicazione del fatto
controverso e non indica i punti della decisione indicata come
omessa e contraddittoria.
Con il secondo motivo si deduce error in iudicando per
violazione e falsa applicazione degli artt. 1945 e 1957 c.c. e
la omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo. Il
quesito in termini a ff 20 e 21 riproduce i punti a.b.c.
sopradetti, con riferimento alle clausole contrattuali, ma
conclude nel senso che
“la disposizione di cui allo art.1957 cc costituisce eccezione
opponibile dal fideiussore per la cui operatività non si renda
necessaria alcuna espressa previsione o richiamo nel testo del
contratto di garanzia”.
Con il terzo motivo

si deduce error in iudicando per violazione

e falsa applicazione dell’art.1944 e degli artt.1362 e 1364 c.c.
con riferimento agli articoli 1,4 e 5 delle condizioni generali

6

Nel corpo del motivo sono riprodotte le clausole 5 e 6 ma non

del contratto, e quindi anche il vizio della motivazione omessa
o insufficiente su elementi decisivi.
Il quesito, a ff 3, è nei seguenti termini:

“Dica la Corte se,

ove la polizza fideiussoria preveda che la società provvederà al
pagamento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti

procedura fallimentare o in altra procedura a carico del
contraente, sia sufficiente per il creditore documentare,nel
giudizio contro il garante, la avvenuta presentazione della
istanza di ammissione del passivo del debitore fallito, senza la
necessità di provarne lo esito:”
6.00NFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso presenta una serie concorrente di
ragioni di inammissibilità, ed in vero :
è carente del momento della sintesi descrittiva richiesta dalla
formulazione del quesito di diritto, in ordine al quale la
sequela delle norme sostanziali che si assumono violate non si
traduce in una precisa formulazione in termini propositivi della
regula iuris che deve essere applicata in sede di legittimità.
Tanto contrasta con le regole espresse dallo art.366 bis c.p.c.
Si aggiunge come ulteriore ragione di inammissibilità la
mancata completa riproduzione del contesto contrattuale e di
tutte le clausole in esso contenute, non essendo consentito, nel
caso di error in iudicando, lo accesso agli atti e documenti,
che pur si assumono allegati.

7

eventi: b.ammissione del credito dello assicurato alla eventuale

Infine il quesito rimette alla CORTE il compito di ricostruire
la fattispecie, già esaminata in primo e secondo grado, come
contratto autonomo di garanzia, come tale soggetto a regole in
parte divergenti con quelle proprie della fideiussione
codificata, ma non è tale la funzione ricostruttiva della Corte,

sotto una regola appropriata. Il quesito infine si conclude con
un dilemma, mentre il compito della Corte è diverso, dovendo
valutare una sequela di errores in iudicando non meglio
precisata, senza che la proposizione delle pretese violazioni si
risolva nella costruzione della regula iuris da applicare al
caso concreto.
Il motivo risulta pertanto inammissibile sia come error in
iudicando ed ancor più come errore di motivazione, che invece
appare congruamente espressa nella ampia ed analitica
confutazione del primo motivo di appello; non senza rilevare che
non risulta chiaramente definito il fatto controverso.
Il secondo motivo, costruito simmetricamente al primo, si
conclude con la asserzione che l’assicuratore garante può sempre
far valere la eccezione prevista dallo art.1957 codice civile.
Il motivo è tuttavia carente della sintesi descrittiva della
fattispecie di riferimento, proprio perché non vengono
riprodotte le varie clausole contrattuali in ordine alle quali i
giudici del merito hanno ritenuto la non operatività di tale
regola con adeguata e congrua motivazione, come si legge a ff 3
della parte motiva, dove si puntualizza che nel contratto

8

che non attiene al fatto, ma al diritto che sussume il fatto

autonomo di garanzia non è prevista la decadenza del garantito
come nelle ipotesi in materia di fideiussione ordinaria, e che
pertanto non rileva, nella fattispecie che il garantito abbia
presentato da oltre sei mesi dalla sentenza di fallimento del
debitore istanza di ammissione tardiva.

mancanza di sintesi, anche nella incongruità del quesito, che
assume come proposta una eccezione valida su questione che
invece è stata correttamente esaminata e motivata.
Inammissibile infine anche il terzo motivo, vuoi perché
ripropone una interpretazione di clausole contrattuali già
esaminate e valutate dai giudici del merito con adeguata
motivazione, vuoi perché in quesito finale sembra discostarsi
dalle premesse referenziali alle norme sostanziali indicate,
vuoi infine per la ragione che la Corte di appello ai ff 3 e 4
della motivazione, con chiara ratio decidendi evidenzia che “il
fatto dello inadempimento del debitore principale si è consumato
nello arco di operatività del contratto di garanzia.Pertanto
trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non potendosi
utilmente escutere il soggetto fallito, resta ferma la
statuizione

che

ritiene

operante

la

garanzia

dello

assicuratore:”
Tale ratio decidendi non risulta colpita dalla censura indicata
nel quesito in esame che ancora una volta non è propositivo
della regula iuris che si dovrebbe applicare, e non è possibile

9

Dove la inammissibilità consiste, accanto alla rimarcata

a questa Corte integrare il quesito, senza venir meno al suo
dovere di imparzialità.
IL RICORSO per le ragioni dette deve essere dichiarato
inammissibile, le spese del giudizio di cassazione sono a carico
della ricorrente e vengono liquidate in favore delle parti

dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società Reale
Mutua assicurazione a rifondere alle parti resistenti le spese
del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5200,00 di cui
euro 200,00 per esborsi.

resistenti unitariamente costituite nella misura indicata nel

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA