Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 879 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

2nE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale notarile, dagli

Avv. PONTECORVO Edoardo e Luciano Alberini, elettivamente domiciliata

nel loro studio in Roma, Viale Carso, n. 77;

– ricorrente –

contro

G.G., titolare dello studio “G”, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. ZACCAGNINI Lucia, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultima in Roma, Lungotevere Mellini, n. 7;

– controricorrente –

e contro

CET – CONSORZIO ETRURIA E TERRITORIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Amedeo

Gagliardi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, Via Ferdinando di Savoia, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2804 in data 9

luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Edoardo Pontecorvo e Lucia Zaccagnini;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisce

alla relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 14 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Si controverte in ordine al pagamento della somma di L. 129.298.000, richiesta avanzata dalla s.r.l. 2nE, a saldo del corrispettivo della progettazione di alcuni manufatti edili, nei confronti dell’ing. G.G., titolare dello Studio G, e del C.E.T. – Consorzio Economia e Territorio.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda. Il primo giudice ha rilevato, sulla scorta della scrittura d’incarico del (OMISSIS), che unico committente dell’opera era l’ing. G. in proprio e che, quanto al compenso, pattuito in misura percentuale (rispetto al valore di quelle stesse opere oggetto di un ulteriore incarico di progettazione conferito al Consorzio), lo stesso non risultava nè liquido nè esigibile, in mancanza della prevista approvazione da parte dell’ANAS. La Corte di Roma, con sentenza depositata il 9 luglio 2009, ha respinto l’appello principale della s.r.l. 2nE nei confronti del Consorzio; ha dichiarato inammissibile l’appello della medesima s.r.l. 2nE nei confronti del G.; ha dichiarato la sopravvenuta perdita di efficacia dell’appello incidentale di quest’ultimo.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte capitolina ha rilevato che la lettera del 20 aprile 1999, recante il conferimento dell’incarico progettuale, proveniva dal G., nella dichiarata qualità di titolare dello Studio G, e che in essa mancava qualsiasi spunto che il G. avesse agito in veste rappresentativa del Consorzio, a nulla rilevando che, all’epoca, lo stesso rivestisse la carica di presidente del Consorzio.

In relazione all’appello principale nei confronti del G., la Corte territoriale l’ha dichiarato inammissibile per tardività, essendo il gravame stato notificato il 10 ottobre 2006, a fronte di una sentenza notificata l’11 luglio 2006, e quindi dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., intervenuta il 25 settembre.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.r.l. 2nE ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 novembre 2009, sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, gli intimati.

Il primo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., art. 115 cod. proc. civ., comma 1, art. 116 cod. proc. civ., commi 1 e 2, art. 183 cod. proc. civ., comma 6, n. 2), e dell’art. 2697 cod. civ., commi 1 e 2, artt. 2702 e 2709 cod. civ., ed inoltre dell’art. 88 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) – lamenta che non sia stata riconosciuto il diritto e nel contempo l’interesse ad agire nei confronti del Consorzio.

Il motivo è privo di fondamento.

In primo luogo appare inconferente il richiamo all’art. 100 cod. proc. civ., quando nella specie quel che viene in considerazione non è la legittimazione ad causata sotto l’aspetto del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, ma la questione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.

Sotto questo profilo, la sentenza impugnata – avendo accertato in fatto, con logico e motivato apprezzamento degli atti di causa, che in base alla scrittura d’incarico del 20 aprile 1999 unico committente era il G. in proprio, titolare dello Studio G, non avendo egli in quell’atto speso, nè esplicitamente nè implicitamente, il nome del Consorzio di cui era presidente – si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui l’obbligazione assunta da una persona fisica, che sia anche organo rappresentativo di un soggetto collettivo, non vincola automaticamente l’ente, ove non vi sia prova che ne sia stato speso il nome o che abbia agito in veste di legale rappresentante dello stesso.

Per il resto, il motivo di ricorso, al di là della astratta deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, tende in realtà a sollecitare un riesame del merito della vicenda processuale, senza considerare che la Corte di Cassazione ha la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di procedere ad un nuovo giudizio sul fondo della controversia attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 350 cod. proc. civ., comma 2 e art. 331 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), ed all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), lamentando che la Corte d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla s.r.l. 2nE nei confronti dell’ing. G., titolare dello Studio G. Il motivo – tra l’altro erroneamente prospettato in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, anzichè in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – è privo di fondamento. Il fatto che il G. si sia costituito nel giudizio di appello e che il suo difensore abbia diligentemente partecipato a tutte le …

travagliate vicende processuali del secondo grado di merito della causa, non esclude che la Corte territoriale potesse rilevare, anche d’ufficio, la tardività dell’interposto gravame.

Del pari, l’ordinanza interlocutoria del collegio di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ed il decreto del presidente della Corte di anticipazione dell’udienza non menomano il potere del collegio, investito dell’esame dell’appello, di dichiararne l’inammissibilità, potere che può essere esercitato in ogni stato del procedimento. Il riferimento all’art. 331 cod. proc. civ., è poi inconferente, non versandosi nella specie in un caso di litisconsorzio necessario processuale. D’altra parte, il riconoscimento del litisconsorzio processuale non gioverebbe al ricorrente, perchè in tal caso troverebbe applicazione il principio di unitarietà del termine per l’impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segnerebbe, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2007, n. 1825).

Il ricorso può essere avviato alla decisione in Camera di consiglio, se il collegio condividerà le suesposte considerazioni”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che la memoria della ricorrente si limita a riprodurre le più aggiornate massime di giurisprudenza sui punti oggetto dei motivi di ricorso, ma non reca alcuna critica circostanziata alle soluzioni indicate nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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