Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 879 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 16/01/2018, (ud. 09/11/2017, dep.16/01/2018),  n. 879

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione notificata dicembre 1997 G. e C.D. convenivano in giudizio F.V. per sentir dichiarare la nullità della compravendita del 14 novembre 1991 con il quale gli attori avevano acquistato dal convenuto un appezzamento di terreno dell’estensione di ha 00.16.65 per essere il terreno compreso in una più vasta area sulla quale era stata riconosciuta, con sentenza penale l’esistenza di una lottizzazione abusiva, con conseguente confisca del terreno stesso.

Il convenuto, costituitosi, resisteva, deducendo che il giudice adito non era vincolato all’accertamento del giudice penale e che in ogni caso la lottizzazione abusiva non era sufficiente a determinare la nullità assoluta della compravendita. Gli stessi acquirenti, del resto, all’atto dell’acquisto erano perfettamente consapevoli della natura agricola del terreno e della sua conforme destinazione urbanistica, quale risultante dall’atto notarile. Il Tribunale di Crotone in accoglimento della domanda dichiarava la nullità del contratto di compravendita e condannava il convenuto alla restituzione di 10.329,14 Euro, oltre ad interessi.

La Corte d’Appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado, affermando non essere seriamente sostenibile l’estraneità della compravendita per cui è causa all’accertamento di responsabilità penale del convenuto, con sentenza passata in giudicato, in relazione al reato ascrittogli, di lottizzazione abusiva a fini edificatori.

La Corte territoriale, premesso che il terreno in oggetto era stato dapprima sottoposto a sequestro preventivo e successivamente alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, affermava che non poteva rivestire rilievo decisivo il fatto che l’atto di vendita non fosse compreso tra quelli indicati dal consulente tecnico del P.M., la cui elencazione non aveva carattere esaustivo come desumibile dalla stessa formulazione del capo d’imputazione, nè il fatto che il terreno oggetto del contratto fosse stato dissequestrato in sede di esecuzione penale.

Tale provvedimento, infatti, non poteva intaccare l’accertamento, nel giudizio di cognizione, con sentenza passata in giudicato, che il terreno in oggetto era stato dapprima oggetto di frazionamento e successivamente venduto sin dall’anno 1991 nell’ambito di una lottizzazione abusiva.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso F.V., con tre motivi.

G. e C.D. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18 come sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della Corte territoriale, per aver ritenuto configurabile nella fattispecie in esame una lottizzazione abusiva comprendente il terreno oggetto del contratto per cui è causa.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l’allegazione al rogito notarile della certificazione d’uso agricolo del terreno, la totale assenza di opere di urbanizzazione o di altri indicatori dello scopo edificatorio dell’atto di trasferimento non potevano condurre in alcun modo a ritenere sussistente alcuna ipotesi di nullità negoziale, anche alla luce della consapevolezza degli acquirenti della esatta natura giuridica del terreno e della sua destinazione d’uso agricolo, come certificata all’atto di sottoscrizione del contratto di compravendita.

Il motivo è destituito di fondamento.

La Corte territoriale ha infatti accertato che, con sentenza penale di condanna del 9 dicembre 1994, passata in giudicato all’esito di dibattimento, è stata accertata la lottizzazione abusiva da parte dell’odierno ricorrente di un’area che comprendeva anche l’appezzamento di terreno oggetto del contratto per cui è causa, rilevando che il suddetto terreno era stato dapprima frazionato e successivamente venduto, in tal modo realizzandosi la fattispecie prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 18.

Da qui la nullità del contratto per violazione della norma imperativa della L. n. 47 del 1985, art. 18 accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato.

Tale statuizione è esente da censure.

Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile avente ad oggetto la nullità di un contratto per violazione della norma imperativa di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 18 civ., la sentenza penale che abbia accertato la penale responsabilità dell’alienante in relazione a tale reato, trattandosi di un’ipotesi di nullità il cui riconoscimento discende dall’accertamento degli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale.

Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., ha dunque efficacia di giudicato pure nel processo civile l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna irrevocabile, in ordine alla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva da parte dell’ imputato (Cass. 11117/2015) da cui discende la nullità del contratto di compravendita posto in essere dall’imputato-alienante.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 18 in relazione all’art. 360, n. 3) lamentando che la Corte abbia omesso di considerare che il terreno per cui è causa, oggetto dapprima di sequestro preventivo e successivamente di confisca, era stato successivamente dissequestrato, con provvedimento del tribunale di Crotone del 18/7/2001.

Il motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte ha infatti accertato, che l’appezzamento per cui è causa era ricompreso nella area in relazione alla quale era stata affermata, con sentenza passata in giudicato, la penale responsabilità per lottizzazione abusiva in capo all’odierno ricorrente, ed ha affermato che, a fronte di tale accertamento, non assumeva rilievo decisivo il successivo dissequestro in sede di esecuzione penale.

Tale autonoma ratio decidendi fondata sull’effetto vincolante del giudicato penale in sede civile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato, con conseguente irrilevanza di un provvedimento emesso in sede di esecuzione penale, non risulta censurata.

Il terzo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) circa l’inclusione o meno del terreno oggetto del contratto di compravendita per cui è causa tra quelli per i quali l’odierno ricorrente era stato condannato per il ritto di lottizzazione abusiva.

Il motivo è inammissibile poichè esso non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfetario per spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

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