Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8789 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8789 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 16937-2011 proposto da:
SAPORITO RITA C.F. SPRRTI59C62I0860, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO PERGOLIZZI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015

contro

466

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F.

80078750587, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 30/04/2015

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29

presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

434/2010 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 04/06/2010 R.G.N. 512/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

28/01/2015

dal Consigliere Dott. NICOLA

DE MARINIS;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega orale PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 giugno 2010, la Corte d’Appello di Messina, confermava la decisione
con cui il Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da Rita Saporito nei
confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di
invalidità.

rinnovata CTU, recante, sulla base di motivate argomentazioni mediche, il giudizio di non
invalidità già risultante dalla CTU espletata in primo grado e basato sulla modesta
incidenza delle patologie denunciate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Saporito, affidando l’impugnazione ad un
unico motivo cui resiste, con controricorso, l’INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.
149 disp. att. c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta come il pronunciamento della
Corte territoriale, teso a recepire l’esito della CTU rinnovata in sede di gravame, risenta
della parzialità del giudizio ivi esposto per la mancata acquisizione, da parte del CTU e
della stessa Corte territoriale alla prima udienza successiva al deposito della relazione
peritale, di certificazione sanitaria successiva alla visita medico legale e ciò in violazione
del disposto dell’art. 149 disp. att. c.p.c..
La censura non merita accoglimento.
Va innanzitutto rilevato come l’obbligo del giudice di acquisire e valutare la
documentazione ulteriore che l’istante è ammesso a produrre sino all’udienza di
discussione ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., la cui violazione è tal da inficiare la
pronunzia, sotto il profilo tanto della violazione di legge quanto del vizio di motivazione,
insorge allorché nel corso del giudizio siano dedotti intervenuti aggravamenti ed indicate
nuove infermità (vedi a riguardo Cass. 20.5.2000, n. 6589 e Cass. 7.3.2002, n. 3285, citate
dalla stessa ricorrente).
Ciò nella specie non si è verificato, conseguendone la piena legittimità della valutazione di
irrilevanza sottesa alla mancata acquisizione di documentazione meramente aggiuntiva e,
come tale, insuscettibile di addurre nuovi elementi di giudizio tali da incidere sull’esito
della CTU, che, va aggiunto, a sua volta non risulta qui censurato, se non genericamente,
sulla base del solo rilievo per cui la denunciata carenza della motivazione, legittimamente

La decisione della Corte territoriale discende dall’essersi questa conformata all’esito della

resa per relationem alle conclusioni del CTU (vedi in termini ex multis Cass. 18688/2007),
emergerebbe evidente dal solo raffronto tra le conclusioni medico-legali del CTU e le
diagnosi contenute nella certificazione specialistica ora prodotta in allegato al ricorso.
Si deve, pertanto, concludere, in armonia con il principio di diritto costantemente
enunciato da questa Corte (v. ex multis Cass. 9988/2009 e Cass. 8654/2008) per cui
“Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie

sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure
contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della
scienza medico legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in
quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico legale e rientra tra
quelli deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.”, che, stante la
rilevata assenza di tali elementi, la censura avanzata, configurando un mero dissenso
diagnostico, si rivela in questa sede inammissibile.
Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese, stante l’applicabilità ratione
temporis dell’originario disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., recante l’esonero dalle spese
di lite per i giudizi aventi ad oggetto la richiesta di prestazioni previdenziali
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015
Il Consigliere est.

res ente

dell ‘assicurato, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulle quali si fonda la

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