Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8789 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio promosso dalla

Corte d’appello di Torino nel procedimento vertente tra:

V.M. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata l’8 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” V.M., in proprio e quale erede di V. P., con ricorso alla Corte d’appello di Genova chiese, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, il riconoscimento di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica celebrato innanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria.

La Corte di Genova con decreto in data 9 maggio 2007 dichiarò la propria incompetenza territoriale – indicando come competente la Corte di Torino – sull’assunto che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, con il correlato criterio attributivo della competenza, andasse applicato anche ai processi svoltisi innanzi a giudici non ordinari.

La Corte d’appello di Torino, adita in sede di riassunzione, ha sollevato, d’ufficio, regolamento di competenza.

Il regolamento appare indiscutibilmente fondato, posto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice (Sez. 1^, 13 febbraio 2007, n. 3132), la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi in subiecta materia, le volte in cui il ritardo preteso si sia verificato in processi svoltisi innanzi a giudici non ordinari – come il T.A.R. o la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti – deve essere individuata non già sulla base del criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 (la corte d’appello del distretto nel quale ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti nei quali il magistrato assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata), bensì in base ai principi generali, e quindi con riferimento all’art. 25 c.p.c. (alla stregua del quale, quando l’Amministrazione dello Stato è convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d’appello nel cui distretto si trova il luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita).

Sulla base di tale condivisibile indirizzo, rilevato che nella specie l’obbligazione azionata attiene a procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria con sede in Genova – e che in tal luogo essa obbligazione è insorta nonchè considerato che la scelta dell’interessata di radicare in Genova l’azione L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 6, rende irrilevante l’indagine sul foro alternativo del luogo dell’adempimento, devesi dichiarare la competenza della Corte ligure”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate nella relazione di cui sopra, ma ritiene di dover confermare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite successivamente al deposito della detta relazione;

che, infatti, con le ordinanze nn. 6306, 6307 e 6308 del 16 marzo 2010, rese in esito alla camera di consiglio del 1 dicembre 2009, le Sezioni Unite hanno statuito che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, suscettibile di una interpretazione uniforme per tutta l’area del contenzioso in tema di equa riparazione, assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudizio di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, dinanzi al quale il giudizio è iniziato, ed attribuisce al luogo cosi individuato la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., ed è richiamato nel comma 1 dell’art. 3 della legge;

che pertanto, in applicazione del detto principio, essendosi il giudizio presupposto svolto dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, il regolamento va rigettato e va dichiarata la competenza della Corte d’ appello di Torino;

che, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il regolamento; dichiara la competenza della Corte dr appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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