Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8789 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26429/2018 R.G. proposto da:

L.C.G.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea

D’Amicis, Luigi Roberto Maria Pinetto, Roberta Casulini e Pietro

Claudio Antonio Morelli per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Elena

Vaccari alla piazza Adriana n. 5;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma

presso

gli uffici della stessa alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 1081,

depositata il 13 luglio 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione;

uditi l’Avv. Andrea D’Amicis e l’Avv. Luigi Roberto Maria Pinetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 10 marzo 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetteva nei confronti di L.C.G.L. D. Dirig. n. 63287, recante sanzione amministrativa di Euro 863.248,00 per aver costei, quale legale rappresentante di EB & M s.r.l., effettuato transazioni in contanti extra soglia nel periodo 1999-2002 senza il tramite degli intermediari abilitati.

Nel corso del giudizio di opposizione, svoltosi innanzi al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, il Ministero emetteva D. Dirig. n. 63287/bis, rideterminando la sanzione in Euro 530.467,00, per esser stata la L.C. legale rappresentante di EB & M s.r.l. soltanto dal 2001, anzichè dal 1999.

In ragione della sopravvenienza, il Tribunale accoglieva l’opposizione, con pronuncia che tuttavia la Corte d’appello di Brescia riformava in accoglimento del gravame erariale, per l’effetto confermando il Decreto n. 63287 come modificato dal n. 63287/bis, con aggravio delle spese del doppio grado sull’opponente.

L.C.G.L. ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2934 c.c., L. n. 689 del 1981, art. 28, per non aver il giudice d’appello accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla sanzione.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione non sia mai stata chiaramente sollevata, ciò che la ricorrente contesta poichè ella, nell’eccepire il difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ebbe a desumere l’inefficacia di “eventuali atti interruttivi compiuti dal Ministero”.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’eccezione di prescrizione, sebbene non richieda formule sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di eccepire (Cass. 12 novembre 1998, n. 11412).

Il principio deve essere ribadito a garanzia del contraddittorio, poichè un’eccezione prospettata in maniera ambigua o in forma perplessa sconcerta la difesa di controparte, rendendo incerto il thema disputandum.

Nella specie, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto inidoneo l’ellittico riferimento all’inefficacia di “eventuali” atti interruttivi, poichè il carattere meramente incidentale ed ipotetico della deduzione impedisce di attribuire ad essa l’univoco significato di un’eccezione di prescrizione, capace di attivare la reazione difensiva di controparte.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies, artt. 1362,1366 c.c., art. 97 Cost., per non aver il giudice d’appello rilevato che il Decreto n. 63287/bis aveva annullato ed interamente sostituito il Decreto n. 63287.

2.1. Il secondo motivo è infondato.

L’interpretazione degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è denunciabile in sede di legittimità solo per specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, fermo che quella del giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non occorre sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, bastando invece che sia una tra le interpretazioni plausibili (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 18 maggio 2016, n. 10271).

Nella specie, il giudice d’appello ha interpretato i decreti dirigenziali succedutisi come l’uno integrativo dell’altro, ciò plausibilmente desumendo dalla riproduzione nel secondo decreto di intere parti del primo, salva la riduzione dell’entità della sanzione.

La ricorrente vorrebbe minare questa interpretazione riferendosi all’avvertenza sulle modalità di impugnazione posta in calce al secondo D. Dirig., ma la circostanza trova plausibile giustificazione in quanto ha osservato il giudice d’appello, esser la facoltà di impugnazione ricostituita unicamente per la parte innovativa del secondo decreto.

Che poi quest’ultimo abbia tenuto ferma l’aliquota della sanzione al 5% dell’importo trasferito, anzichè ridurla in considerazione della minor gravità dell’illecito rapportata alla minor entità dell’importo trasferito, è circostanza neutra sul piano interpretativo, poichè la ricorrente vede in essa il sintomo di un nuovo esercizio della discrezionalità amministrativa, e tuttavia può essersi trattato, all’opposto, della volontà erariale di confermare il primo decreto in tutto, eccettuata la sola base di calcolo.

In definitiva, l’interpretazione del giudice d’appello non manifesta errori di diritto ed è plausibile nel qualificare il Decreto n. 63287/bis come integrativo e non abrogativo del Decreto n. 63287, sì da non privare di oggetto la relativa opposizione.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’error in procedendo che il giudice d’appello avrebbe commesso con l’omettere di ordinare la ricostruzione del fascicolo di primo grado, andato smarrito, nonostante questo contenesse il Decreto n. 63287/bis.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile.

La denuncia di nullità della sentenza per vizi di attività del giudice non tutela un interesse astratto della parte alla regolarità dell’attività giudiziaria, bensì il suo interesse concreto ad eliminare i pregiudizi alla propria difesa, sicchè è onere del ricorrente per cassazione indicare quale concreto pregiudizio difensivo egli abbia patito per effetto del vizio di attività (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340; Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).

Nella specie, la doglianza della ricorrente è del tutto astratta, poichè riferita all’assenza formale per intervenuto smarrimento di un documento (appunto il Decreto n. 63287/bis) che tuttavia ha sempre costituito pacifico oggetto del contraddittorio tra le parti, tanto che la stessa ricorrente ne trascrive il contenuto in ricorso.

Per tali considerazioni non può trovare ingresso l’istanza del ricorso affinchè sia questa Corte a disporre la ricostruzione del fascicolo.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3,6,23, artt. 115,116 c.p.c., art. 2697 c.c., il quinto motivo violazione degli artt. 2697,2709 c.c., L. n. 689 del 1981, art. 23,artt. 115,116 c.p.c..

I due motivi devono essere esaminati unitariamente per connessione logica, essi convergendo nel lamentare l’erroneità del giudizio d’appello laddove esso ha definito come provati gli illeciti trasferimenti di denaro contante oltre soglia e ne ha attribuito la personale responsabilità alla L.C..

4.1. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.

Il giudice d’appello ha operato una valutazione probatoria complessa, integrata dalle verifiche della Guardia di Finanza su fatture e scritture contabili, dall’omessa specifica contestazione dei pagamenti in contanti da parte della L.C. e dall’inferenza per cui il pagamento in contanti di fatture per importi oltre soglia evidenzi una movimentazione illecita di denaro ove non accompagnato da documentazione che tracci la regolarità della provvista.

Trattasi di una valutazione di puro merito, istituzionalmente riservata al giudice territoriale, e qui insindacabile, tenuto altresì conto della lata formula della norma sanzionatoria, la quale, in funzione antiriciclaggio, persegue condotte di mero pericolo.

Invero, il divieto di trasferimento di denaro contante senza tramite di intermediari abilitati, sancito dal D.L. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991 (oggi D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 1), riguarda il passaggio di denaro “a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, sicchè, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente la semplice traditio, irrilevante la finale disponibilità della somma e la liceità del negozio sottostante alla consegna (Cass. 23 gennaio 2017, n. 1645).

Il superamento della soglia di legge può avvenire anche in modo frazionato, se i singoli trasferimenti di contante sono funzionali ad un’operazione complessiva (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1080).

Orbene, non può il ricorso per cassazione, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, tendere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove, sostitutiva di quella operata dal giudice territoriale, perchè ciò implicherebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

5. Il sesto motivo di ricorso denuncia il carattere solo apparente della motivazione della sentenza d’appello sulla determinazione della misura della sanzione.

5.1. Il sesto motivo è inammissibile.

Il D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991, pro tempore vigente, prevedeva una sanzione compresa tra 1% ed il 40% dell’importo trasferito.

Per come trascritti nello stesso ricorso della L.C., il D. Dirig. n. 63287 e D. Dirig. n. 63287/bis, hanno applicato entrambi la misura del 5% (rispettivamente, Euro 863.248,00 sull’importo trasferito di Euro 17.310.559,35 ed Euro 530.467,00 sull’importo trasferito di Euro 10.609.356,03), quindi entrambi una misura non distante dal minimo edittale.

La ricorrente non specifica quale criterio – tra quelli elencati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (gravità della violazione, ravvedimento operoso, personalità e condizioni economiche dell’autore) – avrebbe dovuto condurre il Ministero, prima, e la Corte d’appello, poi, ad un’opzione ancora più tenue verso il minimo edittale.

Nonostante la motivazione della sentenza d’appello sia sul punto estremamente concisa (“occorre ribadire, infine, che la sanzione risulta correttamente applicata ed essa è congrua nella misura”), la doglianza si rivela, ancora una volta, del tutto astratta.

Si rammenta che, qualora la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione amministrativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito determinarne l’entità entro i limiti edittali, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità dell’illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che egli sia tenuto a specificare i criteri seguiti, non essendo la relativa statuizione censurabile in sede di legittimità, ove siano stati rispettati i limiti di legge e dal complesso della motivazione risulti che detta valutazione globale sia stata compiuta (Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 7 aprile 2017, n. 9126).

6. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,2,4, per aver il giudice d’appello liquidato a carico della L.C. le spese processuali di primo grado anche per fasi – istruttoria/trattazione e decisionale – alle quali la difesa erariale non aveva partecipato.

6.1. Il settimo motivo è fondato.

Il controricorso nulla obietta in ordine ai limiti di partecipazione

della difesa erariale nel giudizio di primo grado, sicchè la liquidazione del compenso per fasi non partecipate viola il D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

7. Deve essere accolto il settimo motivo di ricorso, respinti tutti gli altri; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, elidendo dalla liquidazione delle spese di primo grado le voci “per fase istruttoria e/o di trattazione” e “per la fase decisionale”.

8. In ragione della prevalente soccombenza, la ricorrente deve rifondere al controricorrente i quattro quinti delle spese del giudizio di legittimità, restando compensato il quinto residuo, e confermata, per il resto, la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza d’appello.

PQM

Accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – elide dalla liquidazione delle spese di primo grado le voci indicate in motivazione.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente i quattro quinti delle spese del giudizio di legittimità – compensato il residuo -, spese che liquida, per l’intero, in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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