Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8789 del 10/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8789 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15431-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
FESTA ROCCO VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2100/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 13/04/2010, depositata il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

Data pubblicazione: 10/04/2013

udito l’Avvocato De Rose Emanuele difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che si
riporta alla relazione.
1 – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.

cod. proc. civ.:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, Rocco Festa
Vincenzo operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola per l’anno 2003. Il ricorrente, premesso che il suddetto
trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Ente
previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato
all’anno 1995, sosteneva che lo stesso dovesse essere invece calcolato,
ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito. L’adito
Tribunale con sentenza 17659/2007, rigettava la domanda. A seguito
dell’appello proposto dalla parte privata, la Corte di appello di Bari,
con sentenza del 10 giugno 2010, n. 2100/2010, accoglieva la
domanda.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’I.N.P.S., affidandosi ad un motivo.
Il Festa è rimasto intimato.
Con l’unico articolato motivo di ricorso l’I.N.P.S. censura la
sentenza impugnata per: “Violazione degli artt. 46, 51 e 55 del
C.C.N.L. per gli operai agricoli e fiorovivaisti del 2002 in relazione
all’art. 6 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 314 del 1997, nonché in
relazione agli artt. 1362 e segg., 2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e
Ric. 2011 n. 15431 sez. ML – ud. 28-02-2013
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civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375

11, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in relazione all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.)”. Si duole, in particolare, del fatto che la sentenza ha
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata quota di

T.F.R. ritenendo detto emolumento giuridicamente una componente

determinato e non invece un salario differito, escluso ai sensi dell’art.
6, comma 4 lett. a), del d.lgs. n. 314/1997 sia dalla base imponibile dei
contributi previdenziali sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in agricoltura.
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente
giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, ai fini della liquidazione
delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art.
4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue
che la voce denominata quota di T.F.R. dai contratti collettivi vigenti a
partire da quello del 27.11.1991, evidenziata nei prospetti paga ma non
erogata se non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo
della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito nella
legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20
Ric. 2011 n. 15431 sez. ML – ud. 28-02-2013
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della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli a tempo

maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012
e numerose altre conformi). Recentemente, peraltro, il significato della
norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla
giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore, che
al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, conv. nella legge n. 111 dello

d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 conv. con modificazioni
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva».
Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata da parte ricorrente che non ha depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale,
che ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando
la domanda di inclusione della quota di T.F .R nella base di calcolo della
indennità di disoccupazione agricola.
4 – L’esito complessivo del giudizio e la relativa novità della tesi
propugnata dalla sentenza impugnata consigliano la compensazione
delle spese dell’intero processo.
Ric. 2011 n. 15431 sez. MI – ud. 28-02-2013
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stesso anno, ha specificato che «il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota di
T.F.R. nella base di calcolo delle indennità di disoccupazione agricola.
Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2013.

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