Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8788 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio promosso dalla

Corte d’appello di Torino, con provvedimento dell’8 luglio 2008, nel

processo promosso da:

E.G.;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

udita a relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27

gennaio 2010 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con provvedimento dell’8 luglio 2008, la Corte di Appello di Torino ha richiesto, d’ufficio, regolamento di competenza nel processo in cui E.G. aveva adito la Corte di Appello di Genova ai sensi della L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata di un giudizio intrapreso innanzi alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Liguria, e la Corte genovese, con Decreto del 9.8.2007, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente la Corte di Appello di Torino, innanzi alla quale ha rimesso le parti;

che il relatore designato, nella relazione depositata l’8 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“La richiesta – la quale sollecita la individuazione della competenza territoriale della Corte di Appello di Genova – si rivela manifestamente fondata, alla luce del principio più volte enunciato da questa Corte (per tutte: Cass. 9170/04) secondo cui: In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenti l’eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte, dei conti i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d’appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, – il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un’amministrazione dello Stato, dall’art. 25 c.p.c..

Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del regolamento in camera di Consiglio”.

Diritto

CONSIDERALO IN DIRITTO

che il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate nella suindicata relazione, ma ritiene di dover confermare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite successivamente al deposito della detta relazione, che ha innovato il precedente orientamento di questa Corte;

che, infatti, con le ordinanze n. 6306, n. 6307 e n. 6308 del 16 marzo 2010, rese in esito alla camera di consiglio dei 1 dicembre 2009, le Sezioni Unite hanno statuito che la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, suscettibile di una interpretazione uniforme per tutta l’area del contenzioso in tema di equa riparazione, assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudizio di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, dinanzi al quale il giudizio è iniziato, ed attribuisce al luogo così individuato la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen. ed è richiamato nell’art. 3, comma della Legge;

che pertanto, in applicazione del detto principio, essendosi il giudizio presupposto svolto dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, il regolamento va rigettato e va dichiarata la competenza della Corte d’appello di Torino;

che, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il regolamento e dichiara la competenza della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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