Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8787 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8787 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 21714-2013 proposto da:
D’ANNA MAURIZIO C.F. DNNMRZ55D10B532E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo
studio dell’avvocato FAUSTO CHECCACCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO
FREGNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
177

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 30/04/2015

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,
Ly<6.1 GA 41 V4 01 giusta delega in atti; - controricorrente - di BOLOGNA, depositata il 03/04/2013 r.g.n. 418/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI; udito l'Avvocato CHECCACCI FAUSTO; udito l'Avvocato CALIULO LUIGI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. avverso la sentenza n. 230/2013 della CORTE D'APPELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 230/13, decidendo sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di Maurizio D'Anna, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Parma, accoglieva l'appello e rigettava la domanda del D'Anna. 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda, proposta da D'Anna Maurizio, volta al riconoscimento dell'aumento del quinto, ex art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 1977 del relativo periodo di servizio ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa nel regime a.g.o. 3. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il D'Anna, prospettando tre motivi di ricorso. 4. Resiste l'INPS con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Premette in fatto il ricorrente di avere prestato servizio nell'arma dei Carabinieri dal 22 ottobre 1974 al 21 giugno 1989, percependo l'indennità per servizio di istituto, e che dal 22 giugno 1989 era titolare di pensione privilegiata per un'infermità contratta durante il servizio. Detta pensione gli era stata liquidata per il periodo pari a 17 anni, 7 mesi e 6 giorni, che venivano arrotondati a 20 anni utili, in quanto ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 1977, veniva operata la maggiorazione del quinto del servizio prestato. della il riconoscimento Esso ricorrente aveva chiesto all'INPS contribuzione figurativa per il periodo di servizio riconosciutogli in sede di liquidazione della pensione privilegiata. Ciò in quanto, quale dipendente di una società privata dal 1° luglio 1989, ottenuta tale contribuzione poteva fruire di pensione di anzianità. L'INPS aveva accolto tale istanza solo per il periodo di servizio effettivo. Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti respingeva il ricorso allo stesso proposto in quanto la maggiorazione del quinto era utile solo al raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici nell'ambito della pubblica amministrazione. Pertanto esso ricorrente aveva adito l'autorità giudiziaria. 2. Tanto premesso il D'Anna ha esposto i seguenti motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per sostanziale mancanza e/o mera apparenza della motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria ex artt. 132, 156 cpc ed ex art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cpc. la Espone il ricorrente che il giudice di appello affermava che disposizione di cui si chiedeva l'applicazione costituiva disposizione propria del regime esclusivo dell'a.g.o. e, quindi, di stretta interpretazione e perciò non estensibile al fondo pensioni lavoratori dipendenti, richiamando in proposito una pronuncia della Corte dei Conti di cui riportava la massima. In tal modo non spiegava le ragioni giuridiche in virtù delle quali riteneva preferibile la prospettazione dell'INPS. 4. Con il secondo motivo è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione della deliberazione n. 411/2008 e della circolare INPS attestanti il 3 diritto all'aumento del quinto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 124 del dPR 1092 del 1973. Assume il ricorrente la non pertinenza della giurisprudenza contabile richiamata, in quanto aveva chiesto l'accredito figurativo ex art. 49, comma 1, della legge n. 153 del 1969, e non la costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 del dPR n. 1092 del 1973, fattispecie in cui, peraltro, sarebbe stato ammissibile il suddetto aumento del quinto, in ragione di quanto stabilito dall'INPS nella delibera n. 411/2008, da esso anche impugnata. 5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977 e degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, Cost. In sintesi, con il suddetto motivo, il ricorrente deduce che l'unica condizione posta dall'art. 3 della legge n. 284 del 1977 per usufruire dell'aumento del quinto in questione, è l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego operativo„ spettando il suddetto beneficio per tutte le tipologie di pensioni. In tal senso il ricorrente richiama la Circolare n. 156 del 1991 INPS. 6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. La norma di cui si chiede applicazione prevede «ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , è computato con l'aumento di un quinto». L'art. 49, cit., ai primi due commi, stabilisce: «i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli artt. 56 n. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria». Anche tale disposizione, quindi, si inserisce in ambito a.g.o. 7. Nella sostanza, si controverte della possibilità di riconoscere contributi figurativi ai sensi dell'art. 49, primo comma, cit., con riguardo all'anzianità lavorativa riconosciuta, in ragione dell'aumento di un quinto (art. 3, u.c., della legge 284 del 1977) del servizio prestato. 8. Il giudice di appello pone a fondamento della propria decisione, solo illustrata ad adiuvandum dalla giurisprudenza contabile, la circostanza che la norma invocata trovi applicazione in ambito a.g.o. e sia di stretta interpretazione. 4 Ebbene, in ambito a.g.o. opera non solo l'art. 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977, cit., ma anche l'art. 49 della legge n. 153 del 1969, strettamente correlato all'applicazione dell'art. 124 del d.P.R.n. 1092 del 1973 Quanto statuito dalla Corte d'Appello, va ricondotto al principio secondo cui nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali, come si evince dall'art. 124, commi 1 e 2, 127 e 18 del dPR 1092 del 1973, vi è il divieto di doppia valutazione di un periodo di attività, di tempo o di servizio e del fatto che la pensione privilegiata, riconosciuta sul presupposto di un prestazione di lavoro dipendente retribuito, assorbe l'importo della pensione normale e lo integra, venendo così a sostituire il trattamento di pensione normale (cfr. Corte dei Conti, Sezione I centrale, sentenza n. 635 del 18 novembre 2010). Non può certo negarsi che la pensione privilegiata risponda anche e in ogni caso a logiche indennitarie per le invalidità subite. Però, mentre nel caso delle tabellari in senso stretto (per menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva), queste logiche assurgono ad elemento preponderante caratterizzante l'istituto, nell'ipotesi "ordinaria" (collegata cioè ad un rapporto di lavoro dipendente retribuito: nella specie, il ricorrente espone nella premessa del ricorso che la pensione privilegiata veniva riconosciuta per un 'infermità contratta durante il servizio — prestato dal 22 ottobre 1974 al 21 giugno 1989 nell'Arma dei Carabinieri) esse concretizzano solo un elemento di determinazione del trattamento ordinario (o eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone l'ammontare). Nelle ipotesi non tabellari vige cioè il principio dell'assorbimento, tanto che il trattamento privilegiato non si somma all'ordinario, ma confluisce in esso, ovvero ne modifica alcune variabili in senso vantaggioso per il pensionato (citata sentenza n. 635 del 2010). Alla luce di tale principio va, altresì, interpretato l'art. 49 cit, finalizzato alla determinazione della misura della pensione dell'a.g.o. per invalidità, vecchiaia e supertesti, che, peraltro, ai fini dell'equiparazione, contiene una indicazione analitica dei periodi di servizio riconosciuti utili, nonché l'art. 3, u.c., della legge n. 284 del 1977, atteso che l'aumento ivi previsto già ha consentito al D'Anna il riconoscimento della pensione privilegiata. Peraltro, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella decisione n. 8/2011/Q.M. "ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l'espressione "periodo di servizio prestato" ivi contenuta, deve intendersi come "servizio effettivo" e non come "servizio utile". I principi contenuti nella sentenza n. 8/2011/Q.M. sono stati ribaditi anche nella decisione n. 11/2011/Q.M., richiamata dalla Corte d'Appello, nella quale le Sezioni Riunite - chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di computare, nell'ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., la maggiorazione del quinto del servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto ai sensi dell' art. 3, u.c., della legge n. 284/1977 — hanno statuito che "all'ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l'aumento del quinto del periodo di servizio 5 Il Presidente prestato con percezione dell'indennità di istituto, previsto dall'ari. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977". 9. La sentenza della Corte d'Appello, si sottrae alle censure prospettate, peraltro non ravvisandosi negli atti INPS richiamati in ricorso, elementi idonei ad inficiare i principi sopra enunciati. 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015

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