Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8786 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8786 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 23866-2010 proposto da:
COMUNE DI PATERNO’ C.F. 00243770872, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente

67

contro

L REG-1-0171-5-1-C-MIA

l

ASSESSORATO REGIONALE AI BENI

CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Data pubblicazione: 30/04/2015

DELLA REGIONE SICILIANA, L’ASSESSORATO BILANCIO E
FINANZE E L’ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO C.F.
80012000826, tutti in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

12;
– RAPISARDA GEMMA C.F. RPSGMM51H67G371P, CAUDULLO
VINCENZA C.F. CDLVCN59S50G371H, CAVALLARO VINCENZA
CVLVNC52D53G371T, ADDARIO CARMELA DDRCML59M44G371S,
BORZI’ CARMELA BRZCML53M43G371G, OLIVERI MARIA TERESA
LVRMTR56B59G371L, CORSARO ANTONELLA CRSNNL58T47C351S,
FALLICA GESUALDA FLLGLD57S69C351K, PEDALINO NUNZIATA
PDLNZT58T53G371C,già elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CAIO MARIO 14/A, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MARIA ANTONIO ALMA,
rappresentati e difesi dall’avvocato PLACIDO PETINO,
giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrenti nonchè contro

PINA AGATA MARIA BARBARA C.F. PNIGMR58H68G371D,
PAGLIARISI GRAZIA C.F. PGLGRZ56L70G371Z, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6,
presso lo studio dell’avvocato GAETANO LEPORE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO DE LUCA,

Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,

giusta procura speciale notarile in atti;
– resistenti con procura ?ce7

avverso la sentenza n. 457/2010 delZer11111LEI di
CATANIA, depositata il 15/07/2010 R.G.N. 1351/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ROMEO CARMELO;
uditi gli avvocati DE LUCA MASSIMO, SALDIGLORIA
MARIANNA per delega verbale PETINO PLACIDO;
udito l’Avvocato DE MONTIS PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cessazione della materia del contendere per tutti,
esclusi PAGLIARISI, PINA AGATA, per quest’ultimo
rigetto.

udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA

1q1RG n 23866/2010 ( n 10)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15/7/2010 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale
di accoglimento delle domande di Addario Carmela, Borzì Carmela, Caudullo Vincenza, Cavallaro
Vincenza,Corsaro Antonella,Fallica Gesuelda , Oliveri Maria Teresa, Pedalino Nunziata , Pina
Agata Maria Barbara, Rapisarda Gemma e Paglairisi Grazia volta ad ottenere nei confronti del
Comune di Paternò, in base alla L.R. siciliana 5 agosto 1982, n. 93, art. 3, il riconoscimento del loro

relativo inquadramento nel livello C previsto dal contratto CCNL regioni ed autonomie
locali,personale non dirigente con pronuncia costituiva del rapporto di impiego. In parziale riforma
della sentenza di primo grado la Corte ha disposto la detrazione dall’importo riconosciuto a titolo
risarcitorio alle ricorrenti Caudullo, Corsaro e Oliveri delle somme percepite in relazione ad altri
rapporti di lavoro dipendente.
La Corte di merito, dopo aver ricordato la soppressione dei patronati scolastici disposta con Legge
della Regione Sicilia n 1 del 1979, disposizione ulteriormente precisata dall’art. 3 della legge
regionale n . 93 del 1982, ha affermato l’indubbia volontà legislativa,desumibile dal citato quadro
normativo , di attribuire ai comuni le funzioni di assistenza scolastica in precedenza attribuite ai
soppressi patronati scolastici con il trasferimento alle dipendenze dei comuni stessi del personale in
servizio stabile e a tempo indeterminato presso i Patronati scolastici alla data del 1 gennaio 1978
nonché del personale incaricato dai comuni per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica o
di doposcuola . Ha quindi ritenuto sussistere il diritto delle ricorrenti alla costituzione di un rapporto
di lavoro con il Comune di Paternò in quanto erano in possesso di entrambi i requisiti previsti dalla
legge per l’inquadramento nei ruoli avendo prestato servizio di doposcuola su incarico dei
Patronati scolastici nel periodo indicato e conseguito l’idoneità professionale a seguito della
partecipazione all’apposito corso indetto dall’assessorato competente con superamento del
prescritto esame finale.
La Corte territoriale ha invece escluso la valenza derogatoria delle norme di carattere generale
successivamente intervenute,atteso il carattere di specificità delle disposizioni citate.
Disattesa poi l’eccezione di incostituzionalità in relazione all’ari 97 Cost. ha detratto dal
risarcimento riconosciuto dal Tribunale le somme percepite dalle lavoratrici Caudullo, Corsaro e
Oliveri per attività lavorativa a favore di altri soggetti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il Comune di Paternò formulando quattro
motivi. Hanno resistito con controricorso le lavoratrici Addario, Caudullo, Cavallaro Vincenza,
Borzi Carmela, Corsaro Antonella , Fallica Gesualda, Oliveri Maria Tersa, Pedalino Nunziata e

diritto all’assunzione nei ruoli organici del Comune, con la qualifica di insegnanti di doposcuola e

Rapisarda Gemma nonché la Regione Sicilia -Assessorato Regionale della pubblica istruzione e
delle finanze. Il ricorrente e le lavoratori hanno depositato memoria ex art 378 cpc..
All’udienza di discussione dell’8/1/2015 si sono costituite anche Pina Agata Maria Barbara e
ansi Grazia . In detta udienza sono stati depositati i verbali di conciliazione sottoscritti dalle
resistenti Addario, Borzì, Caudullo, Cavallaro Vincenza, Corsaro , Fallica , Oliveri , Pedalino e

Motivi della decisione
Deve, in primo luogo, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto tra il
Comune di Paternò e le resistenti Addario, Borzì, Caudullo, Cavallaro Vincenza, Corsaro , Fallica
, Oliveri , Pedalino e Rapisarda . Sono , infatti, stati depositati i verbali di conciliazione con cui le
parti hanno definito ogni questione tra esse pendente prevedendo, tra l’altro, l’abbandon

del

giudizio pendente in Cassazione . Le spese del presente giudizio restano compensate come
previsto dalle stesse parti ai fini transattivi .
Il ricorso deve , pertanto essere esaminato con riferimento al rapporto tra il Comune di
Paternò e Pina Agata Maria Barbara e P4arisi Grazia.

)(

h.”

Con il primo motivo del ricorso sono denunziate:
– violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 93 del 1982, artt. 1 e 3, e contrasto con
successive norme di legge;
– violazione del divieto di assunzioni soprannumerarie ex L. n. 724 del 1994, ed D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 6;
omessa valutazione della L.R. n. 93 del 1982, art. 4 e ss.. – erronea valutazione della L.R. n. 17 del
2004, art. 17;
– erronea esclusione della natura di interpretazione autentica della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art.
47.
Le censure sono infondate.
Il ricorrente addebita in estrema sintesi alla sentenza impugnata di aver erroneamente desunto dalla
L.R. n. 93 del 1982, art. 1, come rettificato dalla L.R. n. 15 del 1990, art. 16, comma 4, il diritto
soggettivo all’assunzione dell’insegnante di doposcuola che abbia conseguito il giudizio di idoneità
professionale a seguito del superamento dell’apposito corso, senza considerare il carattere
preclusivo della mancanza di copertura finanziaria per la realizzazione di quanto previsto dalla
legge. La sentenza non avrebbe considerato inoltre che la possibilità di assunzione in soprannumero
prevista per il personale in questione dalla cit. L.R. n. 93 del 1982, era superata dalla regola sul c.d.
blocco delle assunzioni introdotta dalla L.R. n. 724 de 1994, art. 12 comma 6, e dal D.Lgs. n. 165

Rapisarda e le parti hanno chiesto darsene atto con compensazione delle spese di causa.

del 2001, art. 6, come modificato dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 che vieta alle p.a. di determinare
situazioni di soprannumerarietà. La sentenza avrebbe poi erroneamente interpretato la L.R. n. 17 del
2004 nell’escludere che in base ad essa gli insegnanti di doposcuola dovessero essere assegnati alle
province anziché ai Comuni. Parimenti erronea sarebbe l’esclusione del carattere interpretativo della
L.R. n. 6 del 2009, art. 47.
La questione è stata già esaminata da questa Corte che con sentenza a sezioni unite n 16855 del

disposizioni soprarichiamate emerge quindi con chiarezza che il personale dei patronati scolastici è
stato trasferito alle amministrazioni comunali – secondo una scelta operata anche dal legislatore
nazionale con il D.P.R. n. 616 del 1977, ossia con un testo normativo di grande rilievo sistematicomentre il trasferimento alle amministrazioni provinciali ha riguardato personale appartenente ad
altra categoria. Inoltre, in occasione di tale complessa operazione di trasferimento di funzioni, il
legislatore regionale ha fatto ricorso con ampiezza alla tecnica dell’inquadramento in soprannumero.
Non vi è alcun elemento che possa per contro far ritenere che il trasferimento del personale sia stato
subordinato al soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria.
Le disposizioni in esame, come esattamente sottolineato dalla Corte d’appello hanno carattere di
assoluta specialità e non cedono quindi dinanzi a successive disposizioni di carattere generale.
Inoltre, per ciò che attiene alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, dalla L. 8
marzo 2006 n. 80, con il relativo divieto di determinare situazioni di “soprannumerarietà” deve
anche considerarsi la data di entrata in vigore del divieto rispetto alla fattispecie in esame. Infine, la
tesi del carattere interpretativo della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 non è condivisibile perché la
disposizione in esame attribuisce per il personale in questione una possibilità alternativa di
assunzione da parte di enti pubblici diversi dai comuni, senza contenere elementi dai quali sia
desumibile una volontà legislativa di chiarire il significato della L. 93 del 1982 nel senso di
escludere l’assunzione da parte delle amministrazioni comunali”
Con il secondo motivo di ricorso è riproposta l’eccezione di legittimità costituzionale
della L.R. n. 93 del 1982, art. 3, per contrasto con gli artt. 97 Cost..
Questa Corte ha già escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale, atteso che “la vicenda in
esame riguarda un trasferimento di personale a seguito di soppressione di un ente ed attribuzione ad
altro ente delle funzioni esercitate dal primo, sicché sembra improprio il riferimento al principio
dell’accesso agli impieghi per pubblico concorso, ancora di recente ribadito dalla Corte cost.
(sentenze 3 marzo 2011, n. 68; 1 aprile 2011, n. 108; 13 aprile 2011, n. 127).Quanto al principio di
eguaglianza, la peculiarità della situazione quale emergente dalle richiamate disposizioni di legge
giustifica il trattamento differenziato”

2/08/2011 , richiamata la normativa disciplinante la fattispecie , ha affermato che “Dalle

Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione sull’applicazione del principio
dell’aliunde perceptum ed in ordine all’aliunde percipiendum
Il Comune lamenta, circa l’aliunde percipiendum, che le lavoratrici avevano rinunciato ad una
proposta di assunzione presso la Provincia di Catania di cui alla nota del 22/10/2007 ; che
l’adesione a detta proposta avrebbe determinato una riduzione del danno pur se l’offerta della
provincia era peggiorativa del lavoro presso il comune ; che non vi era alcuna incompatibilità tra

l’assunzione all’abbandono del giudizio ;che l’offerta di lavoro era stata provata; che il rifiuto
costituiva un volontario aggravamento del danno
La censura è infondata atteso che risulta dalla sentenza impugnata che le lavoratrici avevano
espressamente limitato la domanda di risarcimento al periodo dal 6/3/2002 al 13/9/2007 con la
conseguenza che l’offerta, del 22/10/2007, non avrebbe potuto incidere sul risarcimento relativo
al periodo antecedente l’offerta stessa : il ricorrente non esamina la questione anche sotto tale
profilo.
Circa l’aliunde perceptum relativo al periodo 6/3/2002 al 13/9/2007, unico rilevante in
quanto a tale periodo era stata limitata la domanda di condanna, la Corte d’appello ha disposto la
sottrazione delle somme percepite per attività lavorativa solo con riferimento alle lavoratrici
Caudullo, Corsaro e Oliveri. Con riferimento alle lavoratrici Pina e Pagliarisi l’affermazione della
Corte circa l’assenza di prova di percezione di altri redditi, risulta corretta non avendo il Comune di
Paternò indicato quali elementi probatori, attestanti lo svolgimento di attività lavorative a favore di
terzi , i giudici di merito hanno trascurato .
Il ricorso nei confronti delle due lavoratrici deve pertanto essere rigettato con condanna del
ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio , nei limiti dell’attività difensiva svolta dalle
due contro ricorrenti) costituitesi solo all’udienza di discussione.
Con il quarto motivo( erroneamente numerato nel ricorso come quinto ) denuncia erronea
condanna alle spese . La censura è inammissibile per la sua genericità ed è infondata atteso che la
Corte ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese in applicazione dell’art 92 cpc .
Il ricorrente è , altresì tenuto a rimborsare le spese del presente giudizio alla Regione
Sicilia -Assessorato Regionale della pubblica istruzione e delle finanze e Assessorato Lavoro stante
l’accertata estraneità alla domanda dei ricorrenti.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al rapporto tra il Comune di Paternò e le
resistenti Addario, Borzì, Caudullo, Cavallaro Vincenza, Corsaro , Fallica , Oliveri , Pedalino e
Rapisarda , compensando per intero le spese processuali ;

tale assunzione ed il processo in corso non incidendo sullo stesso , né essendo subordinata

rigetta il ricorso nei confronti di Pina e Pagliarisi e condanna il Comune di Paternò alle spese
processuali liquidate in € 2000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge e 15% per
spese generali ;
condanna il Comune a pagare alla Regione Sicilia —Assessorato regionale ai Beni Culturali e della
Pubblica Istruzione — assessorato Regionale al Lavoro € 2.000,00 , oltre spese prenotate a debito.

Roma 8/1/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA