Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8786 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9174/2020 proposto da:

J.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FROSINONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 177/2019 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,

depositata il 23/07/2019 R.G.N. 1680/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice di pace di Frosinone, con ordinanza del 23.7.2019, rigettava il ricorso proposto da J.S., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti del predetto dal Prefetto di Frosinone in data 17.5.2019 e notificato in pari data. Il giudice, premessa la sussistenza delle condizioni previste del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. C, essendo stato allo stesso concessa la protezione umanitaria giusta ordinanza del 23.6.2015 ed in data 26.6.2015 ed essendogli stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno scadente il 22.6.2017, osservava che, in data 17.5.2019, in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero aveva ricevuto il rifiuto dell’ufficio competente per essere decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del precedente permesso e contestualmente era stato emesso decreto di espulsione;

2. rilevava che nessuna violazione della L. n. 241 del 1999, art. 3 e della Direttiva Europea n. 2008/115/CE era evincibile all’esito della lettura del provvedimento, in quanto la motivazione era relativa all’illegittima permanenza sul territorio dello Stato in presenza di condizioni ostative ravvisate nella mancata richiesta di rinnovo del soggiorno nei termini di legge, non risultando neanche motivata la persistenza dei motivi che giustificavano la permanenza dello straniero sul territorio italiano, nè ricorrevano i presupposti di cui all’art. 19 T.U.I.;

3. aggiungeva che si trattava di fattispecie dolosa per cui era necessario il dolo in forma generica e che l’accertamento in concreto delle condizioni in cui la stessa si era verificata e si era protratta giustificavano il provvedimento adottato;.

4. di tale ordinanza domanda la cassazione J.S., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

5. la Prefettura di Frosinone è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. si denunzia error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 341 del 1990, art. 3,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 1 e 2 (come interpretato con circolare del Ministero dell’Interno n. 2696 del 31.10.2013, nonchè del considerando 6 Dir. 2008/115/CE), rilevandosi che il provvedimento oggetto di impugnazione sia illegittimo in quanto il rinnovo era stato chiesto ed il ricorrente aveva già presentato la richiesta a mezzo kit postale, inoltrato con assicurata proprio in data 17.5.2019, e che le ss.uu. della Corte di Cassazione hanno affermato che il termine di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) T.U.I., non ha natura perentorio e che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 gg. dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero;

2. osserva che, trattandosi di un rinnovo per motivi umanitari, la valutazione sul persistere delle esigenze umanitarie non spetti alla Questura, bensì alla Competente Commissione territoriale, come affermato da Cass. a ss.uu. con sentenza n. 11535/2009;

3. assume che erano stati violati anche la L. n. 241 del 1990, art. 3, per mancanza di motivazione, l’art. 13, comma 2, T.U., perchè l’espulsione va disposta “caso per caso”, l’art. 13, comma 3, T.U., in quanto la stessa è disposta in ogni caso con decreto motivato, e della direttiva 2008/115/CE, in considerazione della circostanza che non si ci poteva limitare a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

4. adduce che la circolare del Ministero dell’Interno n. 2696 del 31.10.2013 prevede che la Questura proceda telematicamente ad inoltrare la correlata richiesta di parere alla competente Commissione territoriale e rileva che, tuttavia, nel caso considerato, il ricorrente aveva richiesto il rinnovo, ma che lo stesso gli era stato rifiutato per essere decorsi i 60 gg. dalla data di scadenza del precedente, circostanza questa rimasta indimostrata per non essere stato notificato alcun provvedimento in merito all’istanza di rinnovo; aggiunge che non vi era stato nel decreto alcun passaggio motivazionale relativo al rifiuto del permesso di soggiorno, essendo stato lo stesso adottato con la motivazione che il permesso era scaduto da più di 60 gg., senza che si fosse espressa al riguardo la competente Commissione Territoriale;

5. il ricorso è fondato;

6. questa Corte, con pronuncia del 20.6.2016 n. 12713, ha affermato che “In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), il mancato rifiuto esplicito o “per facta concludentia” di ricevere l’istanza di rinnovo, ancorchè tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all’Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l’esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purchè lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza di merito confermativa del provvedimento espulsivo omettendo qualsiasi accertamento sul fatto decisivo della presentazione del ricorrente in questura ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, spontanea per come evincibile dal decreto di espulsione, non recante l’indicazione del suo domicilio e, dunque, sconosciuto alla Polizia, che non avrebbe potuto convocarlo)”;

7. è stato chiarito che “ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato” (cfr. in conformità a tale indirizzo, precedentemente, Cass. 12.3.2012 n. 4635);

8. nel caso esaminato il ricorrente era stato pacificamente destinatario della concessione di protezione umanitaria ed il decreto di espulsione è stato emesso quale conseguenza della tardiva presentazione del permesso di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto;

9. in adesione all’orientamento giurisprudenziale richiamato, del quale si condividono le ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto e, potendo la causa essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, secondo periodo, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, il decreto di espulsione va annullato;

10. le spese dell’intero processo vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Frosinone in data 17.5.2019 e notificato in pari data.

Condanna la Prefettura di Frosinone al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 1200,00 per compensi professionali, per la fase dinanzi al Giudice di Pace, ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compensi professionali per il giudizio di cassazione, oltre accessori come per legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%, sia per la fase di merito che per il presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA