Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8786 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. e P.M.R., entrambi nella qualità

di eredi di C.G., rappresentati e difesi, il primo,

per procura speciale per notaio Benvenuto Gamba di Torino, rep. n.

172241 del 9 luglio 2007, e la seconda per procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avvocato ALONGI Vittorio, elettivamente domiciliati

in Roma, Via Lombardia n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Fernanda

Ballardin;

– ricorrenti –

contro

KRAFT FOODS ITALIA s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)) in persona del

legale presentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati BRIZZI Guido e

Fabrizio Gizzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, Via Oslavia n. 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2392/06,

depositata in data 10 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente relazione:

“(…) La s.a.s. Futura Due di Potenza Maria Rosaria ha chiesto la condanna della Kraft Jacobs Suchard al pagamento di indennità connesse allo svolgimento del contratto di agenzia intercorso con la Jacobs Suchard s.r.l., poi assorbita dalla Kraft Jacobs Suchard.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda.

C.G., nella qualità di cessionario dei crediti della s.a.s. Futura Due di Potenza Maria Rosaria, ha quindi proposto appello avverso la detta sentenza.

La Kraft Foods Italia s.p.a., già Kraft Jacobs Suchard s.p.a, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 10 luglio 2006, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte d’appello ha rilevato che il C. ha proposto l’appello nella dichiarata qualità di cessionario dei crediti della s.a.s. Futura Due di Potenza Maria Rosaria, ma non ha documentato detta qualità, avendo provveduto solo dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni a depositare un atto denominato cessione dei crediti, privo di ogni autenticità e di data certa, e quindi irricevibile e, prima ancora che inopponibile all’appellata, inesistente.

C.D. e P.M.R., quali unici eredi di C.G., hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando quattro motivi; ha resistito, con controricorso, Kraft Foods Italia s.p.a..

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza allegando la loro qualità di unici eredi di C.G., ma non hanno dimostrato la loro qualità di unici eredi, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del certificato di stato di famiglia della ricorrente P., moglie del defunto C.G.; il che rende l’impugnazione inammissibile (Cass., n. 13685 del 2006; Cass., n. 22244 del 2006).

Il ricorso, inoltre, è stato proposto tardivamente.

La sentenza impugnata è stata depositata il 10 luglio 2006 mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato il 12 ottobre 2007, con indicazione “ultimo giorno”. In realtà, come esattamente eccepito dalla controricorrente, il termine di un anno dal deposito, computando anche il periodo di sospensione dei termini, scadeva il 10 ottobre 2007. Nè i ricorrenti hanno dedotto di essersi avvalsi della proroga del termine di cui all’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. Sussistono, pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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