Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8786 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1220/2019 R.G. proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicolò

D’Alessandro e Gisella Fazzi per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv.

Marcello Magnano di San Lio alla via dei Gracchi n. 187;

– ricorrente –

contro

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, rappresentato e

difeso dall’Avv. Gianluca Rossitto, per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliato in Roma presso il suo

studio alla via Barberini n. 67;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Procura Generale presso la Cassazione, Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siracusa, Ministero della Giustizia,

T.B., L.E., F.S., B.S.,

A.G., G.V., S.L., Fo.Fr.,

R.M., L.B.F., Sa.En.Ju.;

– intimati –

avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, n. 26,

depositata il 25 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 20 gennaio 2020.

Lette le memorie depositate da ricorrente e controricorrente.

Fatto

ATTESO

che:

L’ing. C.C. ricorre con quattro motivi per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ne ha respinto il reclamo avverso i risultati delle elezioni di rinnovo del Consiglio di Siracusa per il quadriennio 2017/2021.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 2, D.P.R. n. 169 del 2005, art. 3, il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo, entrambi per non aver il Consiglio Nazionale invalidato le elezioni nonostante al seggio fosse stato affisso un avviso che illegittimamente prescriveva ai votanti di esprimere undici preferenze e nonostante fossero state annullate alcune schede perchè recanti un numero inferiore di preferenze.

I due motivi sono infondati: acquisito che, in omaggio al favor voti, la scheda elettorale nelle elezioni dei collegi professionali mantiene validità anche qualora contenga un numero di preferenze inferiore al numero dei componenti da eleggere (Cass., sez. un., 4 agosto 2010, n. 18047), resta pur sempre da eseguire la c.d. prova di resistenza, in quanto una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nelle operazioni elettorali e l’altra di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale non consente di pronunciare l’annullamento delle operazioni se l’illegittimità denunciata non abbia concretamente influito sui risultati (Cons. Stato 9 settembre 2013, n. 4474; Cons. Stato 8 agosto 2014, n. 4241); la regola della prova di resistenza è inattiva solo per le contestazioni che, inerendo agli aspetti generali delle operazioni elettorali, trascendono il mero computo dei voti (Cons. Stato 16 marzo 2016, n. 1059).

Invero, l’impugnazione dei risultati delle elezioni per la nomina di un organo rappresentativo di un ordine professionale che non riguardi gli aspetti generali delle operazioni elettorali, bensì il computo dei voti, non può essere accolta per difetto dell’interesse ad agire qualora la prova di resistenza attesti che l’eventuale illegittimità dei voti in contestazione non sia suscettibile di influire sull’esito finale della consultazione (Cass. 9 agosto 2019, n. 21233).

Nella specie, la decisione del Consiglio Nazionale riporta (pag. 8), ed è incontroverso, che le schede annullate per mancanza di sufficienti indicazioni di preferenza sono state in numero talmente esiguo (25) da non poter neppure astrattamente coprire il forte scarto tra l’ultimo degli eletti (275 voti) e il primo dei non eletti (69), restando viepiù indifferente all’ing. C. (46).

Il ricorso non allega una qualche specifica evidenza della tesi per cui le chances elettorali dell’ing. C. sarebbero state pregiudicate dall’affissione nei pressi del seggio di un avviso contenente l’indicazione ai votanti di esprimere undici preferenze; non essendo neppure dedotto che l’avviso indicasse la necessità dell’appartenenza degli undici nominativi alla medesima lista, il fatto che l’ing. C. appartenesse ad una lista con meno di undici iscritti risulta ininfluente.

Il terzo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Consiglio Nazionale considerato che l’elenco affisso nel corso del secondo turno di votazione riportava i nominativi dei candidati in ordine alfabetico anzichè nell’ordine cronologico delle candidature.

Il terzo motivo è inammissibile: l’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda solo il fatto decisivo, quello cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, essendo quindi onere del ricorrente indicare le ragioni di decisività del fatto il cui omesso esame egli denuncia (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

L’ing. C. non specifica la ragione per la quale il criterio cronologico di esposizione delle candidature sarebbe l’unico idoneo ad assicurare la genuinità delle operazioni elettorali, e soprattutto non chiarisce in quale modo il pur neutro criterio alfabetico di presentazione dei nominativi sull’elenco dei candidati abbia potuto addirittura orientare l’esito del voto in senso a lui contrario, dovendosi quindi constatare che la sua doglianza è priva del necessario connotato della decisività.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 63, 66, 68, 70 e dei principi sulla trasparenza del voto, per non aver il Consiglio Nazionale invalidato le elezioni malgrado l’omissione del verbale nell’indicare il numero di schede vidimate, valide, bianche e annullate, e le ragioni degli annullamenti.

Il quarto motivo è inammissibile: ove la decisione si basi su più rationes, ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata impugnazione di una rende inammissibile la censura delle altre, quest’ultima ormai inidonea a determinare la cassazione (Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931).

Nella specie, la decisione del Consiglio Nazionale, a proposito delle omissioni di verbalizzazione, esprime due distinte e autonome rationes (pag. 8), l’una relativa al fatto che le informazioni omesse nel verbale erano “non strettamente rilevanti al fine dello scopo a cui è preordinato l’atto”, l’altra relativa al fatto che tali informazioni sono state “poi comunque ufficializzate sotto altra via attraverso la nota inviata al Ministero della Giustizia”.

L’ing. C. ha impugnato solo la prima ratio, assumendo che le informazioni non verbalizzate fossero essenziali a scopo di trasparenza, e tuttavia non ha impugnato l’altra ratio, mancando quindi di contestare che la trasparenza sia stata comunque assicurata con un mezzo ufficiale, seppur diverso dal processo verbale.

Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nella propria memoria, il ricorrente eccepisce l’inammissibilità del controricorso del Consiglio dell’Ordine di Siracusa, sia perchè la Delibera di autorizzazione a resistere in giudizio e la conseguente procura alla lite sono state sottoscritte nella qualità di Presidente pro tempore da uno degli eletti nella contestata procedura, ing. F.S., sia perchè a tale ultimo soggetto, in proprio, il controricorso non è stato notificato.

A siffatte eccezioni il ricorrente non è tuttavia legittimato, esse attingendo profili meramente interni alla sfera giuridica di altre parti, quella del Consiglio dell’Ordine di Siracusa (che soffrirebbe una Delibera viziata da conflitto di interessi) e quella dell’intimato F. (che non avrebbe ricevuto la notifica del controricorso).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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