Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8785 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8785 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6776-2011 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale incorporante il SANPAOLO
IMI S.P.A) C.F. 00799960158, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO
2015
33

DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dagli

avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

ANDREANI ALBERTO C. F. NDRLRT30E21A271V; AVAGLIANO

Data pubblicazione: 30/04/2015

ORESTE, AVETA NICOLA quali eredi di AVETA MARIO;
COLELLA MARIO, DALENA PIETRO, DE STEFANO DOMENICO, DI
STEFANO CORRADO, DOLCE ENZO, GUIDETTI GUIDO, PECORINI
FULVIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

FERRARO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

BOSCO MARIO, CHIRIVI’ MARIO, FANTUZZI TIZIANA, MANETTI
UMBERTO, ROMANO MARIA ANGELA QUALE EREDE DI CAMAGNA
GIUSEPPINA; ZUECH ADA, CIAVATTA CRISTINA, CIAVATTA
MARIOE CIAVATTA PAOLO QUALI EREDI DI CIAVATTA EMILIO,
GALLUZZO NUNZIATINA, GALLUZZO GIUSEPPE LUCIO, GALLUZZO
GRAZIA g GALLUZZO VALENTINA QUALI EREDI DI GALLUZZO
MICHELE; MONTINI ROSA, MONTINI GIANBATTISTV MONTINI
RITA QUALI EREDI DI MONTINI FRANCESCO; SICA LUIGIE
SICA FILOMENA QUALI EREDI DI SICA STEFANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 831/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 10/03/2010 R.G.N. 727/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato GIRGENTI ORNELLA per delega orale
TOSI PAOLO;

VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

udito l’Avvocato FERRARO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA V che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Napoli rigettava il
gravame interposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. contro la pronuncia del Tribunale

della stessa sede che aveva condannato detta società a pagare ai propri pensionati
(nominativamente indicati nell’intestazione della presente sentenza), in quiescenza
da epoca anteriore al 31.12.90, somme varie derivanti dal ricalcolo perequativo del
trattamento pensionistico per il periodo successivo al 26.7.96, sul presupposto di
precedente giudicato inter partes che aveva accertato il diritto a tale ricalcolo per il
periodo 1°.1.94 — 26.7.96, con la conseguenza che le relative differenze perequative
erano da considerarsi definitivamente incorporate nel trattamento pensionistico.
Per la cassazione della sentenza ricorre Intesa Sanpaolo S.p.A. affidandosi ad un
solo articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.,
cui resistono i controricorrenti, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico articolato motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 324 c.p.c. e 2099 c.c. in relazione agli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 503/92, come
interpretati autenticamente dall’art. 1 comma 55 legge n. 243/04: a riguardo la
società ricorrente deduce che, per il periodo successivo a quello su cui si è formato
il precedente giudicato (in sostanza dall’agosto 1996 in poi) deve trovare
applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 55 legge
n. 243/04, in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di
legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i
pensionati (ante e post 31.12.1990), a far data dal gennaio 1994; conseguentemente
— prosegue il ricorso – in relazione al diritto di conservare, successivamente al luglio
1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo
in rilievo il principio di intangibilità del giudicato né il divieto di bis in idem, la
pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla luce di tale norma di
interpretazione autentica e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza
1

2

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

delle Sezioni Unite n. 9024/2001, come sostituita ab origine dalla normativa di
interpretazione autentica; ciò si spiega — conclude il ricorso – in quanto il diritto alla
conservazione dell’assegno perequativo non è parte integrante del giudicato, bensì

un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, solo insieme con il
permanere della relativa fonte costitutiva.

2- Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità — in particolare – all’indirizzo
già espresso da questa S.C. con le sentenze n. 19825/11 e n. 20975/09.
A tal fme si premetta che sul problema della perequazione automatica delle
pensioni integrative del personale del Banco di Napoli si è formata una
giurisprudenza costante, sulla base della quale i lavoratori collocati a riposo prima
del 31.12.90 conservano il diritto all’integrazione, diritto che sopravvive alla legge
n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 503/1992.
Tale regime perequativo termina il 26.7.1996: in tal senso cfr., ex aliis, Cass. nn.
9023 e 9024 del 2001, cui la giurisprudenza successiva si è uniformata, con
giudicato formatosi anche in relazione agli odierni intimati (il che è pacifico inter
partes).
Successivamente al consolidarsi della giurisprudenza di questa S.C. è intervenuto
l’art. 1 co. 55 legge n. 243/2004, che ha stabilito che la normativa sopra richiamata
deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni, come
prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 503/1992, si applica al complessivo trattamento
percepito dai pensionati di cui all’art. 3 d.lgs. n. 357/1990.
La suddetta norma di interpretazione autentica ha superato il vaglio di legittimità
costituzionale (v. Corte cost. n. 362/2008) sotto diversi profili sollecitato da questa
stessa Corte Suprema, sicché è da escludersi una pur limitata sopravvivenza del
sistema di perequazione automatica.
Tuttavia tale norma di interpretazione autentica non è idonea a rimuovere gli
effetti del giudicato (né essa dispone espressamente la caducazione dei giudicati già
formatisi e dei loro effetti futuri: nulla di tutto ciò si legge nel cit. art. 1 co. 55
legge n. 243/04).
2

3

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

Si tenga presente che il giudicato, proprio perché destinato a fissare la regola del
caso concreto, partecipa della stessa natura dei comandi giuridici, la cui
interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Come insegna costante giurisprudenza di questa S.C., qualora due giudizi tra le
stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia
stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in
ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto
relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il
successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed
il petitum del primo e ciò riguarda anche i rapporti di durata (Cass. S.U. 16.6.2006
n. 13916; conf. Cass. 4.12.2006 n. 25681; Cass. 22.4.09 n. 9512), come quelli
dedotti nell’odierna controversia.
Sempre in virtù di antica e costante giurisprudenza, in ordine ai rapporti giuridici
di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto (come nel
caso di specie), sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie
attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del
giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova
decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo.
Pertanto, quest’ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria
emanazione, con l’unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale
del rapporto o il relativo regolamento pattizio (cfr. Cass. 16.8.2004 n. 15931; Cass.
n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000;
Cass. n. 9548/97).
Nel caso di specie non solo non vi è alcun fatto nuovo che abbia modificato il
contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (tale non essendo
il summenzionato art. 1 co. 55 legge n. 243/04, che – proprio perché di mera
interpretazione – non ha alcuna attitudine innovativa), ma la retroattività di una
norma di interpretazione autentica incontra il limite del giudicato, limite

3

4

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. e. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

connaturato all’ordinamento in quanto posto a custodia di quel principio di
separazione dei poteri che costituisce cardine indefettibile di ogni democrazia
costituzionale.

Una diversa opzione ricostruttiva sarebbe costituzionalmente impraticabile per
lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (letto in chiave a quello di
certezza del diritto), del principio di separazione dei poteri (artt. 101 cpv. e 104 co.
1° Cost.) e dell’art. 117 Cost. attraverso la norma interposta dell’art. 1 prot.
Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, secondo la quale i diritti pensionistici costituiscono un bene ai
sensi, appunto, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla Convenzione (si
vedano, ad esempio, le sentenze della Corte EDU Lakiéevie e altri c. Montenegro e
Serbia; Grudie c. Serbia; Pejele c. Serbia; Stefanetti e altri c. Italia).
Sempre avuto riguardo alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla
disciplina in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il
fondamento del giudicato sostanziale – che si realizza quando la decisione, oltre ad
essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto
valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate (per le
quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris) ai successivi
mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens
che contenga norme retroattive.
Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale, che la
sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione
recepita nella sentenza irrevocabile la rende “erronea”, ma non ne compromette il
valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa.
Infatti un giudicato — e ciò è dirimente – per quanto in ipotesi “erroneo”, resta pur
sempre giudicato, con tutta la propria capacità espansiva nei successivi rapporti fra
le medesime parti, nei limiti oggettivi sopra ricordati.
Pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato
oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel
4

5

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera
sopravvenienza di una norma che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata
ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex aliis, Cass. n.

1583/2010; Cass. n. 18339/2003; Cass. n. 4630/2000; Cass. n. 12701/1995; Cass. n.
8797/1995).
Del resto, l’intangibilità del giudicato sostanziale non solo prevale sullo ius
superveniens e sulle norme di interpretazione autentica, ma impedisce la
caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della
declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo – appunto – il
giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi
che l’ordinamento giuridico riconosca idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti
che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr.,
fra le numerose in tal senso, Cass. n. 4766/1999; Cass. n. 7057/1997; Cass. n.
891/1996; Cass. n. 1860/1983; Cass. S.U. n. 1707/1963).
L’applicazione di tali principi al caso in oggetto fa sì che la norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 55, legge n. 243/04, che non
contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi,
non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni
giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.
Né può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere
sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione
resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, e pluribus, Cass. n. 16206/2009;
Cass. n. 22700/2006), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa
di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di
durata a cui si applica; conformemente alla propria natura interpretativa, essa
individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la
stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale.
Ne consegue che quest’ultimo ha cristallizzato il maturato pensionistico per il
periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva
norma di interpretazione autentica contenuta nel cit. art. 1 co. 55 legge n. 243/04 e

5

6

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: doti. Antonio Manna

che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni
legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella

aziendale) anche per i ratei successivi.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
L’infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del
ricorso agli intimati nei cui confronti essa non si è perfezionata.
Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì,
Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi
degli arti. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una
sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate
dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del
principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al
processo in condizioni di parità.
Ne consegue che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle
considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione d’un
termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la
concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un
allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare
alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle
parti.
Le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Non è dovuta pronuncia sulle spese relativamente agli intimati che non hanno
espletato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

6

7

R.G. n. 6776/11
Ud. 8.1.2015
Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Andreani + altri
Estensore: dott. Antonio Manna

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
100,00 (cento) per esborsi ed in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi
d’avvocato, oltre spese generali e accessori di legge in favore dei controricorrenti;

Così deciso in Roma, in data 8.1.2015

nulla sulle spese per gli altri intimati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA