Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8785 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 407/2020 proposto da:

J.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6534/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2019 R.G.N. 2375/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28.10.2019, rigettava il gravame proposto da J.M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di protezione internazionale emesso il 6.10.2015 dalla Commissione Territoriale di Roma;

2. la vicenda narrata, riferita ad una condotta di persecuzione posta in atto da parte dei propri creditori che pretendevano la restituzione di un prestito ad alti interessi usurari, era stata ritenuta di natura meramente privata;

3. quanto alla protezione sussidiaria la Corte, con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevava che l’interessato ne aveva invocato il riconoscimento attraverso un riferimento affatto generico alla situazione socio-politica del proprio paese d’origine, ciò che non avrebbe giustificato alcun approfondimento, ma che, in ogni caso, come desunto dal contenuto di una articolo di (OMISSIS) dell'(OMISSIS), la situazione del paese d’origine del richiedente era del tutto tranquilla ed induceva ad escludere il pericolo di subire, in caso di rientro in patria, minaccia grave ed individuale alla vita ed alla persona, non emergendo conflitti armati o contrasti tra fazioni opposte integranti un pericolo di coinvolgimento del predetto;

4. la Corte riteneva non sussistenti i presupposti della protezione umanitaria ed ancor prima per il riconoscimento del diritto d’asilo, considerando per la prima, l’insussistenza di elementi di riscontro di una effettiva integrazione nel territorio italiano, non potendo attribuirsi ai detti fini rilevanza determinante ad una sola busta paga e, per la seconda, la impossibilità di invocarne la sussistenza dei presupposti in modo autonomo rispetto alle tre forme di protezione standard riconosciute dall’ordinamento;

5. di tale decisione domanda la cassazione il J., affidando l’impugnazione a 5 motivi. Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia: 1) violazione falsa applicazione della direttiva 2004/83 CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione alle dichiarazioni rese dal richiedente ed al mancato supporto probatorio;

2) omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio sul paese di origine;

3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per mancata concessione della protezione sussidiaria, della quale dovevano asseritamente ritenersi sussistere i presupposti ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; 4) errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; 5) illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111,113 Cost., per l’introdotta soppressione del giudizio d’appello;

2. va accertata, preliminarmente, la sussistenza dello ius postulandi in capo all’Avv. Iacopo Maria Pitorri, la cui carenza determina nullità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio;

3. il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato, rilasciato su foglio separato, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito dal ricorrente al nominato difensore con conferimento di “ogni potere di legge direttamente collegato allo svolgimento del mandato”;

4. trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima;

5. questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr. Cass. 2.7.2019 n. 17708, e, tra le altre, negli stessi termini, Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005);

6. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

8. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, sicchè al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305);

9. tuttavia, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, stante l’accertato difetto di procura speciale, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 9.12.2019 n. 32008).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, avv. Iacopo Maria Pitorri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA