Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8783 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8783 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15641-2010 proposto da:
CORRADO ANTONIO CRRNTN53B20D810J, AGOSTINUCCI ROBERTO
GSTRRT52E14H501P, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO V. EMANUELE II 209, presso lo studio
dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentati e difesi
dagli avvocati EUGENIO ROMANELLI GRIMALDI, DOMENICO
2014
3967

CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

TELECOM ITALIA S.P.A. c.f. 00488410010, in persona

Data pubblicazione: 30/04/2015

del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
degli avvocato ROBERTO PESSI, MARCO MARIA VALERIO
RIGI LUPERTI che la rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-8,
presso lo studio degli avvocato ROBERTO PESSI, MARCO
MARIA VALERIO RIGI LUPERTI che la rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 1844/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2009 R.G.N.
1709/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cessazione materia del contendere per AGOSTINUCCI,
rigetto per CORRADO ANTONIO.

TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. c.f. 05305181009, in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con separati ricorsi Agostinucci Roberto e Corrado Antonio convennero in
giudizio davanti al Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, la Telecom Italia spa e la
Telecom Italia Sparkle spa deducendo di essere stati dipendenti (come revisori
coordinatori ed inquadramento nel VII livello contrattuale) dell’Azienda di Stato per i
Servizi Telefonici (ASST) e di essere transitati dopo la soppressione di detta Azienda
prima in Iritel spa poi in Telecom Italia spa, per intervenuta fusione. Quindi,
richiamata la disciplina della legge 58/92 in ordine al passaggio dei servizi di

telecomunicazione tra le menzionate società ed in particolare gli artt. 4, co.2 e 5 lett.
b, alla cui stregua il personale interessato (che non avesse esercitato l’opzione per il
pubblico impiego nel termine previsto, passando alle dipendenze delle
concessionarie dei servizi) avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico,
con tutela della professionalità acquisita, esposero che, non essendo disponibili
presso la pubblica amministrazione posti nella qualifica di appartenenza, avevano
sottoscritto i rispettivi contratti con Iritel spa (il Corrado nel mese di ottobre 1993 e
l’Agostinucci nel mese di novembre 1993) con i quali, in violazione della disciplina
legislativa erano stati inquadrati nel V livello economico e funzionale del CCNL Sip
vigente all’epoca, non corrispondente al VII già rivestito in ASST, presso la quale
erano sott’ordinati soltanto all’ottavo livello, mentre dopo il passaggio erano
sottordinati a quattro livelli superiori; transitati in Telecom avevano continuato a
svolgere mansioni di scarso rilievo con inquadramento nel V livello, con pregiudizio
della professionalità acquisita.
Convennero, pertanto, in giudizio la Telecom Italia e la Telecom Sparkle spa
chiedendo che fosse accertata la nullità o comunque l’illegittimità delle tabelle di
equiparazione degli inquadramenti previste con gli accordi sindacali del maggio
1993 per l’anzidetto passaggio e dei conseguenti, successivi inquadramenti – nel
livello E, nel V, nonché dell’attuale VI – ed affermato il rispettivo diritto
all’inquadramento nel IV livello con condanna al pagamento delle differenze
retributive; chiesero inoltre la declaratoria del diritto di ciascuno dei ricorrenti alla
reintegra nelle mansioni svolte in precedenza e la condanna della società convenuta
al risarcimento dei danni subiti per il demansionamento e la dequalificazione
professionale, da liquidare in via equitativa in relazione all’ammontare delle
retribuzioni maturate.

15641_10 r.g.n.

3

ud. 11 dicembre 2014

I

Costituitesi ritualmente, la Telecom Italia e la Telecom Italia Sparkle
contestarono il fondamento delle richieste, affermando la conformità del loro operato
alla legge 58/92 e ne chiesero il rigetto.
Il Tribunale, riuniti i ricorsi, li ha respinti con sentenza n. 3857 del 2006,
2. Avverso la quale hanno proposto tempestivo appello i lavoratori,
lamentandone l’erroneità con due motivi; le società appellate hanno resistito al
gravame.

per mancanza di specificazioni dei motivi di appello avverso la sentenza del tribunale
di primo grado, nonché per un difetto di allegazioni in fatto, in ordine alle mansioni
svolte dagli stessi.
3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti.
Resistono con controricorso le parti intimate che hanno depositato anche
memoria.
Nelle more del giudizio Agostinucci Roberto ha rinunciato al ricorso e le parti
hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia. Con un ampio motivo i ricorrenti
ripercorrono tutta la vicenda del passaggio dall’Azienda di Stato per i servizi
telefonici prima a Iride S.p.A. e poi a Telecom Italia S.p.A. per intervenuta fusione.

2. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio quanto ad
Agostinucci Roberto che ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese
come richiesto congiuntamente dalle parti in causa.
3. Il ricorso di Corrado Antonio è infondato.
4. Va innanzi tutto ribadito (v. Cass., sez. lav., 11 agosto 2004, n. 15605) che
la legge 29 gennaio 1992, n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con
il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato – senza che
tale passaggio desse luogo all’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., – ha previsto la
predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di
equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della
professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a
quello precedentemente goduto; tuttavia, benché la medesima legge non abbia
previsto una specifica procedura di impugnazione delle tabelle di equiparazione in
15641_10 r.g.n.

4

ud. 11 dicembre 2014

Con sentenza n. 1844/09 la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame

contraddittorio con le parti stipulanti, è possibile la disapplicazione di esse ad opera
del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non
corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessità che la
valutazione circa la legittimità della equiparazione prevista in sede collettiva avvenga
sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta
posti a raffronto. Cfr. anche Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12647, che parimenti ha
affermato che in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda di Stato per

privato, qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle
previste nell’Intel spa e successivamente nella Telecom spa non siano adeguate, per
mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, esse possono essere
disapplicate nel giudizio concernente la qualifica o livello da attribuire al lavoratore
transitato dall’ASST alla società concessionaria dei servizi telefonici, con
l’individuazione ad opera del giudice della qualifica o livello corrispondente alle
astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le rispettive
definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste (cfr.
più recentemente Cass., sez. lav., 27 aprile 2007, n. 10039).
Quindi, in sintesi, nel caso sia riscontrata l’erroneità delle tabelle per la
mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, il giudice di merito ben
può disapplicare le tabelle, non rispettose del criterio della tutela della professionalità
acquisita, e procedere lui stesso alla individuazione, nel nuovo assetto del personale,
della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore nell’inquadramento
precedente. Le organizzazioni sindacali ripetevano dalla cit. L. n. 58 del 1992 il
potere di concordare con la parte datoriale le tabelle, ma trattandosi di tabelle di
“equiparazione” non erano destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, ma alla
conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno, in
quanto la L. n. 58 del 1992 ha dettato direttamente la regola inderogabile della tutela
della professionalità acquisita dai lavoratori e del mantenimento di un trattamento
economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto.
Pertanto, così come la corrispondenza del trattamento economico andava
valutata in senso globale, anche le tabelle di equiparazione avrebbero dovuto essere
elaborate dalle organizzazioni sindacali non in termini di corrispondenza meccanica
ed assoluta (al che non risponde il concetto di “equiparazione”), ma secondo un
raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta a volta presi in
considerazione, avente riguardo anche ad aspetti eventualmente assorbenti, stante
15641_10 r.g.n.

5

ud. 11 dicembre 2014

i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello

l’esigenza di raccordo (non di semplice giustapposizione) tra i diversi sistemi, di
classificazione e di inquadramento, propri del sistema pubblicistico dell’ASST e,
rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite.
Non è invece applicabile alla vicenda di cui è causa, più volte venuta
all’esame di questa corte (Cass., sez. lav., 26 maggio 2006, n. 11424; 21 maggio
2002, n. 7449; 25 luglio 2000, n. 9764; 25 gennaio 1999, n. 672), la regola di cui
all’art. 2112 c.c..

in evidenza che nell’atto di appello veniva unicamente riaffermato l’assunto che
l’appellante Corrado fu illegittimamente inquadrato o comunque demansionato, con
ripetute, assertive affermazioni circa l’importanza delle attività già svolte presso le
prime società dal contenuto generico (quali la pretesa perdita di professionalità
specifica, del potere di iniziativa e di coordinamento proprio della pregressa
posizione) accompagnate dall’assunto che le successive attività erano di fatto
sottordinate ai livelli superiori altrettanto apodittiche e generiche, senza alcuna
indicazione sul concreto atteggiarsi delle attività asseritamente prestate nei diversi
momenti né, tantomeno, sugli elementi distintivi e peculiari di ciascuna di esse.
Quindi – secondo la Corte territoriale – nessuna delle rispettive prospettazioni
indicava concretamente la posizione di provenienza e quella di successiva
assegnazione né, tanto meno, erano precisate le “asimmetrie” tra le relative
declaratorie.
La Corte d’appello ha quindi svolto un apprezzamento di fatto sulla congruità
del livello di inquadramento del ricorrente non contraddetto da decisive circostanze
di fatto di segno contrario.
6. Si tratta di una tipica valutazione di merito censurabile solo per vizio di
motivazione.
La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso
per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le
argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva
l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della
fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione
deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa
15641_10 r.g.n.

6

ud. 11 dicembre 2014

5. Con riferimento più specifico al caso di specie la Corte d’appello ha posto

Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045 del 1997 e più recentemente Cass. n. 21680
del 2008) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel
ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero
quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a

attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e
significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in
genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla
revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una
revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del
giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Nella specie, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte d’appello
violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, il ricorso deve essere
rigettato.
7. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente Corrado Antonio al
pagamento, in favore di ciascuna delle società costituite, delle spese processuali di
questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di Corrado Antonio e lo condanna al pagamento, in
favore delle parti costituite, delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in
euro 100,00 per esborsi oltre curo 3.000,00 (tremila) per compensi d’avvocato ed
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Dichiara estinto il giudizio promosso con ricorso di Agostinucci Roberto e
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 11 dicembre 2014
Il Consigliere

Il Presidente

base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA