Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8782 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 30/03/2021), n.8782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20229-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAOLUCCI DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

STANISCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI, n. 54, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO

STANISCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

HIRAM II SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’

CALBOLI, n. 54, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO STANISCI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 5553/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Lombardia che, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva applicato all’atto di costituzione del Trust da parte del ricorrente le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

In particolare, la CTR ha ritenuto che l’atto pubblico con il quale il Re. e G.L. istituivano un “Trust (OMISSIS)”, conferendo al fondo diversi immobili e contestualmente nominando come trustee la società Hiram II s.r.l., comportava un reale trasferimento dei beni ed era quindi assoggettabile alle imposte di donazione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale anzichè fissa come avevano ritenuto le parti.

Avverso tale sentenza proponevano autonomi ricorsi per cassazione G.L. e la società Hiram II srl, affidati ciascuno a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Reputa il collegio necessario disporre la trattazione congiunta del presente procedimento a quelli relativi ai ricorsi proposti dalla società Hiram II s.r.l. e da G.L. per connessione oggettiva, attenendo tutti alla stessa sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 5553/2018 impugnata dal R.S., del quale riproducono le medesime tre doglianze.

Il presente giudizio va quindi rinviato a nuovo ruolo per consentire il deposito di proposta con riferimento ai ricorsi proposti dalla G. e dalla società Hiram II per i quali non è stata depositata.

PQM

Dispone come da parte motiva e rinvia a nuovo ruolo per nuova proposta.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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