Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8782 del 30/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 30/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 30/03/2021), n.8782
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20229-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAOLUCCI DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
STANISCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI
PAULUCCI DE’ CALBOLI, n. 54, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO
STANISCI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
HIRAM II SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’
CALBOLI, n. 54, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO STANISCI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 5553/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
R.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Lombardia che, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva applicato all’atto di costituzione del Trust da parte del ricorrente le imposte sulle donazioni, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
In particolare, la CTR ha ritenuto che l’atto pubblico con il quale il Re. e G.L. istituivano un “Trust (OMISSIS)”, conferendo al fondo diversi immobili e contestualmente nominando come trustee la società Hiram II s.r.l., comportava un reale trasferimento dei beni ed era quindi assoggettabile alle imposte di donazione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale anzichè fissa come avevano ritenuto le parti.
Avverso tale sentenza proponevano autonomi ricorsi per cassazione G.L. e la società Hiram II srl, affidati ciascuno a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Reputa il collegio necessario disporre la trattazione congiunta del presente procedimento a quelli relativi ai ricorsi proposti dalla società Hiram II s.r.l. e da G.L. per connessione oggettiva, attenendo tutti alla stessa sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 5553/2018 impugnata dal R.S., del quale riproducono le medesime tre doglianze.
Il presente giudizio va quindi rinviato a nuovo ruolo per consentire il deposito di proposta con riferimento ai ricorsi proposti dalla G. e dalla società Hiram II per i quali non è stata depositata.
PQM
Dispone come da parte motiva e rinvia a nuovo ruolo per nuova proposta.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021