Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8782 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge,

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che la rappresenta

e difende per procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia, rep. 2168, del

14 dicembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. GOLIA Aurelio che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 14 dicembre 2006, con il quale la Corte di appello di Venezia ha condannato detta Presidenza al pagamento in favore di C. L. della somma di Euro 9.950,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti alla Corte dei Conti con ricorso depositato il 13 aprile 1992 e definito con sentenza di rigetto della domanda del 3 aprile 2006;

1.1. l’intimata ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. la Corte di appello di Venezia ha accolto la domanda nella misura di Euro 9.950,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di nove anni, undici mesi e venti giorni al termine ragionevole;

3. la Presidenza ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo un motivo di ricorso, con il quale – denunciando vizio di insufficiente motivazione e premesso che la Corte dei Conti non ha rigettato il ricorso, ma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere – deduce, come si evince dalla complessiva lettura del motivo, che la Corte di appello ha omesso di considerare che, in un momento anteriore alla pronuncia che ha definito il giudizio davanti alla Corte dei Conti, l’Amministrazione aveva integralmente riconosciuto la spettanza del beneficio, come la Presidenza stessa ha specificamente indicato alla Corte territoriale nella propria memoria difensiva; soggiunge altresì che tale circostanza, se valutata, avrebbe determinato con certezza una decisione diversa da quella assunta in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale;

3.1. la controricorrente deduce che la memoria di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale sarebbero stato indicati i fatti posti a fondamento del ricorso per cassazione, è stata tardivamente depositata solo il 5 dicembre 2006, mentre l’udienza collegiale davanti alla Corte di appello si è tenuta due giorni dopo, il 7 dicembre 2006; 4. il ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4.1. la doglianza della Presidenza appare inoltre formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto la ricorrente, tenuto anche conto della specifica contestazione mossa dalla controricorrente, secondo la quale la memoria di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe stata tardivamente depositata, non ha precisato in quale data sia stata depositata detta memoria e se i documenti richiamati nel ricorso per cassazione (nota INPDAP del 27 gennaio 2001 e sentenza della Corte dei Conti del 3 aprile 2006) siano stati ritualmente depositati nel giudizio di equa riparazione, con la indicazione della relativa data di deposito;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4. e 4.1., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che è stata depositata memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., da parte dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando inoltre l’inammissibilità della memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate, sprovvista di legittimazione nel presente giudizio;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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