Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8781 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., B.A., S.A., F.

M.P., D.S.G., P.M.G.,

P.N., P.A., M.G.M.,

R.R., N.G., P.A.,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato GIGANTE Pietro G., presso lo studio del quale in Roma,

Via Muggia n. 3, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

CENTRO RESIDENZIALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati PERTICONE Luca e

Carlo Innocenzo Frugoni, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini n. 120, presso lo studio legale Ovoli-Frugoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2533/09,

depositata in data 17 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente relazione: ” R.A., B.A., S. A., F.M.P., D.S.G., P. M.G., P.N., P.A., M.G. M., R.R., N.G., P. A. impugnano per cassazione la sentenza n. 2533 del 2009, depositata in data 17 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal CENTRO RESIDENZIALE (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 15 marzo 2004, che, in accoglimento della domanda di R. A., B.A., P.A., P.A., S.A., F.M.P., C.F., P.N., P.M.G., D.S.G., N.G.G., M.G., C.G., R.R., nonchè di P.G., e per esse, dei suoi eredi D.S.M.R. e D.S.A., aveva dichiarato la nullità di alcune deliberazioni assunte dall’assemblea del Centro residenziale nelle date 16 dicembre 1995, 14 giugno 1996, 14 giugno 1997.

I ricorrenti deducono, con un primo motivo, violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione al art. 164 cod. proc. civ., comma 4, art. 163 cod. proc. civ., comma 2, e art. 342 cod. proc. civ., sia per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia “non congruamente e/o correttamente motivata” e sia per violazione e/o falsa applicazione di diritto, perchè la sentenza impugnata ha rigettato la proposta eccezione di inammissibilità dell’appello solo perchè ha ritenuto che i motivi di appello dovevano considerarsi specificati nell’atto di appello, in quanto composto di ben sessanta pagine.

Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per errata motivazione circa un punto decisivo della controversia perchè la sentenza appellata ha erroneamente considerato che non vi è stata alcuna statuizione in ordine alla inesistenza del Centro Residenziale (OMISSIS), così come dedotto a pag. 7 e 8 della sentenza della Corte d’appello civile di Roma.

Con un terzo motivo, rubricato violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano l’errata motivazione circa un punto decisivo della controversia perchè la sentenza appellata, nonostante anche la esplicita dichiarazione dell’attuale Sindaco del Comune di Rignano Flaminio, non ha tenuto conto che vi è la prova della inesistenza dei beni comuni (che sono stati le strade e l’uso dell’acqua).

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 1100 cod. civ., e segg., in tema di regolamentazione della Comunione, stante la non “congrua, corretta e contraddittoria motivazione” data dalla sentenza, e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia, avendo la predetta sentenza, sic et simpliciter, rigettato le eccezioni aventi ad oggetto:

1) difetto di legittimazione attiva e passiva degli organi e dei proprietari dei lotti dell’attuale Centro Residenziale (OMISSIS), che hanno agito a nome e per conto di detto Centro, nonchè illegittimità dell’autoconvocazione operata;

2) difetto di mancata ricezione dell’avviso di convocazione delle assemblee impugnate da parte di tutti i lottisti, nonchè conseguente difetto di valida costituzione di dette assemblee;

3) violazione della determinazione del quorum ai fini della ripartizione spese e della regolare costituzione delle assemblee;

4) eccezione di irregolarità e nullità dei bilanci fatti approvare.

Resiste, con controricorso, il Centro Residenziale (OMISSIS), il quale eccepisce la inammissibilità del ricorso per diversi profili.

Le dette eccezioni appaiono meritevoli di accoglimento. Si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 27 aprile 2009, e cioè nel vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Come risulta dalla esposizione dei motivi di ricorso, questi sono tutti formulati ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Per quanto riguarda le denunciate violazioni di legge, è sufficiente rilevare che i motivi non contengono il prescritto quesito di diritto, il quale non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., S.U., n. 20409 del 2008).

Per quanto riguarda il denunciato vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma o-messa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

In ogni caso, i denunciati vizi di motivazione non tengono conto delle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello in relazione a tutte le questioni che, dedotte dai ricorrenti nell’originario atto di citazione, sono state esaminate dalla Corte d’appello e formano oggi oggetto dei motivi di ricorso per cassazione. Con particolare riferimento al primo motivo, si deve poi evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte d’appello non si è affatto limitata a rilevare che l’atto di appello era corposo, ma ha anche enunciato le specifiche censure mosse dall’appellante alla sentenza del Tribunale, così rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi. Per altro aspetto, i denunciati vizi motivazionali appaiono volti piuttosto ad ottenere un non consentito nuovo esame delle risultanze istruttorie, e segnatamente di quelle documentali, che non ad evidenziare vizi logici o lacune argomentative della sentenza impugnata. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che le considerazioni svolte con la memoria nessuna utile censura muovono alle ragioni della relazione e, anzi, con il sostenere la non necessarietà dei quesiti, in relazione alla denunzia di vizi ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e dei momenti di sintesi ad essi analoghi, nella denunzia dei vizi ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, laddove gli argomenti siano multipli ed intersecantisi, mentre conferma l’inottemperanza al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., non tiene conto della difforme opinione formatasi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità;

che, infatti, anzi tutto, l’evidenza delle singole questioni da decidere in funzione di corrispondenti censure mosse alla sentenza impugnata è impedita anche dalla formulazione congiunta, nell’ambito del medesimo motivo, di censure per violazione di legge e per vizio di motivazione, ciò che si verifica viepiù ove, come nella specie, manchino i corrispondenti quesiti per le une e i momenti di sintesi per le altre, dacchè, giusta quanto questa Corte ha ripetutamente rilevato, una deduzione congiuntiva siffatta integra una palese negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la deduzione dei vizi tanto della prima quanto della seconda categoria, laddove è prescritto che ciascun motivo debba contenere, nell’un caso, il quesito di diritto e, nell’altro, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; cumulando, infatti, nella medesima argomentazione critica, il vizio di violazione di legge con quello di motivazione, si omette tale chiara indicazione, che dovrebbe comunque concludersi con un momento di sintesi equipollente al quesito di diritto, rimettendo al giudice di legittimità il compito di enucleare, dalla mescolanza delle argomentazioni, la parte concernente il vizio di motivazione, il quale deve, invece, avere un’autonoma collocazione e in ordine al quale la mancanza, o l’insufficienza, o la contraddittorietà della motivazione, debbono avere, ciascuna autonomamente considerata in ragione delle peculiari caratteristiche del singolo vizio, separata trattazione e distinta sintesi interrogativa (Cass., S.U., n. 9153 del 2009; Cass., S.U., n. 2683 del 2009, in motivazione; Cass. n. 26014 del 2008);

che, in particolare, ove siano proposti motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass., S.U., n. 2863 del 2009, Cass., S.U. n. 5624 del 2009; Cass., S.U., n. 21194 del 2009, ma già Cass. n. 16275 del 2007);

che, in definitiva, sono inammissibili il quesito o il momento di sintesi formulati in termini tali da richiedere una loro previa attività interpretativa, come accade nell’ipotesi in cui nel contesto d’un unico quesito sia prospettata una pluralità di questioni di diritto autonomamente rilevanti, la cui individuazione e soluzione con l’enunciazione del principio di diritto o l’accertamento del vizio motivazionale impongano alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte, che potrebbero essere tra loro diversificate: com’è nel caso di specie, ma con l’aggravante dell’omessa formulazione dei quesiti e dei momenti di sintesi;

che, da ultimo e in riferimento alle altre argomentazioni svolte nella memoria, si deve rilevare che questa Corte regolatrice ha già chiarito che non rileva il fatto che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti in solido tra loro devono essere condannati al pagamento delle spes

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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