Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8781 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 12/05/2020), n.8781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23070/2016 proposto da:

INIZIATIVE AGRITURISTICHE MERIDIONALI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO ACCARINO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratore di INTESA SAN PAOLO

SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO FIORITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2714/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso previa verifica dell’ammissibilità

del ricorso, per l’accoglimento per quanto di ragione del primo

motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi;

udito l’Avvocato Vittorio Accarino, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Angelo Fiorito, difensore della resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 29 giugno 2016 e notificata a mezzo PEC il 7 luglio 2016, che ha rigettato la domanda proposta da Iniziative Agrituristiche Meridionali s.r.l. nei confronti di Italfondiario s.p.a. in qualità di procuratore di Banca Intesa San Paolo s.p.a..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Iniziative Agrituristiche Meridionali per la ripetizione della somma di Euro 45.050,64 asseritamente versata a fronte di contratti di mutuo garantiti da ipoteche iscritte sull’immobile che la società aveva acquistato con rogito del 24 agosto 1982 da V.A..

1.2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5070 del 2011, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di Italfondiario spa, e condannò la società attrice alle spese di lite.

2. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di Italfondiario, ma ha rigettato la domanda sul rilievo che l’appellante si era limitata a chiedere la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, senza specificare il thema decidendum e probandum, ed ha condannato l’appellante alle spese del doppio grado.

3. Iniziative Agrituristiche Meridionali srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso Italfondiario spa, in qualità di procuratore di Intesa San Paolo spa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

1.1. A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”. Ai sensi del medesimo art. 369, comma 1, il deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione.

1.2. Come ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005), la previsione è funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

1.3. Pertanto, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile.

2. Nel caso in esame si impone la sanzione dell’improcedibilità in quanto, a fronte dell’allegazione nel ricorso dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello a mezzo PEC in data 7 luglio 2016, non si rinviene nell’incarto processuale la relazione di notificazione della sentenza (come da certificazione in data odierna della cancelleria di questa Corte), e il ricorso risulta spedito per la notifica in data 6 ottobre 2016, vale a dire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29 giugno 2016, sicchè non può farsi applicazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

2.1. Analogamente, non soccorre il principio sancito da Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648 – che esclude l’applicazione della sanzione di improcedibilità del ricorso nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità di questa Corte, in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – poichè nel caso di specie non si è verificata alcuna delle situazioni indicate.

2.3. E infine, con specifico riferimento alla notificazione a mezzo PEC, Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312 ha ribadito che, ai fini della procedibilità del ricorso, si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, e che solo in tal caso è consentito il deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA