Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8780 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8780 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12011-2010 proposto da:
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato
LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato
LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
CRESCENZI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PREMURA 6, presso lo studio dell’avvocato
CRISTINA MICHETELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato OTELLO BAGALINI con studio in SAN

Data pubblicazione: 30/04/2015

BENEDETTO DEL TRONTO V.LE P. TOGLIATTI 14 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 12/03/2009;

udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA delega
Avvocato DEL FEDERICO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

12011-10

Svolgimento del processo
Il comune di San Benedetto del Tronto ricorre per
cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza con la
quale la commissione tributaria regionale delle Marche ha

lei—
accertamento —
fabbricato non
regolarmente
censito a seguito
di divisione
giudiziale —
obbligazione
d’imposta —
sussistenza decorrenza

confermato la sentenza della commissione tributaria

provinciale di Ascoli Piceno di accoglimento di un ricorso
di Francesco Crescenzi contro un avviso di accertamento
per l’Ici dell’annualità 1998, relativamente a un
fabbricato non ancora censito e tuttavia tassabile,
secondo l’ente impositore, in base all’art. 2, l ° co.,
lett. a), del d.lgs. n. 504-92.
L’intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I.

Deve

preliminarmente

essere

rigettata

l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita
sua tardività. L’eccezione è retta dall’affermazione che
il ricorso, a fronte del termine annuale di cui all’art.
327 c.p.c (testo pro tempore)

cadente in data 27 aprile

2007, sarebbe stato spedito in notifica a mezzo posta il
28 aprile 2010. Ma occorre dire che, nella notifica
postale fatta a mezzo di ufficiale giudiziario (come nella
specie), ai fini del rispetto del termine perentorio non
rileva tanto la data di spedizione dell’atto processuale
quanto piuttosto l’anteriore data di consegna dell’atto
medesimo all’ufficiale giudiziario (v. C. cost. n. 47702). E nella specie risulta dall’attestazione dell’Unep
presso la corte d’appello di Roma che l’atto processuale

i

era stato consegnato dal comune ricorrente all’ufficiale
giudiziario, per la notificazione, in data 27 aprile 2010.
Può quindi provvedersi all’esame delle questioni
consegnate ai motivi di ricorso.
M – La commissione tributaria regionale ha motivato
il rigetto dell’appello del comune avverso la sentenza di

primo grado previamente accertando le seguenti circostanze
di fatto:
(i) il contribuente aveva acquistato il 12 ottobre 1989,
in regime di comunione pro indiviso,

il fabbricato di cui

è causa, distinto alla part. 59 sub. 2 e classificato in
cat. D-1;
(ii)

per la quota di proprietà, il contribuente aveva

versato l’Ici;
(iii) a seguito di divisione giudiziale, avvenuta il 23
gennaio 1997, il sub. 2 era stato suddiviso nei sub. 3 (di
proprietà del contribuente) e 4

(di proprietà del

condividente), e di ciò era stata data notizia al catasto;
(iv) con atto notarile in data 31 gennaio 2000 era stata
infine “formalizzata la soppressione della precedente
unità immobiliare di cui al f. 21, part. sub. 2 e la
contemporanea origine delle particelle sub. 3 e sub. 4
derivanti dalla soppressione”.
Ciò posto, la commissione ha ritenuto infondata la
pretesa del comune per essere rimasto “chiaramente
dimostrato come la nuova particella sub. 3, oggetto
dell’accertamento, si [era] originata solamente nel 2000”;
sicché soltanto da tale anno era insorto l’obbligo di

2

corrispondere l’Ici. La commissione ha poi aggiunto
doversi rilevare “per inciso come il contribuente
nell’anno in questione abbia versato l’Ici per il
fabbricato in parola, rapportandola alla categoria D-1,
alla quale lo stesso era catastalmente iscritto”.
III. – Col primo mezzo il comune censura la

statuizione per omessa motivazione su fatto controverso
decisivo, posto che la commissione tributaria non avrebbe
indicato da quali fonti di prova aveva tratto il
convincimento che “la nuova particella si è originata
soltanto nell’anno 2000” e avrebbe omesso nel contempo di
spiegare le ragioni per le quali erano da disattendere gli
elementi di prova dedotti dal comune (il mod. Docfa
presentato ai fini del frazionamento), volti ad attestare
che l’unità immobiliare originaria, identificata in
catasto al f. 21, part. 59, sub. 2, per quanto da
ristrutturare, era stata costruita nel 1960.
Col secondo mezzo il comune ulteriormente deduce
l’omessa motivazione della sentenza circa un altro fatto
controverso decisivo, per avere la commissione tributaria
affermato che il contribuente aveva comunque provveduto
all’assolvimento dell’Ici per il fabbricato

de quo

rapportandola alla categoria D-1, alla quale lo stesso era
catastalmente iscritto, senza indicare gli elementi di
prova dai quali tale convincimento doveva essere tratto.
Col terzo mezzo il comune denunzia infine la
violazione dell’art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 504 del
1992 per avere la commissione tributaria ritenuto decisivo

3

ai fini della debenza dell’imposta il dato formale
dell’iscrizione dell’immobile in catasto, anziché il dato
sostanziale dell’esistenza, fin dall’anno 1960, del
fabbricato ancorché non regolarmente accatastato.
IV. – Prioritariamente va rilevata l’inammissibilità
del secondo motivo, per difetto di decisività del profilo

nel quale si sostanzia. La commissione tributaria
regionale difatti, dopo aver sostenuto essere rimasta
dimostrata l’origine della particella nell’anno 2000, e
aver detto che “soltanto da tale anno” insorgeva l’obbligo
di corrispondere la relativa Ici, ha in consecuzione
rilevato – “per inciso” – che il contribuente “nell’anno
in questione” aveva versato l’Ici per il fabbricato.
Dal significato proprio delle parole impiegate
secondo la connessione anzidetta si comprende che la
commissione ha riferito l’inciso circa l’assolvimento
dell’obbligazione all’annualità di cui nello stesso
contesto unicamente si trattava, vale a dire all’annualità
2000; circostanza del tutto irrilevante, nella specie
essendo in discussione l’Ici dell’anno 1998.
V.

– Il primo e il terso motivo di ricorso,

unitariamente esaminabili in quanto connessi, sono invece
fondati.
Costituisce – certo – espressione di insegnamento
giurisprudenziale costante il fatto che l’iscrizione di
un’unità immobiliare nel catasto edilizio rappresenta di
per sé presupposto sufficiente per l’assoggettamento di un
bene a Ici (cfr. Sez. 5^ n. 24924-08).

4

Tuttavia essa regolare iscrizione non è affatto anche
un presupposto necessario. E questa corte ha più volte
affermato il principio, per quanto con riferimento
all’assoggettabilità a imposta di fabbricati di nuova
costruzione. Si è infatti detto che il criterio
alternativo, previsto dall’art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992

n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di
quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo
quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al
catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il
presupposto principale per assoggettare il bene
all’imposta (v. Sez. 5^ n. 15177-10). Donde, in tema di
Ici, ai sensi dell’art. 2, l ° co., lett a), del d.lgs. 30
dicembre 1992 n. 504, per fabbricato si intende sempre e
comunque l’unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio
o che presenti le condizioni di iscrivibilità (cfr. tra le
tante Sez. 5^ n. 5372-09; n. 24924-08); tanto che, per
esempio, ove il fabbricato sia di nuova costruzione, esso
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da
quella della sua utilizzazione, e non è essenziale a tal
riguardo neppure il rilascio del certificato di
abitabilità, che non costituisce presupposto per
l’applicazione dell’imposta.
Per quanto affermati in relazione ai fabbricati di
nuova costruzione, i suddetti principi rilevano anche
laddove di discuta dell’imposta relativa fabbricati
esistenti e non regolarmente accatastati, al fine di

5

confermare

che

un’unità

deve

essere

considerata

“fabbricato”, e, di conseguenza, assoggettata all’imposta
prevista per tale specie di immobile, in base alla mera
sussistenza delle condizioni di iscrivibilità in catasto.
VI. – Tanto considerato, l’errore giuridico commesso
dalla commissione tributaria regionale sta nell’aver

ritenuto insorta l’obbligazione tributaria in coincidenza
con la formalizzazione, per atto notarile in data 31
gennaio 2000, della suddivisione della partita catastale
originaria, di cui al sub. 2, in quelle divenute di
proprietà individuale (sub. 3 e sub. 4).
Questo invece era un profilo formale niente affatto
dirimente una volta accertato – così come la commissione
tributaria pare aver accertato che l’immobile,
originariamente di proprietà comune, era preesistente
all’anno 2000 e anche, per quanto qui interessa, all’anno
1998, tanto da essere stato oggetto di divisione
giudiziale conclusasi con sentenza in data 23 gennaio
1997, a seguito della quale la variazione coerente con le
attribuzioni immobiliari in proprietà esclusiva (sub. 3,
per il contribuente, e sub. 4, per l’altro condividente)
era stata anche notificata al catasto.
Del resto il ricorso per cassazione documenta in modo
autosufficiente che era stata dichiarata in Docfa
l’esistenza dell’immobile fin dal 1960. Per cui, stante
l’acquisizione della proprietà esclusiva all’esito della
citata sentenza divisionale del gennaio 1997, non poteva
negarsi in capo al contribuente la titolarità passiva

6

dell’Ici, quanto al fabbricato detto, per l’annualità
1998.
In definitiva, l’Ici era dovuta indipendentemente
dalla regolare iscrizione catastale, come chiaramente si
evince dall’art. 2, l ° co., lett. a), del d.lgs. n. 50492, e la commissione da un lato non ha tratto le dovute

conseguenze dalla richiamata circostanza dello
scioglimento della comunione immobiliare fin dall’anno
1997, con attribuzione al contribuente proprio del bene di
cui è causa; e dall’altro non ha minimamente spiegato le
ragioni per le quali la documentazione prodotta dal comune
in allegato al modello Docfa (sulla quale l’avviso di
accertamento si era basato) non è stata valutata.
VII. – Affetta dai citati errori di diritto e
motivazionali, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio
alla medesima commissione tributaria regionale, diversa
sezione, la quale provvederà a riesaminare la controversia
nei suoi elementi di fatto uniformandosi ai principi di
diritto di cui sopra.
La commissione provvederà in ogni caso sulle spese
del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte, accoglie il primo e il terzo motivo di
ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa
l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla commissione tributaria regionale delle Marche.

7

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 18 marzo 2015.

A

Il Cipnsigliere e tensor

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA