Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8780 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 30/03/2021), n.8780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25414-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE EDILIZIA Q. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 37,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ORAZI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’ICI dovuto a Roma Capitale per l’arma 2009;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il ricorso di Roma Capitale affermando che il procedimento di compensazione edificatoria, negli anni di interesse, non era ancora stato completato, atteso che mancavano ancora l’assegnazione e la cessione da parte del comune delle “aree di atterraggio”: gli unici dati certi erano che la società contribuente, alla data di interesse, era titolare di aree in quel momento già assolutamente inedificabili e non aveva ancora la disponibilità, a titolo di proprietà o per altro diritto reale, delle altre aree divenute edificabili per effetto della compensazione edificatoria.

Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza insisteva perchè il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato o dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 138 del 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, del D.L. n. 30 settembre 2005, art. 11-quattordecies, comma 16, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, e L. n. 1150 del 1942, art. 23, e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del comune di Roma, art. 3, comma 21, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che ai fini della tassazione ICI e della determinazione della base imponibile si debba prescindere dalla circostanza che l’immobile in questione è pur sempre espressione di una potenzialità edificatoria.

Il contribuente ha depositato memoria con la quale dà atto della proposizione di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 138 del 2018; il contribuente allega di avere pagato la prima rata ma nulla risulta in merito alle altre.

Poichè in ipotesi, come nel caso di specie, di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3; la questione della cessazione della materia del contendere, invocata dalla parte, non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria (Cass. n. 27520 del 2020).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA