Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8780 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

ROTUNDO Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via della

Divisione Torino n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Teresa

Ermocida;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 331/08, depositata in data 17 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Francesco Rotundo;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso in senso conforme alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di RIACE impugna per cassazione la sentenza n. 331, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 14 dicembre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da T.D. avverso il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di RIACE, dell’avvenuta violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data 24 gennaio 2006;

che, a fondamento della opposizione, il T. aveva eccepito l’illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura;

che il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale ha precisato altresì di non condividere quanto affermato da Cass. n. 37 6 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4, “evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis”;

che, in proposito, il Tribunale ha osservato che tale interpretazione avrebbe l’effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilità di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), non fosse più sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di contestazione immediata;

che il COMUNE DI RIACE propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione e falsa applicazione di tali ultime disposizioni;

che, ad avviso del ricorrente, poichè, a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita sono previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell’art. 384 reg. esec. nel testo dell’art. 201 C.d.S., non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato art. 201, possa essere effettuata a seguito della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche su strade diverse da quelle indicate nel citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 o nel decreto prefettizio di cui al medesimo art. 4;

che a conclusione del motivo il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: “Si chiede di conoscere dalla Corte Suprema di Cassazione se l’installazione e l’utilizzo dell’apparecchiatura c.d. autovelox del tipo che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, è consentito anche sulle strade extraurbane secondarie e/o sulle strade urbane di scorrimento, di cui all’art. 2 nuovo C.d.S., comma 2, lett. c) e d), in mancanza del previo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratti di essa, D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002 e se l’utilizzo dell’apparecchiatura autovelox che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, sulle strade extraurbane secondarie e/o strade urbane di scorrimento non preventivamente individuate dal Prefetto ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002, impone la contestazione immediata ovvero è comunque legittimo ricorrere alla c.d. contestazione differita prevista dall’art. 201, comma 1 bis, nei casi e modi ivi previsti”;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).

Il convincimento del Tribunale, che pure ha dato conto dell’orientamento affermato da Cass., n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perchè a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all’accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, così come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l’apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da T. D.;

che quest’ultima, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da T. D.; condanna quest’ultima al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorar; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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