Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8780 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5179/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Finmek Solutions s.p.a., in amministrazione straordinaria,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Beghin, Marcello Poggioli,

Giuseppe Piva e Francesco D’Ayala Valva, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma al viale Parioli n. 43, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 13/3/11 depositata il 18 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 marzo

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti dell’acquirente Finmek Solutions s.p.a. in conseguenza della riqualificazione di una cessione di beni mobili quale cessione di ramo d’azienda.

– Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 42, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54 e 56 (primo motivo), insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (secondo motivo).

– L’Agenzia delle Entrate si duole, in sostanza, che il giudice d’appello abbia ingiustificatamente qualificato come una cessione di beni sciolti il negozio traslativo che viceversa l’avviso di liquidazione aveva motivatamente qualificato come una cessione di ramo d’azienda.

– Il mezzo è fondato, poichè la qualificazione contrattuale ai fini dell’imposta di registro va operata D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, in base alla causa reale del negozio, anche se riveniente da pattuizioni collegate (Cass. 4 febbraio 2015, n. 1955, Rv. 634166), sicchè la cessione di singoli beni funzionalmente correlati all’azienda integra una cessione di ramo d’azienda soggetta ad imposta di registro, e ciò obiettivamente, a prescindere dagli intenti elusivi delle parti (Cass. 28 agosto 2013, n. 19752, Rv. 628092).

– Nella specie, è pacifico che la cessionaria (Finmek Solutions s.p.a.) non si è limitata ad acquistare in blocco i beni mobili della cedente (Flextronics International s.p.a.), ma – auspici i pubblici poteri – ne ha riassunto i dipendenti e rioccupato l’area produttiva, in un quadro negoziale ed operativo tutt’altro che sciolto ed atomistico, dunque, bensì orientato a continuità aziendale.

– La motivazione del giudice d’appello si sofferma sulla mancata produzione in giudizio dell’elenco dei beni ceduti (“allegato A”) e sull’esistenza di una clausola di eventuale inutilizzabilità produttiva dei beni stessi; tuttavia, da un lato, non occorre che all’avviso di liquidazione siano allegati gli atti negoziali riqualificati, perchè essi sono già noti al contribuente (Cass. 16 aprile 2010, n. 9164, Rv. 612412), dall’altro, l’interpretazione del contratto per stabilirne l’assoggettamento ad imposta di registro o IVA deve attribuire rilievo preminente agli effetti del negozio piuttosto che alla volontà dichiarata (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23584, Rv. 624743).

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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