Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 878 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24244-2018 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

FRATERNALE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 9225/2018, depositato

il 19.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.A., cittadino togolese, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto del 19.7.2018, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1.il ricorrente denuncia: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (motivazione apparente), per avere il tribunale omesso ogni riferimento specifico alla sua vicenda personale; b) con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, art. 8, comma 1, lett. d) e comma 2 e art. 14, lett. a) e b) stante il mancato compimento di una valutazione comparativa sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili;

1.2.il primo motivo merita accoglimento;

1.3. il tribunale ha motivato il rigetto delle domande di A.A. rilevando che “la valutazione di carente credibilità del racconto espressa dalla Commissione territoriale è condivisibile, perchè, a domande pertinenti sugli accadimenti, il ricorrente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali (la dichiarata sua omosessualità: n.d.r.) determinanti l’espatrio; inoltre le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna e frequenti sono state le lacune su punti principali della storia personale e le contraddizioni emerse all’esito dell’udienza circa l’effettiva esistenza di un compagno nel paese di origine”;

1.4. sennonchè, poichè il decreto difetta della, quantomeno, concisa esposizione dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice minimamente accennato alla vicenda narrata dal ricorrente, nè riportato per esteso le dichiarazioni ritenute implausibili o contraddittorie) e poichè non sono neppure illustrate le ragioni (che il tribunale afferma solo di condividere) per le quali la Commissione ha ritenuto che quei fatti fossero inattendibili, detta motivazione non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., da ultimo, fra molte, in ordine alla nullità della motivazione per relationem, qualora il giudice non dia conto delle questioni prospettate nè del percorso argomentativo della decisione cui fa rinvio, Cass. nn. 20883/2019, 28139/2018, 27112/2018).

1.5. va inoltre evidenziato che la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca;

1.6. la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può dunque essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento (Cass. n. 8282/2013);

1.7. a queste indicazioni il decreto impugnato si è sottratto, avendo il Tribunale di Ancona – peraltro con esclusivo riguardo alla protezione sussidiaria – attribuito rilievo a imprecisioni, neppure specificate, sulla narrazione dei fatti determinanti l’espatrio, senza procedere a sentire il ricorrente per chiedergli chiarimenti e senza tener conto delle difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione;

1.8 tuttavia ciò che appare dirimente è che il giudice non ha espresso un chiaro giudizio sulla credibilità di A. in ordine all’unico fatto rilevante, ovvero la sua omosessualità;

1.9 non può, d’altro canto, ritenersi che il rigetto delle domande sia giustificato dall’ulteriore affermazione del tribunale secondo cui “da informazioni assunte” il Togo “non commina sanzioni per il caso di omosessualità”, che, posta la vaghezza della locuzione (che non esclude il pericolo che nel Paese un omosessuale possa essere bersaglio di violenza o subire discriminazioni) e la mancata indicazione delle fonti da cui l’informazione sarebbe stata tratta, non integra una seconda ratio decidendi, tale da rendere superfluo l’accertamento in ordine all’orientamento sessuale del richiedente;

1.10 val la pena di evidenziare, inoltre, che sul punto il tribunale è caduto in palese contraddizione, avendo riportato nel decreto il contenuto di un report internazionale dal quale risulta che in Togo la comunità LGBT è oggetto di violazione dei diritti umani;

1.11. si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017);

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità;

3. resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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