Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 878 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G., difeso da se medesimo, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Gelli Paolo in Roma, via Carlo

Poma, n. 4;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

e nei confronti di:

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Presidente del Tribunale di Rimini in data 9

settembre.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 6 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nella causa di separazione personale tra G. G. e B.A., il giudice istruttore del Tribunale di Rimini, dovendo decidere sull’affidamento dei figli e sulle modalità di incontro, nominava c.t.u. il dott. P. G., incaricandolo di riferire sullo stato psicologico e sulla personalità delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi ultimi con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari.

Per la detta consulenza tecnica, il giudice istruttore determinava l’onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, liquidando al c.t.u. il compenso complessivo di euro 3.000, oltre spese ed indennità per Euro 13,15.

Il presidente del Tribunale di Rimini, con ordinanza del 9 settembre 2009, ha rigettato l’opposizione proposta dal G. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170. Ha rilevato che la consulenza non si è svolta in materia psichiatrica, ma nella diversa materia psicologica attinente alla valutazione della capacità genitoriale e delle relazioni interfamiliari, non disciplinata dal D.M. 30 maggio 2002, art. 24 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale).

L’ordinanza del presidente del Tribunale è stata impugnata per cassazione con un motivo. Nessuno degli intimati vi ha resistito.

L’unico motivo, con cui si lamenta che per la liquidazione dell’onorario del consulente tecnico non sia stato applicato per analogia il compenso previsto dal D.M. 30 maggio 2002, art. 24, per la consulenza psichiatrica, appare manifestamente fondato. In tema di onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio, l’incarico avente ad oggetto l’indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi, deve farsi rientrare, per analogia, nell’ipotesi tipica contemplata dal D.M. 30 maggio 2002, art. 24, per la consulenza in materia psichiatrica, con la conseguenza che al suo riguardo deve trovare applicazione l’onorario nella misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 387,86 stabilito nella citata disposizione, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, l’inquadrabilità dell’indagine nella voce specificamente indicata in tariffa, con esclusione quindi del criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, che può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, limitatamente ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili.

Il ricorso può essere avviato alla decisione in camera di consiglio, se il collegio condividerà le suesposte considerazioni”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata l’ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini, che la deciderà facendo applicazione del principio di diritto esposto nella relazione che precede.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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