Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8779 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., nella qualita’ di condomino del Condominio di

via (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Grassi Aldo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Tieri n. 245, presso

lo studio dell’Avvocato Angelo Marrancone;

– ricorrente –

contro

S.D., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Caroselli Attilio, presso lo

studio del quale in Roma, via Sallustiana n. 23, e’ elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3818/08,

depositata in data 1 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Aldo Grassi, per il ricorrente, e Attilio

Caroselli, per il resistente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 1 ottobre 2008, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Condominio di via (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2003, che, confermato il provvedimento interdittale formato dall’ordinanza pretorile del 27 febbraio 1998 e dall’ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nel procedimento di denuncia di nuova opera proposto nei confronti di S.D. – al quale era stato ordinato di demolire la costruzione oggetto della denuncia nella cubatura eccedente il dislivello medio tra i due fondi consentito (m. 1,385) per lo spessore di mt. 5 dal confine -, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal Condominio;

che, con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, la Corte d’appello ha osservato che “il condominio non ha adeguatamente censurato il passaggio argomentativo con il quale il primo giudice ha motivato, ovvero l’essere il pregiudizio dedotto – quale deprezzamento delle singole unita’ immobiliari – azionabile soltanto dai singoli condomini”;

che la Corte d’appello, inoltre, ha interamente compensato le spese del grado in considerazione della obiettiva complessita’ della questione;

che, per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.R., quale condomino del Condominio di via (OMISSIS), sulla base di quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, S.D., il quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato una proposta di decisione che il Collegio condivide;

che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di difetto della legittimazione del ricorrente ad impugnare, sollevata dal resistente, stante il principio, secondo cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, ne’, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, salvo relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su di un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunita’ condominiale o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino;

che alla trattazione del ricorso non e’ di ostacolo il fatto che il ricorrente non abbia notificato il ricorso anche all’amministratore del Condominio (da ultimo, Cass. n. 3900 del 2010), in quanto puo’ farsi applicazione del principio secondo cui in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per omessa notificazione del ricorso nei confronti dell’amministratore del Condominio), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass., n. 2723 del 2010)”;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il motivo non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 61, 115 e 116 cod. proc. civ., anche in rapporto all’evoluzione normativa che ha contraddistinto la disciplina delle misure cautelari come modificate dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Anche questo motivo non si conclude con il quesito di diritto;

che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perche’ viene dedotto un vizio di violazione di legge e non sono formulati i prescritti quesiti di diritto, come imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e cio’ e’ ovvia conseguenza del fatto che, in realta’, non vengono dedotti errori di diritto, non esplicitati come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, ma pretese carenze motivazionali;

che in proposito si deve infatti considerare inidoneamente formulata, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensi’ mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata; onde denunziatasi, come nella specie, con l’intestazione del motivo la violazione di varie norme, non segue, poi, una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 c.p.c., n. 3, e art. 366 c.p.c., n. 4, perche’ al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificita’, imposto dall’altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;

che parte ricorrente non ha, infatti, sviluppato nell’esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle tante norme assuntivamente violate singolarmente considerata, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un’altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, sicche’ i motivi in esame, gia’ sotto l’esaminato profilo, sono da considerare inammissibili anche per assoluto difetto della necessaria specificita’;

che quanto, in particolare, alla dedotta violazione dell’art. 2967 cod. civ., che puo’ essere considerato principio generale, va tenuto presente come le norme poste dal libro 6^ titolo 2^ del c.c. regolino la materia dell’onere della prova, dell’astratta idoneita’ di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d’essi deve assumere, e, quanto all’art. 2729 cod. civ., la ricorrenza dei requisiti costitutivi della presunzioni semplici, mentre nell’uno come nell’altro caso restano estranee le valutazioni dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi stessi, valutazioni regolate, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e la cui erroneita’ ridonda, se del caso, in vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5; profilo, questo, che tuttavia, nella specie, neppure e’ stato specificamente dedotto, sebbene ad esso debbano riportarsi sostanzialmente le svolte argomentazioni, e non risulta ne’ ritualmente ne’ fondatamente prospettato, dacche’ vi si deduce quale difetto della motivazione non un effettivo vizio logico della stessa, ma una pretesa erronea o mancata valutazione delle risultanze istruttorie in conformita’ alle aspettative del ricorrente;

che la ripetutamente denunziata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. puo’ essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti – ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisivita’, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione;

dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilita’ e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorieta’ oppure la propria scienza personale, cosi’ dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne’ discussi, ai quali non puo’ essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalita’ della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilita’ nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione;

che e’, dunque, solo l’esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimita’ per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sindacato che, con riferimento a tale norma, non puo’ essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite, ipotesi disciplinata dal successivo art. 116 c.p.c., comma 1, con il quale il legislatore ha sancito la fine del sistema fondato sulla predeterminazione normativa dell’efficacia della prova, conservando solo un limitato numero di fattispecie tipiche di prova legale, e con la formula del “prudente apprezzamento” ha inteso indicare la ragionevole discrezionalita’ del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l’impiego di massime d’esperienza; onde la doglianza con la quale si denunzi che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo “prudente apprezzamento” nella valutazione della prova, anche negativo non tenendone conto, si risolve in una doglianza non sulla violazione della norma de qua, ma sulla motivazione della sentenza, che puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ solo nei limiti entro i quali e’ ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulle ragioni giustificative allegate dal giudice a supporto dell’adottata decisione;

che, a tal fine, va osservato che e’ devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto giudice non puo’ imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste – il disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, non prevedendo e, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze e’ basata – mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo, queste indicando e l’iter seguito nella loro valutazione onde pervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendo quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata;

che, pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti ;

che, quindi, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti di cui al gia’ esaminato art. 116 cod. proc. civ., attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’e’, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’;

che, inoltre, si deve considerare come, allorche’ sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruita’ e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo sulla decisivita’ degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all’occorrenza – come il caso di specie avrebbe richiesto – integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo alle acquisizioni istruttorie della fase di merito e la prospettazione del valore probatorio, in positivo o in negativo, di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio;

che dunque, premesse le assorbenti considerazioni di cui sopra, puo’ anche rilevarsi, sia pure per sola completezza d’argomentazione, che la motivazione fornita dal giudice del merito all’assunta decisione risulta logica e sufficiente, basata com’e’ su considerazioni adeguate in ordine alla valenza oggettiva dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio operato, pertanto, nell’ambito di quei poteri discrezionali dei quali si e’ in precedenza trattato esclusivi di esso giudice, a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili, in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente e’ inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa;

che, per quanto evidenziato, i motivi in esame sono inammissibili gia’ per non rispondenza al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, oltre che a quello dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che, al riguardo, non sono condivisibili le argomentazioni svolte in memoria dal ricorrente al fine di sostenere la tesi della desumibilita’ del quesito dal contesto della trattazione del motivo, tesi ripetutamente disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte che, gia’ con le sentenze nn. 7258 del 2007 e 3519 del 2008 delle sezioni unite, ha evidenziato come la disposizione non possa essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, perche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma; ne’ allo stesso giova il tentativo d’articolare quesiti, tra l’altro d’improbabile idoneita’, nella memoria, essendosi l’inammissibilita’ del ricorso ormai determinata (Cass. n. 22390 del 2008; Cass. n. 4443 del 2009; Cass. n. 19444 del 2009);

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vizi di omessa pronuncia rispetto alla domanda e ai sensi del medesimo art. 360, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al quesito sottoposto al CTU e alla omessa risposta del CTU al quesito stesso;

che il motivo e’ inammissibile sia per la mancanza di quesito con riferimento alla denuncia formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia perche’ vengono denunciate in un unico contesto violazione di legge e tutti i possibili vizi di motivazione, senza che risulti chiaramente indicato il fatto controverso sul quale la sentenza impugnata si assume viziata;

che, premesse tutte le considerazioni formulate nell’esame dei primi due motivi, va al riguardo, altresi’ evidenziato come inesattamente il ricorrente sostenga, in memoria, che l’art. 366-bis cod. proc. civ. non ponga l’onere del quesito nella prospettazione di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacche’ questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. n. 16002 del 2007; Cass., Sez.Un., n. 20603 del 2007; Cass. n. 8897 del 2008);

che, inoltre, il motivo e’ da considerare inammissibile gia’ per la sua formulazione, dacche’, come questa Corte ha ripetutamente rilevato, nell’ambito del singolo motivo non possono essere contestualmente dedotte censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, cio’ costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. per la deduzione dei vizi tanto di violazione di legge quanto di motivazione, al qual riguardo prescrivendovisi che ciascun motivo debba contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., S.U., n. 9153 del 2009; Cass. n. 9470 del 2008; Cass. n. 5471 del 2008; Cass. 20355 del 2008);

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla soccombenza quanto alle spese ex art. 91 cod. proc. civ.;

che il motivo e’ inammissibile, perche’ non si riferisce alla sentenza impugnata, la quale, rigettando l’appello, si e’ limitata a compensare le spese del grado, con una motivazione — obiettiva complessita’ della questione – che non viene in alcun modo censurata dal ricorrente;

che le censure si riferiscono, invece, alla pronunzia sulle spese adottata dal giudice di primo grado, pronunzia che, dall’impugnata sentenza, non risulta aver formato oggetto dell’atto d’appello, onde, al riguardo, il ricorrente, ove la questione fosse stata sollevata in quel grado, avrebbe dovuto censurare detta sentenza per omessa pronunzia;

che, da ultimo e in riferimento alle argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente in sede di discussione orale, si deve rilevare che questa Corte regolatrice ha gia’ chiarito che non rileva il fatto che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era gia’ stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonche’ del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) e’ diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma e’ da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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