Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8779 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale

Ordinario di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, con ordinanza

in data 16 marzo 2009, nella causa iscritta al n. 65/2009, vertente

tra:

D.F.A.;

e

N.R.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. il giudice tutelare del Tribunale di Roma, con decreto del 27 gennaio 2009 – pronunciando sul ricorso presentato da D.F. A. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre R.N., residente in (OMISSIS), ma allo stato dimorante presso il reparto di lungo degenza della Casa di cura (OMISSIS) – dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il giudice tutelare del Tribunale di Velletri, in quanto, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente per la nomina dell’amministratore di sostegno, doveva aversi riguardo al luogo in cui il beneficiario della misura veniva curato ed assistito, dovendosi pertanto ritenere la casa di cura in cui l’interessata dimorava come centro di interessi della destinataria del provvedimento, da tenersi in considerazione ai fini dell’individuazione del giudice competente;

1.1. il giudice unico del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza del 16 marzo 2009, ravvisava la propria incompetenza, sul presupposto che la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno aveva la residenza anagrafica in (OMISSIS), luogo dove coltivava i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi e che la dimora presso la casa di cura (OMISSIS) sarebbe potuta variare in base alle necessità mediche della ricoverata medesima; il Tribunale di Velletri, pertanto, richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

Osserva:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice tutelare del Tribunale di Roma;

2.1. infatti, a norma dell’art. 404 c.c., novellato dalla L. n. 6 del 2004, art. 3 e degli artt. 720 bis e 712 c.p.c., è competente alla nomina dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio; di conseguenza, stante l’alternatività di detto criterio, per radicare la competenza è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia la residenza o il domicilio (Cass. 2008/588);

2.2. a norma dell’art. 43 c.c., la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, facendosi così riferimento ad un dato oggettivo, mentre, relativamente al domicilio, l’art. 43 c.c. fa riferimento al dato, non solo oggettivo, ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari ed interessi;

2.3. nel caso di specie, il ricovero della destinataria del provvedimento di amministrazione di sostegno in una casa di cura per lungo degenti non sembra costituire automatico mutamento del luogo di dimora abituale, essendo la stabilità di tale ricovero collegata all’andamento delle condizioni di salute dell’interessata ed alle sue necessità mediche, nè del domicilio, non risultando dagli atti alcuna manifestazione di volontà dell’interessata di trasferire presso la casa di cura in (OMISSIS) il proprio domicilio, pacificamente fissato in (OMISSIS), prima del ricovero, nello stesso luogo di dimora abituale dove la R. conviveva con il figlio;

2.4. per le considerazioni che precedono, l’adito giudice tutelare del Tribunale di Roma avrebbe dovuto ritenersi competente per territorio in ordine alla nomina dell’amministratore di sostegno;

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con conseguente cassazione del provvedimento del giudice tutelare di detto Tribunale 27 gennaio 2009.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma in ordine al ricorso proposto da D.F.A. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di R.N. e cassa il provvedimento del giudice tutelare dello stesso Tribunale in data 27 gennaio 2009. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 le generalità e gli altri dati identificativi di D.F.A. e di R.N..

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 132 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA