Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8779 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/05/2020), n.8779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19999/16) proposto da:

S.I.U., (C.F.: (OMISSIS)) e A.C.,

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Vito Petrarota ed

elettivamente domiciliati presso l’avv. Federico Ballo (studio

Venettoni), in Roma, C. C. Fracassini, n. 18;

– ricorrenti –

contro

D.G.U., e F.P.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti ai sensi

dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con citazione del novembre 2005 i sigg. S.I.U. e A.C. convenivano, dinanzi al Tribunale di Bari, i sigg. D.G.U. e F.P. per sentir dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo rustico di loro proprietà sito in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) ed a vantaggio del fondo agricolo sito “in loco”, in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), di proprietà del D.G.U., con conseguente ordine ai suddetti convenuti di cessare da ogni turbativa dannosa per l’immobile di essi attori.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva della F. ed invocare il rigetto della domanda, proponevano domanda riconvenzionale diretta ad ottenere sentenza di costituzione coattiva di servitù, stante l’interclusione del loro fondo, con conseguente determinazione dell’indennità dovuta in favore dei titolari del fondo servente.

Con sentenza n. 3307/2011, l’adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale, condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l’illegittimo esercizio della servitù in difetto di idoneo titolog dichiarava la sussistenza dei presupposti per l’invocata costituzione coattiva di servitù, quantificando in Euro 1.575,00 l’indennità spettante agli attori.

2. Interposto appello da parte degli originari attori, cui resistevano gli appellati, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 87/2016 (depositata il 1 febbraio 2016), rigettava il gravame e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte pugliese riconfermava la statuizione del giudice di prime cure circa l’accertata interclusione del fondo degli appellati e l’individuazione del percorso più breve e meno dannoso per la costituita servitù, ravvisando anche la congruità dell’indennità come già determinata con la sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, S.I.U. e A.C.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051 e 1032 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la configurazione dell’interclusione del fondo degli appellati, sull’asserito presupposto che una parte di esso aveva mantenuto un collegamento con la pubblica via.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione dell’art. 1051 c.c., rappresentando che la Corte barese non aveva considerato che la particella (OMISSIS) su cui insisteva la proprietà degli appellati presentava due distinti percorsi che consentivano la possibilità di avere accesso alla strada pubblica.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 1053 e 1051 c.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva determinato in appena Euro 3,00 a mq. l’indennità dovuta in loro favore per effetto della costituita servitù coattiva di passaggio.

4. Con la quarta ed ultima doglianza i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla necessaria valutazione dei requisiti dell’interclusione del fondo degli appellati e a quelli della brevità e del minor danno.

5. Ritiene il collegio che il primo, secondo e quarto motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente siccome tra loro all’evidenza connessi, riguardando – nel loro complesso – la contestazione della sentenza impugnata nella parte in cui con la stessa è stata ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni per l’accertata interclusione del fondo di proprietà di D.G.U. e F.P. al fine dell’accoglimento della loro domanda di costituzione coattiva della invocata servitù di passaggio.

In particolare, osserva il collegio, che con le prime due censure, al di là della formale deduzione di violazioni di legge, i ricorrenti sollecitano una rivalutazione di merito sulla sussistenza o meno dell’interclusione del fondo degli appellati che la Corte di appello ha, sulla base di una motivazione sufficiente e fondata sulle risultanze della c.t.u. (con la quale era stata data risposta anche alle osservazioni degli appellanti), ritenuta ricorrente nella fattispecie, individuando legittimamente il percorso per la costituzione coattiva della servitù nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 1051 c.c., comma 2. Trattasi di valutazioni di merito insindacabili in questa sede e, quindi, le relative doglianze sono da ritenersi inammissibili.

A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass. n. 21255/2009) è univoca nell’affermare che la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dell’art. 1051 c.c., comma 2, costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, semprechè la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà (resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (come verificatosi nel caso di specie).

Con riferimento al quarto motivo – che è chiaramente collegato ai primi due va sottolineato che, proprio in considerazione dell’evidenziato percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello, non può dirsi affatto che sia stato omesso l’esame del fatto indicato con il motivo stesso, proprio perchè vertente sulla valutazione delle condizioni per addivenire alla costituzione coattiva della servitù di passaggio, rimanendo, ovviamente, demandata al giudice di merito ogni valutazione sulla necessità o meno di disporre una nuova c.t.u., alla quale, nel caso di specie, non è stata legittimamente dato corso, avendo il nominato c.t.u. risposto anche ai rilievi mossi dagli odierni ricorrenti.

6. Il terzo motivo – che ricopre una propria autonomia, siccome concernente la contestazione dell’importo dell’indennità liquidata ai sensi dell’art. 1053 c.c. – è da ritenersi inammissibile perchè, in ossequio al principio di necessaria specificità, con esso non risulta riprodotto il contenuto del correlato motivo di appello con il quale era stata censurata la determinazione dell’indennità stessa, poichè lo svolgimento della censura è incentrato solo sulla contestazione di siffatta determinazione come operata dal giudice di secondo grado (di condivisione di quella effettuata dal giudice di prime cure), senza, tuttavia, rapportarla alle critiche che essi ricorrenti – quali appellanti – avevano inteso muovere avverso la decisione di primo grado (onde consentire a questa Corte di valutare la possibile fondatezza o meno del relativo motivo dedotto in questa sede).

In ogni caso, non va trascurato che la relativa valutazione investe, comunque, una valutazione di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità.

7. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA