Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8779 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4794/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

“Eredi Dr. S.M.” s.n.c., S.T. e

S.P., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Carraturo e

Valentino Fedeli, elettivamente domiciliati presso lo studio del

secondo in Roma alla via Lucrezio Caro n. 62, per procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1144/39/10 depositata il 30 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– Riguardo alla cessione a titolo oneroso di un’azienda farmaceutica di provenienza ereditaria, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento che recupera a tassazione ai fini dell’imposta sui redditi la plusvalenza da avviamento già attinta dall’imposta di successione.

– L’unico motivo del ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e 81, D.Lgs. n. 346 del 1990, per aver il giudice d’appello negletto l’autonomia di base imponibile tra imposta di successione e imposta sui redditi.

– Il mezzo è infondato, poichè la fattispecie successoria risale al 1994 (pag. 1 di ricorso), quando ancora non vigeva il principio di neutralità fiscale di successioni e donazioni (introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 25, modificativo del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e 81); in quel regime, la cessione a titolo oneroso dell’azienda di provenienza ereditaria o liberale poteva dar luogo a una plusvalenza tassabile come reddito diverso del cedente solo per l’eccedenza del corrispettivo di cessione rispetto al valore di avviamento al tempo della successione o donazione (Cass. 11 febbraio 2013, n. 3190, Rv. 625686).

– Il ricorso deve essere respinto, ma la caduta intertemporale della fattispecie impone di compensare le spese processuali.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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