Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8778 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8778 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 6153-2010 proposto da:
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA F. – DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA
ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DEL
FEDERICO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
PEROZZI SERAFINO, ANCONA TRIBUTI SPA CONCESSIONARIO
RISCOSSIONE;

intimati

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 30/04/2015

ANCONA, depositata il 13/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA delega

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Avvocato DEL FEDERICO che si riporta;

6153-10

Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale delle Marche, con
sentenza in data 13 gennaio 2009, non notificata,

Ici — cartella di
pagamento —
tardività
dell’iscrizione a
ruolo — ius
superveniens —
applicabilitàcondizioni

riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato
illegittima per tardività l’iscrizione a ruolo dell’Ici

1997. Ha ravvisato esistente la violazione dell’art. 12
del d.lgs. n. 504-92 in rapporto alla data di definitività
dell’avviso di accertamento e ha ritenuto assorbite tutte
le residue questioni sollevate dal contribuente.
Il comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso
per cassazione deducendo un unico motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Con l’unico motivo di ricorso il comune di San
Benedetto del Tronto denunzia la violazione dell’art. 12
del d.lgs. n. 504-92 sostenendo non potersi ascrivere
carattere di perentorietà al termine ivi previsto per la
formazione e il visto di esecutorietà del ruolo. Si oppone
per tale via alla decadenza affermata dalla commissione
tributaria.
Il ricorso è fondato, anche se per ragioni giuridiche
diverse da quelle dedotte nel motivo; ragioni giuridiche
legate al

ius sperveniens

di cui

infra,

la cui

operatività la corte, nei limiti dell’oggetto della
doglianza (id

est,

della non maturata decadenza

dell’iscrizione a ruolo), deve rilevare d’ufficio.

dovuta da Serafino Perozzi per le annualità 1995, 1996 e

M – Il testo dell’art. 12 del d.lgs. n. 504-92,
disciplinante la riscossione coattiva

ratione temporis

quanto ai periodi d’imposta 1995-1997, era il seguente:
“Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed
interessi, se non versate, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 10, entro il termine di sessanta giorni

dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o
dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e
successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e
reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o
l’avviso di accertamento sono stati notificati al
contribuente ovvero, in caso di sospensione della
riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo
a quello di scadenza del periodo di sospensione”.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, e
contrariamente a quanto sostenuto dal comune nel motivo di
ricorso, il termine previsto dal citato art. 12, l ° co.,
possiede natura decadenziale, potendosi ricavare il
carattere di perentorietà dalla locuzione “non oltre”
contenuta nella norma citata, nonché dallo scopo che la
stessa persegue di evitare che il contribuente resti
esposto all’azione di riscossione per un tempo
indeterminato

(ex alils, Sez. 5^ n. 15473-10; n. 14821-10;

n. 24301-09).

2

E

III. – Nondimeno il periodo sintattico che, nel 10
comma dell’art. 12, va dalle parole “il ruolo deve essere
formato (..)” fino alla fine del comma è stato soppresso
dall’art. 1, 173 ° , lett. e), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. E questa corte ha affermato a tal riguardo che la
detta norma di soppressione, che pure ha previsto, in

sostituzione di quanto precedentemente disposto, nuovi
termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei
ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica
— secondo quanto indicato dalla norma transitoria
contenuta nel 171 ° comma del medesimo art. l — anche a
quei casi in cui sia già intervenuta la notifica
dell’accertamento o del ruolo e il contribuente li abbia
impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al
momento dell’entrata in vigore della citata legge (Sez. 5^
n. 10958-11).
Avendo la l. n. 296 del 2006, art. l, riordinato la
disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione
di quanto precedentemente disposto dal d.lgs. n. 504 del
1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento devono
essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello della dichiarazione o del versamento,
e i ruoli per la riscossione coattiva devono a loro volta
esser notificati entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto
definitivo, ed essendo tale disciplina applicabile,
appunto, anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della legge, ne consegue l’estensione di

3

tali nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite.
La disciplina è stata in tal senso destinata a valere
anche per il passato e cioè pure per quei casi – tra i
quali rientra il caso in esame – in cui sia già
intervenuta la notificazione dell’accertamento o del ruolo
e il contribuente li abbia impugnati, instaurando al

riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di
entrata in vigore della legge.
IV. – In ragione di ciò, e con la dianzi detta
precisazione, il ricorso del comune va accolto.
Può infatti osservarsi che l’accertamento era stato
notificato, in base alla sentenza, nel giugno 2001 (e non
era stato impugnato), il ruolo era stato consegnato al
concessionario e reso esecutivo il 14 gennaio 2004 e la
cartella era stata notificata il 16 giugno 2004. Cosicché
la cartella, della cui impugnazione si tratta, era stata
comunque notificata entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto
definitivo.
Consegue che l’impugnata sentenza va cassata.
V.

– Segue il rinvio alla medesima commissione

tributaria regionale, diversa sezione, la quale, dopo
essersi uniformata al principio di diritto esposto,
provvederà a esaminare le ulteriori questioni rimaste
assorbite.
La commissione provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.

4

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale
delle Marche anche per le spese del giudizio di
cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Il Consiglier
AuLUAJJ,J0
i.-

estensore

quinta sezione civile, addì 18 marzo 2015.

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