Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8778 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27574-2019 proposto da:

CIRCOLO NAUTICO AMICI DI TALAMONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli

avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La contribuente associazione Circolo Nautico Amici di Talamone ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativa ai periodi di imposta degli anni 2009 – 2010, per occupazione di area demaniale destinata ad “ormeggio natanti” in località (OMISSIS), deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all’imposizione, del Comune, nonchè il vizio di motivazione dell’atto impugnato e l’insussistenza nel merito della pretesa impositiva.

La Ctp di Grosseto ha rigettato il ricorso e la Ctr della Toscana, con la sentenza n. 52/03/2019, depositata il 15 gennaio 2019, ha rigettato l’appello dell’associazione contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che sussistesse la legittimazione attiva all’imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di Orbetello, in quanto l’ente territoriale comunale perde la legittimazione dell’attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di aree portuali, nelle quali la relativa competenza è delle Autorità portuali, se istituite. Diversamente, la Ctr ha accertato che per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non vi è stata istituzione dell’Autorità portuale, per cui, trattandosi di porto turistico idoneo a ricevere le imbarcazioni da diporto, esso è gestito dalle Autorità marittime, con conseguente legittimazione impositiva del Comune di Orbetello.

Nel merito, la CTR ha fatto applicazione del principio dell'”area scoperta”, applicando l’imposta anche degli spazi “non solidi” dove si trovano i natanti, che producono rifiuti.

Propone ricorso per cassazione l’associazione contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’ente territoriale intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 16, e del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, artt. 2 e 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il (OMISSIS), l’Autorità portuale.

Deduce la ricorrente che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i “servizi portuali” rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Rileva la ricorrente come il cit. D.Lgs. n. 182 del 2003, art. 2, lett. i), preveda, ove non istituita l’Autorità portuale, la competenza dell’Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia della CTR in ordine all’eccepita violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo relativo all’assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi ed all’illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall’ente territoriale.

La ricorrente deduce di avere introdotto tale questione come quarto motivo di appello, che trascrive nel ricorso.

3. La specifica questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all’imposizione proprio del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso (OMISSIS), non dell’Autorità portuale, ma dell’Autorità marittima di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 14 (competenza dell’autorità marittima) e art. 16 (operazioni portuali), oltre che dell’art. 2, comma 1, lett. i) (“Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l’Autorità marittima.”), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, anche sotto l’aspetto della riconducibilità del caso di specie a quello di cui a Cass., Sez. V, 18/02/2009, n. 3829, invocata anche nel presente giudizio da ambedue le parti, con finalità opposte. La questione, tuttavia, nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall’accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. n. 8428/2020, n. 17405/2018, n. 17404/2018, n. 17289/2018, n. 17288/2018, n. 17287/2018).

Non ricorrono quindi le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e va rimessa la causa alla pubblica udienza della V sezione civile di questa Corte, ravvisandosi opportunità di nomofilachia.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della V sezione civile di questa Corte per rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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