Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8778 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 15/04/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 536/2 006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 02/05/2006 R.G.N. 657/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega CARRIERI MARIO;
I udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilita’ per difetto di
interesse.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che:
la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da S.C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e avente ad oggetto, in particolare, la declaratoria dell’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 7 febbraio 2001 intercorso fra le parti;
per la cassazione di tale sentenza S.C. ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;
in corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed i conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011