Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8778 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017),  n. 8778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3137/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Electrolux Professional s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Romeo Bianchin e Renato Scognamiglio, elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma al corso V. Emanuele II n. 326,

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di

Trieste, n. 392/1/10 depositata il 9 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2017

dal Consigliere Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Sanlorenzo Rita, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che ha insistito

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Riguardo ad atto di conferimento d’azienda in data 9 agosto 1988, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione che conferma in testa alla conferitaria Alpeninox Industrie s.p.a. (oggi Electrolux Professional s.p.a.) il diritto di rimborso della maggior imposta di registro versata in conseguenza dell’omessa applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,5% ai sensi della dir. 69/335/CEE.

– L’unico motivo del ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, lett. a, n. 3, tariffa 1, in combinato disposto con la dir. 69/335/CEE.

– Il mezzo è fondato, avendo le Sezioni Unite stabilito, con dictum dal quale non v’è motivo di discostarsi, che l’applicazione dell’imposta proporzionale dell’1% a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, lett. a, n. 3, tariffa 1, (testo vigente ratione temporis) è compatibile con l’art. 12 dir. 69/335/CEE, in ragione del carattere traslativo del conferimento d’azienda (Cass., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9301, Rv. 612471).

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’impugnazione proposta dalla contribuente avverso il rifiuto di rimborso.

– Le spese processuali devono essere compensate per i gradi di merito, ai quali invero è sopravvenuta la decisione a Sezioni Unite; la controricorrente risponde viceversa delle spese del giudizio di legittimità, per regola di soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del rifiuto di rimborso; compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna la controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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